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Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Riconoscimento di particolari periodi di accredito figurativo
(msg.219/2013)
Nei confronti dei soggetti che maturano il diritto ai trattamenti pensionistici in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, commi 7, 10 e 11, della legge n. 214 del 2011, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, che riconoscono i seguenti periodi di accredito figurativo:
- per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età' in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
- per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
- a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità', è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A, come modificata dalla legge n. 247 del 2007, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.
In particolare, si precisa che nei confronti delle lavoratrici madri, che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’anticipo dell’età pensionabile di cui alla lettera c) è rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall’articolo 24 del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita.