Lavoratrici madri che esercitano la .
Con riferimento alle lavoratrici madri che esercitano la , si richiama il nel quale è stato chiarito, tra l’altro, che i lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 2011, sia dei requisiti per l’esercizio della , sia dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prescritti dalla legge vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, possono accedere alla predetta prestazione pensionistica sulla base delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del citato decreto legge, ancorché esercitino la facoltà di opzione successivamente al 31 dicembre 2011.
Pertanto, le lavoratrici madri che, al 31 dicembre 2011, abbiano perfezionato sia i requisiti per l’esercizio della (possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 anni successivi al 31 dicembre 1995), sia i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo previsti dalle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, tra i quali l’età pensionabile anticipata di cui all’, nonché, il requisito dell’importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’ in caso di età pensionabile inferiore a 65 anni, possono accedere alla predetta prestazione pensionistica sulla base delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del citato decreto legge, ancorché esercitino la facoltà di opzione successivamente al 31 dicembre 2011 ().
Al riguardo, si rammenta, come chiarito nell’ultimo capoverso del richiamato , che al ricorrere di tutti i prescritti requisiti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, la pensione di vecchiaia in favore dei soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione non può decorrere da data anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di opzione.
Alle lavoratrici madri che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo dopo il 31 dicembre 2011, invece, l’anticipo dell’età pensionabile di cui all’ deve essere rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall’, adeguate agli incrementi della speranza di vita di cui al , in attuazione dell’ (cfr. ).