Eureka Previdenza

Decreto Interministeriale 83486 del 28 luglio 2014

Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell' articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 83486). (14A08168)

(GU n.247 del 23-10-2014)

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; Visto, in particolare, il comma 42 del citato art. 3, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7, comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 99, nella parte in cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l'abrogazione del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto n. 158 del 28 aprile 2000 e successive modifiche e integrazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del predetto art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito; Visti gli accordi sindacali nazionali stipulato in data 20 dicembre 2013 tra ABI e DIRCREDITO FD, FABI, FIBA - CISL, FISAC - CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e Unita' Sindacale FALCRI - SILCEA, con cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di adeguare e modificare il Regolamento del Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n. 158 del 28 aprile 2000 con quanto convenuto negli accordi citati del 20 dicembre 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Decreta:

Art. 1 Costituzione del Fondo

1. Il Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, gia' istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 28 legge n. 662/1996 viene adeguato alla normativa dell'art. 3 della legge n. 92/2012.

2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione dell'INPS all'interno del quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 92/2012, gli oneri di amministrazione derivanti dall'assunzione della gestione da parte dell'INPS, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono e finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.

                               Art. 2 
                         Finalita' del Fondo 
 
  1. Il Fondo ha lo scopo di attuare  interventi  nei  confronti  dei
lavoratori delle aziende, gia' rientranti nell'ambito di applicazione
definito dall'art. 2 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze del 28 aprile 2000, n. 158, ivi comprese quelle facenti parte
di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno  di
quindici dipendenti che, nell'ambito e in connessione con processi di
ristrutturazione o di  situazioni  di  crisi  o  di  riorganizzazione
aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o lavoro, sono
volti a: 
    a) assicurare ai lavoratori non coperti  dalla  disciplina  della
cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, una tutela in costanza
di  rapporto  di  lavoro  nei  casi  di   riduzione   o   sospensione
dell'attivita' lavorativa  per  cause  previste  dalla  normativa  in
materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
    b) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione  del
rapporto di lavoro, integrativa  rispetto  all'assicurazione  sociale
per l'impiego; 
    c) prevedere assegni straordinari per  il  sostegno  al  reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di  agevolazione  all'esodo,  ai
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
    d)  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea. 
                               Art. 3 
                      Amministrazione del Fondo 
  1. Il Fondo e' gestito da un Comitato  amministratore  composto  da
cinque esperti designati da ABI  e  cinque  esperti  designati  dalle
Organizzazioni  Sindacali  stipulanti,  il  verbale  di  accordo   20
dicembre 2013, in possesso  di  specifica  competenza  e  pluriennale
esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  nonche'  da  due
funzionari con qualifica non inferiore a dirigente in rappresentanza,
rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di oltre
la meta' dei componenti del Comitato, aventi diritto al voto. 
  3. Il Presidente ed il vice presidente del Comitato sono eletti dal
Comitato stesso tra i propri membri. 
  4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale  dell'INPS,   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 
  5. I componenti del comitato durano in carica  quattro  anni  e  in
ogni caso fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. Nel caso
in cui durante  il  mandato  vengano  a  cessare  dall'incarico,  per
qualunque causa, uno o piu' componenti del Comitato, si provvede alla
loro  sostituzione  con  altro  componente  designato,   secondo   le
modalita' di cui al comma 1. In caso di assenza ingiustificata a  tre
riunioni consecutive il Comitato, su proposta  del  Presidente,  puo'
deliberare  la  decadenza  del   componente.   Fino   alla   relativa
sostituzione il componente decaduto non e' computato ai fini  di  cui
al comma 1. 
  6. Le organizzazioni sindacali di cui  al  comma  1  provvedono  ad
effettuare le designazioni  di  propria  competenza  sulla  base  del
criterio di maggiore rappresentativita'. 
  7.  Ai  componenti  del  Comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese. 
  8. Le deliberazioni del  Comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza dei presenti e,  in  caso  di  parita'  nelle  votazioni,
prevale il voto del Presidente. 
  9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato  puo'  essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita',  da  parte  del
direttore generale dell'INPS. Il provvedimento  di  sospensione  deve
essere adottato nel termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata,  al  Presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5,  del
decreto  legislativo  30  giugno   1994,   n.   479,   e   successive
modificazioni; entro tre  mesi,  il  Presidente  stabilisce  se  dare
ulteriore corso  alla  decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale
termine la decisione diviene esecutiva. 
