Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del credito e del credito cooperativo

Requisiti per l'accesso

(circ.55/2001)

L’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto 28 aprile 2000, n. 158, pubblicato sulla G.U. del 16 giugno 2000, n. 139, per i lavoratori dipendenti dalle imprese di credito e l’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto 28 aprile 2000, n. 157, pubblicato sulla G.U. del 16 giugno 2000, n. 139, per i lavoratori dipendenti dalle imprese di credito cooperativo, prevedono l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito.

Il comma 3 degli stessi articoli 5 prevede che "gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, nell’ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".

Le richieste di erogazione degli assegni possono essere presentate dai datori di lavoro nel periodo 1° luglio 2000/30 giugno 2010.

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all’assegno straordinario sono utili anche i periodi di contribuzione che il lavoratore possa far valere presso un Paese dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato apposita convenzione in materia di sicurezza sociale.

I lavoratori che possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto all’assegno con il cumulo dei contributi versati in dette gestioni; in tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all’assegno straordinario, i contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative devono essere computati una sola volta.

L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda da cui dipende il lavoratore. Il comma 4 dell’articolo 5 dei Regolamenti in esame, prevede che, ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

Su richiesta dei lavoratori le Sedi provvederanno a rilasciare tempestivamente gli estratti contributivi certificativi delle singole posizioni.

Resta comunque fermo che per le domande di assegno straordinario presentate le Sedi dovranno comunque verificare l’esistenza dei requisiti di legge.

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