Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del credito e del credito cooperativo

Adempimenti delle aziende

(circ.55/2001)

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, dei Regolamenti, gli assegni straordinari sono erogati su richiesta del datore di lavoro, che dovrà presentare alla Sede competente per la liquidazione copia dell’accordo di cui all’articolo 7, comma c) dei Regolamenti.

La liquidazione degli assegni straordinari è di competenza delle Sedi INPS provinciali, competenti in relazione alla residenza del lavoratore, alle quali dovranno pertanto essere inoltrate le relative domande.

Per le aziende di credito, per le quali esiste già convenzione per l’accentramento della liquidazione delle prestazioni, anche la liquidazione degli assegni straordinari è accentrata presso le Sedi convenzionate.

La domanda, redatta secondo il fac-simile allegato 2, dovrà riportare, oltre ai dati identificativi dell’azienda, le seguenti informazioni relative al lavoratore esodato:

  • dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo;
  • data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • numero settimane di anzianità contributiva maturate nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • numero settimane di anzianità contributiva maturate nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;
  • numero di settimane di incremento dell’anzianità contributiva riconosciute al lavoratore ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o alla pensione di vecchiaia per le quali l’azienda è tenuta a versare i contributi figurativi;
  • aliquota IRPEF applicata al TFR, da utilizzare per la tassazione dell’assegno;
  • data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia e data dalla quale la stessa potrà essere liquidata;
  • denominazione dell’Istituto di credito presso il quale deve essere localizzato il pagamento dell’assegno, con l’indicazione delle coordinate bancarie (codice ABI e codice CAB);
  • denominazione dell’Organizzazione sindacale in favore della quale devono essere trattenuti i contributi associativi, in presenza dell’eventuale delega sindacale rilasciata dal lavoratore.

Alle domande l’azienda di credito dovrà allegare le dichiarazioni sostitutive (Mod. O1M/sost ovvero CUD) relativi agli anni non ancora inclusi negli estratti contributivi.

Ricevute le richieste di assegno straordinario, le Sedi provvederanno alla verifica dei requisiti. Eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto accertato dalla Sede INPS andranno immediatamente segnalate al datore di lavoro.

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