  10. Al fine di garantire la continuita' dell'azione  amministrativa
e gestionale del Fondo nella fase  transitoria  di  adeguamento  alla
disciplina di cui alla legge n. 92/2012,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  i  componenti  del  Comitato  amministratore  previsto
dall'art. 3 del decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
del 28 aprile 2000, n. 158, in carica alla data di  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a  svolgere  i
rispettivi  incarichi  fino  alla  prima  costituzione  del  Comitato
amministratore di cui al presente articolo. 
                               Art. 4 
            Compiti del Comitato amministratore del Fondo 
  1. Il Comitato amministratore del Fondo deve: 
    a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci  annuali  della  gestione,
preventivo e  consuntivo,  corredati  da  una  propria  relazione,  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
    b) predisporre bilanci tecnici di previsione a otto  anni  basati
sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente  Documento
di economia e  finanza,  e  relativa  nota  di  aggiornamento,  fermo
restando  l'obbligo  di   aggiornamento   in   corrispondenza   della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine  di  garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio; 
    c) sulla base del bilancio di previsione  a  otto  anni,  nonche'
degli accordi intercorsi tra le parti firmatarie  degli  accordi  del
settore del credito,  proporre  modifiche  in  relazione  all'importo
delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di  contribuzione  tali
da garantire risorse continuative  ed  adeguate.  Le  modifiche  sono
adottate,  anche  in  corso  d'anno,  con  decreto  direttoriale  dei
Ministeri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e
finanze; 
    d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle
prestazioni e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
degli istituti previsti dal regolamento in conformita' alle regole di
precedenza e turnazione tra i datori di lavoro, di cui all'art.  9  e
deliberare, per le prestazioni di cui all'art. 12, sentite  le  parti
firmatarie degli accordi  del  settore  del  credito,  le  regole  di
precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte
di ciascun datore di lavoro; 
    e) fare proposte, sentite le parti firmatarie degli  accordi  del
settore del credito, in ordine alla misura del contributo addizionale
di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), nonche' deliberare la  misura
del contributo straordinario di cui all'art. 6, comma 3. Il  Comitato
fissa la quota del contributo ordinario di cui all'art. 6,  comma  1,
lettera a), da destinare alla sezione emergenziale  di  cui  all'art.
12; 
    f)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3,  commi  6  e  29  della
legge n. 92/2012, fermo restando quanto previsto dal successivo comma
30 del medesimo  art.  3,  al  fine  di  assicurare  il  pareggio  di
bilancio; 
    g)  vigilare  sull'affluenza  dei   contributi,   sull'erogazione
dei trattamenti   e   sull'ammissione   agli   interventi,    nonche'
sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti
necessari per il miglior funzionamento del Fondo,  nel  rispetto  del
criterio di massima economicita', anche attraverso  la  riallocazione
di risorse eventualmente non utilizzate tra  le  prestazioni  di  cui
all'art. 5, lettera a) e c); 
    h) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza; 
    i) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso  demandato  da
leggi o regolamenti; 
    l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei  casi  di
non cumulabilita' di cui all'art. 11; 
    m) assicurare il pareggio di bilancio, non erogare prestazioni in
carenza  di  disponibilita',   concedere   interventi   solo   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite, secondo quanto  previsto  dall'art.  3,
commi 26 e 27, della legge n. 92/2012. 
                               Art. 5 
                             Prestazioni 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2: 
    a) in via ordinaria: 
      1) a contribuire al finanziamento  di  programmi  formativi  di
riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso  con
gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea; 
      2) al finanziamento  di  specifici  trattamenti  a  favore  dei
lavoratori interessati  da  riduzione  o  sospensione  dell'attivita'
lavorativa,   ivi   comprese   le   prestazioni    di    solidarieta'
intergenerazionale di cui all'art. 10, comma 6; 
    b) in via straordinaria: 
      all'erogazione di  assegni  straordinari  per  il  sostegno  al
reddito, in forma  rateale,  ed  al  versamento  della  contribuzione
correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a  fruirne  nel  quadro
dei processi di agevolazione all'esodo. 
