Eureka Previdenza

Legge 221 del 17 dicembre 2012

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese. (12G0244)
Vigente al: 12-10-2013


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure
urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la
societa' Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto
pubblico locale, non convertite in legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 2012

NAPOLITANO


Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Passera, Ministro per lo sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Severino
Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179

All'articolo 1:
al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Lo
Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione con le
autonomie regionali, promuove lo sviluppo dell'economia e della
cultura digitali, definisce le politiche di incentivo alla domanda
dei servizi digitali e favorisce, tramite azioni concrete,
l'alfabetizzazione e lo sviluppo delle competenze digitali con
particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonche'
la ricerca e l'innovazione tecnologica quali fattori essenziali di
progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e
civile» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel quadro
delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare
riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. Nella
relazione e' fornita, altresi', dettagliata illustrazione
dell'impiego di ogni finanziamento, con distinta indicazione degli
interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. In prima
attuazione la relazione ha come finalita' la descrizione del progetto
complessivo di attuazione dell'Agenda digitale italiana, delle linee
strategiche di azione e l'identificazione degli obiettivi da
raggiungere»;
al comma 2, lettera b), capoverso 3, al primo periodo, dopo le
parole: «innovazione tecnologica,» sono inserite le seguenti:
«d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e,
al secondo periodo, le parole: «e gestione» sono sostituite dalle
seguenti: «gestione e supporto all'utilizzo» e, dopo le parole: «sono
stabilite» sono inserite le seguenti: «entro sei mesi»;
al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento
unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse gia' previste
dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro
per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.
3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene
il rilascio della carta di identita' elettronica di cui all'articolo
7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di non
interromperne l'emissione e la relativa continuita' di esercizio"»;
al comma 4, le parole: «22 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «12 milioni».

All'articolo 2:
al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 1, le parole: «comma 5»
sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «Tale base di dati e' sottoposta ad un
audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita' alle regole
tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti
nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali»;
al comma 1, capoverso «Art. 62», il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita' dei dati
anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo
svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al
sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' la disponibilita' dei
dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilita' con le banche
dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di
competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni inoltre
possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione
dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR
assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano
pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR»;
al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 4, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «nonche' dei dati relativi al numero e alla data
di emissione e di scadenza della carta di identita' della popolazione
residente»;
al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 6, alinea, dopo le parole:
«di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa»
sono inserite le seguenti: «con l'Agenzia per l'Italia digitale, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nonche'»;
al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 6, lettera b), dopo la
parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti: «, in modo che le
informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano
acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessita' di
ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «, utilizzando il
sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute
del 26 febbraio 2010» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo le
parole: «e il Ministro della salute» sono inserite le seguenti: «e
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Regole tecniche per le basi di dati). - 1.
L'Agenzia per l'Italia digitale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
predispone le regole tecniche per l'identificazione delle basi di
dati critiche tra quelle di interesse nazionale specificate dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per definirne le modalita'
di aggiornamento in modo che, secondo gli standard internazionali di
riferimento, sia garantita la qualita' dei dati presenti».

All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «sentiti l'ISTAT e la Conferenza unificata
di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la
Conferenza unificata»;
al comma 2, le parole: «dell'Archivio nazionale delle strade e
dei numeri civici (ANSC)» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane
(ANNCSU)», la parola: «ANSC», ovunque ricorre, e' sostituita dalla
seguente: «ANNCSU» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per
la realizzazione dell'ANNCSU l'ISTAT puo' stipulare apposite
convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un
archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello
di numero civico su tutto il territorio nazionale, standardizzati,
georeferenziati a livello di singolo numero civico e mantenuti
sistematicamente aggiornati. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste
dalla legislazione vigente»;
al comma 3, la parola: «continuo» e' sostituita dalla seguente:
«permanente»;
al comma 4, le parole: «sentita la Conferenza unificata
Stato-regioni e autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti:
«previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;
al comma 6, capoverso «Art. 12», e' inserita la seguente rubrica:
«(Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione
statistica)»;
al comma 6, capoverso «Art. 12», comma 1, lettere c) e d), le
parole: «del decreto legislativo n. 322 del 1989» sono soppresse;
al comma 6, capoverso «Art. 12», comma 2, le parole: «di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo n. 322 del 1989» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.
166»;
al comma 6, capoverso «Art. 12», comma 5, le parole:
«all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;
nella rubrica, la parola: «continuo» e' sostituita dalla
seguente: «permanente» e le parole: «delle strade e dei numeri
civici» dalle seguenti: «dei numeri civici delle strade urbane».

