Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti dalle imprese del credito

Finalità e modalità di calcolo

(circ.90/2015)

L’articolo 10, comma 7, del citato decreto n. 83486/2014 stabilisce che il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito il cui calcolo si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e conseguente accesso al Fondo di sostegno, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.

In particolare:

  • per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
  • per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Ai sensi della delibera n. 3 del 9 giugno 2005 l’importo netto del trattamento pensionistico spettante si determina assoggettando l’importo lordo del predetto trattamento al regime fiscale vigente all’atto dell’accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote, esclusa l’applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile, ovvero le detrazioni di imposta, tempo per tempo vigenti.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti dalle imprese del credito

Finalità e modalità di calcolo

(circ.90/2015)

L’articolo 10, comma 7, del citato decreto n. 83486/2014 stabilisce che il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito il cui calcolo si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e conseguente accesso al Fondo di sostegno, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.

In particolare:

  • per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
  • per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Ai sensi della delibera n. 3 del 9 giugno 2005 l’importo netto del trattamento pensionistico spettante si determina assoggettando l’importo lordo del predetto trattamento al regime fiscale vigente all’atto dell’accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote, esclusa l’applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile, ovvero le detrazioni di imposta, tempo per tempo vigenti.

Lavoratori con la pensione calcolata col sistema retributivo fiono al 31 dicembre 2011

Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo

  • è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro
  • ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro

Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive antecedenti la data del 1° gennaio 2012. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Agli assegni straordinari interessati da dette riduzioni, finalizzati alla pensione anticipata, non si applica l’eventuale riduzione di cui all’ultimo periodo del comma 10, dell’articolo 24, legge n. 214/2011, “così dette penalizzazioni” (delibera n. 139 del 19 dicembre 2013).

A decorrere dal 1° gennaio 2012, per  le anzianità contributive maturate a partire da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo (art. 24, comma 2, legge 214/2011, e s.m.i.).

A tale proposito la citata delibera n. 139 del 19 dicembre 2013 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 l’importo netto del trattamento pensionistico è calcolato computando la contribuzione correlata versata durante il periodo di fruizione dell’assegno in base alla disciplina previdenziale relativa al medesimo periodo e tenendo conto dell’età anagrafica raggiunta al momento del pensionamento (cfr. articolo 6, comma 3).

Utilizzo della contribuzione correlata

Pertanto, la contribuzione correlata versata dall’azienda esodante durante il periodo di fruizione della prestazione medesima deve essere computata nella così detta quota D.

Prestazioni concesse sull'assegno

Si evidenzia che trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione, a totale carico del datore di lavoro, e non di pensione:

  • non viene trattenuto il contributo ONPI;
  • non è prevista la rivalutazione annua (perequazione);
  • non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
  • non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito spettanti sulle pensioni;
  • non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.

Trattenute sindacali ed altre trattenute possibili

Sugli assegni straordinari possono essere effettuate trattenute per contributo sindacale, per cumulo con redditi da lavoro, per pignoramento, per provvedimento del giudice, nonché il recupero di somme eccedenti afferenti le prestazione stessa.

Non possono quindi essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto; per mutui ecc.).

Non reversibilità degli assegni straordinari

Gli assegni straordinari sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno straordinario.

Ulteriori tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’accesso all’assegno straordinario

Il Comitato amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, ha specificato le ulteriori tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’accesso all’assegno straordinario, dietro presentazione di specifica domanda e - laddove richiesto -  di apposita dichiarazione del lavoratore.

In particolare:

Twitter Facebook