      Qualora l'erogazione avvenga su  richiesta  del  lavoratore  in
unica soluzione,  l'assegno  straordinario  e'  pari  ad  un  importo
corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il  tasso
ufficiale di  riferimento  della  BCE  (TUR)  vigente  alla  data  di
decorrenza  della  prestazione  stessa,  dedotta   la   contribuzione
correlata, che pertanto non verra' versata. 
    c) in via emergenziale: 
      all'erogazione, nei confronti dei  lavoratori  in  esubero  non
aventi i requisiti per l'accesso alle  prestazioni  straordinarie  di
cui alla lettera b)  del  presente  comma,  dei  trattamenti  di  cui
all'art. 12 del presente decreto. 
  2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di
cui all'art. 2. 
  3. Gli assegni  straordinari  per  il  sostegno  del  reddito  sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore
di  lavoro  e  fino  alla  decorrenza  dei  trattamenti  di  pensione
anticipata  o  di  vecchiaia  a  carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita),  a
favore dei lavoratori che maturino  i  predetti  requisiti  entro  un
periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a  60  mesi,  dalla  data  di
cessazione del rapporto di lavoro. 
  4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di  cui  al  comma  3,  si
dovra'  tener  conto  della   complessiva   anzianita'   contributiva
rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori. 
  5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al  precedente
comma 1, lettera b), dovuta  alla  competente  gestione  assicurativa
obbligatoria. 
  6. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese
le misure di sostegno  del  reddito  relative  alla  risoluzione  del
rapporto di lavoro, tutte le prestazioni del Fondo  sono  ridotte  in
misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi
compresa la contribuzione correlata. 
                               Art. 6 
                            Finanziamento 
  1. Per le prestazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a)  e
lettera c) e' dovuto al Fondo: 
    a) un contributo ordinario dello 0, 2%, di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico  dei  lavoratori,  calcolato
sulla retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali  di  tutti  i
lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con  contratto  a  tempo
indeterminato; 
    b) un contributo addizionale, a carico del datore di  lavoro,  in
caso di fruizione delle prestazioni  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera a) punto 2 nella misura non inferiore all'1,5%, calcolato  in
rapporto alle retribuzioni perse. In fase di  prima  applicazione  la
misura e' fissata nell'1,5%. 
  2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario  sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione  degli  stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a). 
  3. Per la prestazione straordinaria di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera b) e' dovuto, da parte del datore  di  lavoro  un  contributo
straordinario,  il  cui  ammontare  e'   determinato   dal   Comitato
amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera  e),  relativo  ai  soli
lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in
misura  corrispondente  al  fabbisogno  di  copertura  degli  assegni
straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 
  4. Il  Comitato  amministratore  del  Fondo  provvede  con  cadenza
annuale a valutare il fabbisogno della gestione ordinaria del  Fondo,
in conformita' a quanto previsto dagli  articoli  4  e  6,  comma  1,
lettera a), ai fini della  eventuale  adozione  di  appositi  decreti
direttoriali di  modifica  della  contribuzione  ordinaria  ai  sensi
dell'art. 3, comma 29, della legge n. 92/2012. 
  5. Ai Contributi di finanziamento di cui al presente articolo e  di
cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e  straordinari,  si
applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di   contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di  quelle  relative  agli
sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall'art. 3,  comma  25,
della legge n. 92/2012 e dalle disposizioni  dell'art.  3,  comma  9,
della legge n. 335/1995. 
                               Art. 7 
                      Accesso alle prestazioni 
  1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' subordinato: 
    a) per le prestazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a),
punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste  per
i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale; 
    b) per le prestazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a),
punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste  per
i processi che modificano le  condizioni  di  lavoro  del  personale,
ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di
quelle legislative laddove espressamente previste; 
    c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,  lettere  b)  e
c), all'espletamento delle procedure  contrattuali  preventive  e  di
legge previste per  i  processi  che  determinano  la  riduzione  dei
livelli occupazionali. 
  2. L'accesso  alle  prestazioni  di  cui  all'art.  5  e'  altresi'
subordinato alla condizione che le  procedure  sindacali  di  cui  al
comma 1 si concludano con accordo aziendale o di  gruppo  nell'ambito
del quale siano stati individuati per i  casi  di  cui  al  comma  1,
lettere b) e c), una pluralita' di strumenti secondo quanto  indicato
dalle normative vigenti in materia  di  processi  che  modificano  le
condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano  la  riduzione
dei livelli occupazionali. 