All'articolo 4, comma 1:
al capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo le parole: «posta
elettronica certificata,» sono inserite le seguenti: «rilasciato ai
sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2»;
al capoverso «Art. 3-bis», comma 4, e' aggiunto il seguente
periodo: «L'utilizzo di differenti modalita' di comunicazione rientra
tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai
sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150»;
al capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:
«4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le
amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma
elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai
cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di
ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12
dicembre 1993, n. 39.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti
gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione
dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia
analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi
che il documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato
predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformita' alle
regole tecniche di cui all'articolo 71.
4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia analogica
di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento
rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata
dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati».

All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «che si iscrivono» sono sostituite dalle
seguenti: «che presentano domanda di prima iscrizione» e dopo le
parole: «entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge
di conversione»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013» e, al secondo periodo, le
parole: «per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con
l'indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle
seguenti: «fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di
posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni;
trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata»;
al comma 3:
al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, le parole: «del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente
disposizione»;
al capoverso «Art. 6-bis», il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche
amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o
esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web
e senza necessita' di autenticazione. L'indice e' realizzato in
formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma
3»;
al capoverso «Art. 6-bis», comma 4, dopo le parole: «e
dell'utilizzo razionale delle risorse,» sono inserite le seguenti:
«sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,», le parole: «con proprio
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «con proprio decreto» e
le parole: «del presente decreto» dalle seguenti: «della presente
disposizione»;
al capoverso «Art. 6-bis», comma 5, la parola: «regolamento» e'
sostituita dalla seguente: «decreto».

All'articolo 6:
al comma 1, lettera d), le parole: «pubbliche amministrazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni pubbliche»;
al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) il comma 1 dell'articolo 57-bis e' sostituito dal
seguente:
"1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti
telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici
servizi e' istituito l'indice degli indirizzi della pubblica
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono
indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare
per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio
di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche
amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati"»;
al comma 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: «decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82,» sono inserite le seguenti: «con firma
elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra
firma elettronica qualificata,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione
vigente».

All'articolo 7:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165
del 2001, al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Il medico o la
struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione
all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora
il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido
indirizzo"»;
al comma 3, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: «o con esso
convenzionato» sono inserite le seguenti: «, che ha in cura il
minore,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore
che ne facciano richiesta»;
al comma 3, lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «le
disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma
3» sono aggiunte le seguenti: «, comprese la definizione del modello
di certificazione e le relative specifiche»;
al comma 3, lettera b), capoverso 1, le parole: «il lavoratore
comunica» sono sostituite dalle seguenti: «la lavoratrice e il
lavoratore comunicano» e le parole: «le generalita' del genitore che
usufruira' del congedo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «le
proprie generalita' allo scopo di usufruire del congedo medesimo»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, come modificato dal comma 3, lettera b), del
presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trasmissione telematica
delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato».

