Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti dalle imprese del credito

Prestazioni concesse dal Fondo

(circ.90/2015)

Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:

  1. in via ordinaria:
    • a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o comunitari;
    • al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale, di cui all’articolo 10, comma 6;
  2. in via straordinaria:
    • all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, ed al versamento della contribuzione correlata;
  3. in via emergenziale:
    • all’erogazione nei confronti dei lavoratori in esubero (non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni previste dalla precedente lettera b, assegni straordinari) di  trattamenti di cui all’articolo 12 del decreto, che disciplina la così detta sezione emergenziale:
      • all’erogazione per un massimo di 24 mesi di un assegno per il sostegno del   reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;
      • al finanziamento, per un massimo di 12 mesi a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale ridotto dell’eventuale concorso degli apposti fondi nazionali e dell’Unione europea.

Tale prestazione è soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza previste per la indennità Aspi.

Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata calcolata sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile dovuta spettante al lavoratore, alla competente gestione assicurativa obbligatoria. E’ escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il periodo di percezione da parte del lavoratore dell’indennità Aspi.

Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, le istruzione amministrative ed operative in ordine alla modalità di presentazione delle domande di prestazioni ordinarie di cui alle lettere a) e c), nonché la disciplina di dettaglio delle stesse.

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