  3.  Nei  processi  che  determinano  la   riduzione   dei   livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera
c), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5,  comma
1, lettera a), punti 1) e 2). 
  4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, nell'ambito dei processi  di
cui all'art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le
norme di legge e di contratto applicabili alla categoria. 
                               Art. 8 
              Individuazione dei lavoratori in esubero 
  1. Ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  1,  legge  23
luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in  esubero,  ai
fini del presente  decreto,  concerne,  in  relazione  alle  esigenze
tecnico  -  produttive  e  organizzative  del  complesso   aziendale,
anzitutto il personale che, alla data stabilita  per  la  risoluzione
del rapporto di lavoro,  sia  in  possesso  dei  requisiti  di  legge
previsti per aver diritto alla pensione anticipata  o  di  vecchiaia,
anche se abbia diritto al mantenimento in servizio. 
  2. L'individuazione degli  altri  lavoratori  in  esubero  ai  fini
dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5,  comma
1, lettera b), avviene adottando, in  via  prioritaria,  il  criterio
della maggiore prossimita' alla maturazione del diritto a pensione  a
carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  di  appartenenza,
ovvero della maggiore eta'. 
  3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il  numero  dei
lavoratori in possesso dei suddetti requisiti  risulti  superiore  al
numero  degli  esuberi,  si  favorisce,  in   via   preliminare,   la
volontarieta', che va esercitata dagli interessati nei termini e alle
condizioni  aziendalmente  concordate  e,   ove   ancora   risultasse
superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti  di  cui
sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di
famiglia. 
                               Art. 9 
                 Criteri di precedenza e turnazione 
  1. L'accesso dei  soggetti  di  cui  all'art.  2  alle  prestazioni
ordinarie di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  a),  punti  1  e  2,
avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del
principio della proporzionalita' delle erogazioni. 
  2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui  al  comma  1  del
presente articolo, formulate  nel  rispetto  delle  procedure  e  dei
criteri individuati all'art. 7, sono  prese  in  esame  dal  Comitato
amministratore  su  base  trimestrale.  Il  Comitato   delibera   gli
interventi  secondo  l'ordine  cronologico  di  presentazione   delle
domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Dette  domande
non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi. 
  3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera  a),  punto  1,  l'intervento  e'  determinato,  per  ciascun
trimestre di riferimento, in misura non superiore  all'ammontare  dei
contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo
di  riferimento,   tenuto   conto   degli   oneri   di   gestione   e
amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all'art. 5, comma
1, lettera a) gia' deliberate. 
  4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2,  ovvero  nei  casi  di  ricorso  congiunto  alle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera  a),  punti  1  e  2,
l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi  ordinari
dovuti dalla singola azienda nello  stesso  periodo  di  riferimento,
tenuto conto degli  oneri  di  gestione  e  amministrazione  e  delle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, gia'
deliberate. 
  5. Nei casi in cui la misura dell'intervento  ordinario,  ai  sensi
dell'art. 10, risulti superiore ai limiti individuati  ai  precedenti
commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di
lavoro con le modalita' definite dall'Inps con propria circolare. 
  6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui  all'art.  5,
comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte  dello  stesso  datore  di
lavoro,   possono   essere   prese    in    esame    subordinatamente
all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di  lavoro
aventi titolo di precedenza. 
  7. I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,  e  che  abbiano
conseguito gli  obiettivi  prefissati  con  l'intervento  del  Fondo,
possono essere chiamati a provvedere,  prima  di  poter  accedere  ad
ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale,  delle
prestazioni fruite  tramite  finanziamenti  ottenuti  dagli  appositi
Fondi  nazionali  o  comunitari,  mediante  un  piano   modulato   di
restituzione. 
                               Art. 10 
                    Prestazioni: criteri e misure 
  1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  a)  punto  1,  il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi   formativi    di    riconversione    o    riqualificazione
professionale,  e'  pari  alla  corrispondente   retribuzione   lorda
percepita dagli interessati, ridotto  dall'eventuale  concorso  degli
appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea. 
  2. Nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa su
base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma  1,
lettera a), punto 2, il Fondo, ai sensi dell'art. 3, comma 31,  della
legge  n.  92/2012,  eroga  ai  lavoratori  interessati  un   assegno
ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del  60%
della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata  al  lavoratore
per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un  importo  di:
Euro  1.140  lordi  mensili,  se  la   retribuzione   lorda   mensile
dell'interessato e' inferiore a  Euro  2.099;  di  Euro  1.314  lordi
mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa
tra Euro 2.099 ed Euro 3.318 e di Euro  1.660  lordi  mensili  se  la
retribuzione lorda mensile  dell'interessato  e'  superiore  ad  Euro
3.318. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire  dal  1°
gennaio 2014, gli importi di cui al presente comma e  quelli  di  cui
all'art. 12, comma 3, sono aumentati con i criteri  e  le  misure  in
atto  per  la  cassa  integrazione  guadagni  per   l'industria.   La
retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei
trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo e' quella
individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore,
e cioe' la retribuzione sulla base dell'ultima  mensilita'  percepita
dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione
annua per ogni giornata.  Qualora  l'importo  dell'assegno  ordinario
cosi' calcolato sia inferiore al trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni, si applica il trattamento piu' favorevole al lavoratore. 
  3. Nel caso di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro  con
ricorso all'indennita' ASpI, ai sensi dell'art. 3,  comma  17,  della
legge n.  92/2012,  e  subordinatamente  al  possesso  da  parte  dei
lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, della
legge n. 92/2012, e' previsto un intervento integrativo a carico  del
Fondo, pari almeno al 20% dell'importo dell'indennita' stessa. 
  4. Il trattamento di cui al comma 2 e' subordinato alla  condizione
che il lavoratore destinatario durante  il  periodo  di  riduzione  o
sospensione  dell'attivita'  lavorativa  non  svolga  alcun  tipo  di
attivita' lavorativa in favore  di  soggetti  terzi.  Resta  comunque
fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema  di  diritti  e
doveri del personale. 
  5. Alle durate di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa
di cui al comma 2 si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  3,
comma 31, della legge n. 92/2012. 
  6. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro,  attuate  con
l'assenso dei lavoratori  interessati,  per  un  periodo  massimo  di
quarantotto  mesi  pro-capite  con  riduzione   proporzionale   della
retribuzione e la contestuale assunzione  a  tempo  indeterminato  di
nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.
726, convertito nella legge 19 dicembre  1984,  n.  863,  nonche'  le
ulteriori  disposizioni  nazionali  e  territoriali  in  materia   di
solidarieta' intergenerazionale, anche in concorso con  le  eventuali
prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del  settore  del
credito. 
  7. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo  eroga
un assegno straordinario di sostegno al  reddito  il  cui  valore  e'
pari: 
    a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata
prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi: 
      1) l'importo  netto  del  trattamento  pensionistico  spettante
nell'assicurazione  generale  obbligatoria   con   la   maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il  diritto  alla  pensione
anticipata.  Nei  confronti  dei  lavoratori   il   cui   trattamento
pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e'  integralmente  calcolato
con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto  dell'8%  qualora
l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000  euro
ovvero  dell'11%  qualora  l'ultima  retribuzione  annua  lorda   sia
superiore  a  38.000  euro.  Tali  riduzioni  non  si  applicano   ai
lavoratori  destinatari  dell'assegno  straordinario  sulla  base  di
accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni
si applicano con riguardo alle quote  di  trattamento  relative  alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012,
al lordo dell'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma
10, dell'art. 24, legge n. 214/2011. 
      2)   l'importo   delle   ritenute   di    legge    sull'assegno
straordinario. 
    b) Per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di
vecchiaia  prima  di  quella  anticipata,  alla  somma  dei  seguenti
importi: 
      1) l'importo  netto  del  trattamento  pensionistico  spettante
nell'assicurazione  generale  obbligatoria   con   la   maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di
vecchiaia.  Nei  confronti  dei   lavoratori   il   cui   trattamento
pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e'  integralmente  calcolato
con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto  dell'8%  qualora
l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000  euro
ovvero  dell'11%  qualora  l'ultima  retribuzione  annua  lorda   sia
superiore  a  38.000  euro.  Tali  riduzioni  non  si  applicano   ai
lavoratori  destinatari  dell'assegno  straordinario  sulla  base  di
accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni
si applicano con riguardo alle quote  di  trattamento  relative  alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012. 
      2)   l'importo   delle   ritenute   di    legge    sull'assegno
straordinario. 
  8. Ai fini della riduzione di cui al comma 7, lettera a), punto 1 e
lettera b), punto 1), la  retribuzione  annua  lorda  e'  determinata
sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato  secondo
i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. 
  9. Nei casi di cui al comma 7, il  versamento  della  contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di  lavoro  e  il  mese  precedente  il  raggiungimento  dei
requisiti  per  l'accesso  al  trattamento  pensionistico;  l'assegno
straordinario e' corrisposto sino alla fine del  mese  antecedente  a
quello previsto per la decorrenza della pensione  fermo  restando  il
limite massimo di cui all'art. 5, comma 3. 
  10. La contribuzione correlata per i periodi  di  erogazione  delle
prestazioni a  favore  dei  lavoratori  interessati  da  riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera a) punto  2  e  per  i  periodi  di  erogazione  dell'assegno
straordinario di sostegno del reddito di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di  lavoro  e  il
mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della  pensione,
fermo il limite massimo di cui all'art. 5,  comma  3,  e'  versata  a
carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento  del  diritto  alla
pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro
misura. 
  11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione o  sospensione
dell'attivita'  lavorative,  nonche'  per  i  periodi  di  erogazione
dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' determinata
in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4  novembre  2010,
n. 183. 
  11-bis. Le somme  occorrenti  alla  copertura  della  contribuzione
correlata,  nei  casi  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o   di
sospensione  temporanea  dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il  sostegno  al
reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a  carico  del
Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. 
  12. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione  correlata
sono corrisposti  previa  rinuncia  esplicita  al  preavviso  e  alla
relativa indennita'  sostitutiva,  ad  eventuali  ulteriori  benefici
previsti dalla  contrattazione  collettiva,  connessi  all'anticipata
risoluzione del rapporto per riduzione  di  posti  o  soppressione  o
trasformazione di servizi o uffici. 
  13. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso
sia superiore  all'importo  complessivo  degli  assegni  straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre  che
abbia formalmente effettuato la rinuncia al  preavviso,  in  aggiunta
agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di  importo  pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 
  14. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da  entrambi
i benefici. 
                               Art. 11 
            Cumulabilita' della prestazione straordinaria 
  1.  Gli  assegni  straordinari  di   sostegno   al   reddito   sono
incompatibili  con  i  redditi  da  lavoro,  dipendente  o  autonomo,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi e derivati da attivita'  lavorativa  prestata  a  favore  di
altri soggetti, ad esempio, banche, concessionari della  riscossione,
altri soggetti operanti nell'ambito  creditizio  o  finanziario,  ivi
compresi  quelli  operanti  nel  campo  degli  strumenti  finanziari,
nonche' dei fondi  comuni  e  servizi  d'investimento,  che  svolgono
attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui  prestava
servizio l'interessato. 
  2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma  1,
cessa la corresponsione degli assegni  straordinari  di  sostegno  al
reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati. 
  3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono  cumulabili
entro   il   limite   massimo   dell'ultima   retribuzione   mensile,
ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio
comune di cui all'art.  10,  con  i  redditi  da  lavoro  dipendente,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, derivanti da attivita'  lavorativa  prestata  a  favore  di
soggetti diversi da quelli di cui al comma 1. 
  4. Qualora il cumulo tra detti redditi  e  l'assegno  straordinario
dovesse  superare  il  predetto  limite,   si   procedera'   ad   una
corrispondente riduzione dell'assegno medesimo. 
  5. I predetti assegni sono  cumulabili  con  i  redditi  da  lavoro
autonomo, derivanti  da  attivita'  prestata  a  favore  di  soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1,  compresi  quelli  derivanti  da
rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza
di lavoro,  nell'importo  corrispondente  al  trattamento  minimo  di
pensione del Fondo  pensione  lavoratori  dipendenti  e  per  il  50%
dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo. 
  6.  La  base  retributiva  imponibile  considerata  ai  fini  della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra e'  ridotta  in  misura
pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti figurativi. 
  7.  E'  fatto  obbligo  al  lavoratore  che  percepisce   l'assegno
straordinario  di  sostegno  al  reddito,  all'atto   dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore
di lavoro e al Fondo dell'instaurazione  di  successivi  rapporti  di
lavoro dipendenti o autonomi, con  specifica  indicazione  del  nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata. 
  8. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma  7,  il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, e cancellazione della contribuzione correlata. 
                               Art. 12 
                        Sezione emergenziale 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui  all'art.  2,
comma 1, per i lavoratori in esubero, che non sono  in  possesso  dei
requisiti  per  l'accesso  alle  prestazioni  straordinarie  di   cui
all'art. 5, comma 1, lettera b): 
    a) all' erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno  per
il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione
involontaria; 
    b) al finanziamento, per un massimo di  12  mesi,  a  favore  dei
predetti lavoratori e su loro richiesta,  di  programmi  di  supporto
alla ricollocazione professionale,  ridotto  dell'eventuale  concorso
degli appositi fondi nazionali e dell'Unione europea. 
  2.   L'accesso   alle   predette   prestazioni   e'    condizionato
all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e  di  legge
previste per i processi che  determinano  la  riduzione  dei  livelli
occupazionali, nonche'  all'ulteriore  condizione  che  le  procedure
sindacali di cui sopra si  concludano  con  accordo  aziendale  o  di
gruppo. 
  3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a),  il  Fondo  provvede  al
riconoscimento, ad integrazione del trattamento di indennita' ASpI  e
finche' permanga tale condizione, fermo quanto previsto al  comma  8,
fino ad una somma pari: 
    a)  all'80%  dell'ultima  retribuzione  tabellare  lorda  mensile
spettante al lavoratore, con la riduzione,  ove  applicabile,  di  un
importo pari ai contributi  previsti  dall'art.  26  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41, con un massimale pari ad  un  importo  di  Euro
2.348 lordi mensili, per retribuzioni tabellari  annue  fino  a  Euro
40.197. Tale riduzione, rimane nella disponibilita' del Fondo. 
    b)  al  70%  dell'ultima  retribuzione  tabellare  lorda  mensile
spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di  Euro
2.645 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da Euro 40.197 a
Euro 52.890; 
    c)  al  60%  dell'ultima  retribuzione  tabellare  lorda  mensile
spettante al lavoratore pari  ad  un  importo  di  Euro  3.702  lordi
mensili per retribuzioni tabellari annue oltre Euro 52.890. 
  L'integrazione di cui al comma 1,  lettera  a),  e'  soggetta  alle
regole sulla sussistenza dei requisiti,  sulla  sospensione  e  sulla
decadenza previste per la indennita' ASpI. 
  4. Il  Fondo  provvede  anche  al  versamento  della  contribuzione
correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile
spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa
obbligatoria. E' escluso il versamento della contribuzione  correlata
per  tutto  il  periodo  di  percezione  da  parte   del   lavoratore
dell'indennita' ASpI. 
  5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 e' dovuto, da  parte
del datore di lavoro, un contributo il cui  ammontare  e'  pari  alla
meta' delle prestazioni, comprensive della  correlata  contribuzione,
deliberate dal Fondo. 
  6.  Le  domande  di  accesso   alle   prestazioni   della   sezione
emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base
trimestrale, in ordine cronologico  di  presentazione,  tenuto  conto
delle disponibilita' del Fondo. 
  7. Hanno comunque diritto di precedenza le  domande  presentate  da
aziende nei casi di dichiarazione di fallimento,  di  emanazione  del
provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa   ovvero   di
sottoposizione   all'amministrazione   straordinaria    qualora    la
continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata. 
  8. Nei casi in cui la misura degli interventi di  cui  al  comma  1
risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di
lavoro delle  risorse  della  sezione  emergenziale  individuati  dal
Comitato  amministratore  ai  sensi  dell'art.  4,  lettera  d),   la
differenza resta a carico del datore di lavoro. 
                               Art. 13 
                        Contributi sindacali 
  1.  I  lavoratori  che  fruiscono  dell'assegno  straordinario   di
sostegno al reddito  o  emergenziale  hanno  facolta'  di  versare  i
contributi sindacali  a  favore  delle  Organizzazioni  Sindacali  di
appartenenza stipulanti i contratti  collettivi  vigenti  di  cui  al
presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento
di rinuncia del preavviso di cui all'art. 10, ovvero nella domanda di
prestazione emergenziale di cui all'art. 12. 
                               Art. 14 
                            Norme finali 
  Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 3 della legge n. 92/2012 e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
  Il Fondo continuera' ad erogare  secondo  le  regole  pregresse  le
prestazioni gia' deliberate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto o comunque derivanti da accordi  sottoscritti  prima
di tale data,  in  relazione  alle  quali  rimangono  confermati  gli
obblighi contributivi connessi alle predette prestazioni. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 luglio 2014 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                       Poletti        
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
           Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 4417 
 
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