All'articolo 8:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di
biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane»;
al comma 2, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente
decreto»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del servizio
ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di
trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche
in deroga alle normative di settore, consentono l'utilizzo della
bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in
mobilita', anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico
e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato,
previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di
telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto e' consegnato sul
dispositivo di comunicazione»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il
pagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere effettuata mediante
modalita' manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio
con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio
secondo le modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato,
i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite
barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle
segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia
stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla
prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento
del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame
di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal
personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro
affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni
commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonche', previo
accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse
sulle altre autostrade"»;
al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati di tipo
aperto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, istituisce un comitato tecnico permanente per la
sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, senza oneri
aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze attribuite
per legge alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo
12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2
agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969,
n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n.
211, e successive modificazioni.
9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis,
le previsioni normative di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, non si applicano alle Commissioni
interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno
1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221,
dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e
dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e
successive modificazioni.
9-quater. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
"f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione
di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensita',
l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia
possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale e per l'incolumita' delle persone mediante il
ricorso a soluzioni alternative"»;
al comma 10, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Devono comunque essere assicurati la semplificazione delle
procedure ed appropriati livelli di interoperativita' tra i diversi
sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico trasportistico,
secondo quanto indicato al comma 13. Dall'applicazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica»;
al comma 13, le parole: «della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «del presente decreto», dopo le parole: «assicurando
l'interoperabilita' dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea
Net» sono inserite le seguenti: «e con il Sistema informativo delle
dogane, per quanto riguarda gli aspetti di competenza doganale, e» e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'interoperativita' va
altresi' assicurata rispetto alle piattaforme realizzate dalle
autorita' portuali per il miglior espletamento delle funzioni di
indirizzo e coordinamento dei nodi logistici che alle stesse fanno
capo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 16, la parola: «decreto» e' sostituita dalla seguente:
«articolo».

All'articolo 9:
al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
"dispositivo di firma" sono inserite le seguenti: "elettronica
qualificata o digitale";
0b) all'articolo 21, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del
codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se
sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale";
0c) all'articolo 23-ter, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi
informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base
dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia
digitale, tramite il quale e' possibile ottenere il documento
informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della
copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo
sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa
e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia analogica
con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I
programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di
libera e gratuita disponibilita'";
al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 52», comma 1, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni
pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione
"Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei
metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i
regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso
telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe
tributaria»;
al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), numero 1), dopo
le parole: «anche per finalita' commerciali» sono aggiunte le
seguenti: «, in formato disaggregato»;
al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), numero 3), le
parole: «puo' stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «deve
stabilire» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni
caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si
attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola:
"affissione" e' sostituita dalla seguente: "pubblicazione"»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pubblicazione e'
effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non
discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita' di
cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata
pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente e' altresi'
rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili".
6-ter. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente»;
al comma 7, dopo le parole: «l'anno corrente» sono inserite le
seguenti: «e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del
telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le
modalita' di realizzazione e le eventuali attivita' per cui non e'
possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima
versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 9, alinea, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 7»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Documenti informatici,
dati di tipo aperto e inclusione digitale».
Nella sezione II, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. - (Acquisizione di software da parte della pubblica
amministrazione). - 1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita'
e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralita'
tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto
della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalita' cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza
d'uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di
procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una
valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla
base dei seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di
acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo
aperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita'
e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
pubblica amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza,
conformita' alla normativa in materia di protezione dei dati
personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di
software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed
economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti
motivatamente l'impossibilita' di accedere a soluzioni gia'
disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software
liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da
soddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di
tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di
cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri
definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di
soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro
rispetto"».

All'articolo 10:
al comma 4, le parole: «delle scuole superiori» sono soppresse;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 2 agosto 1999,
n. 264, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medesimi
fini, le universita' possono altresi' accedere in modalita'
telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo
dell'indicatore della situazione economica equivalente per
l'universita' (ISEEU)"»;
al comma 8, al primo periodo, le parole: «alunni, di cui al» sono
sostituite dalle seguenti: «studenti, di cui all'articolo 3 del» e,
al terzo periodo, le parole: «degli alunni» sono sostituite dalle
seguenti: «degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76».

All'articolo 11:
al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «2013-2014»
sono sostituite dalle seguenti: «2014-2015» e le parole da:
«digitale» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
«digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista,
costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali
integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e
digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo
disgiunto»; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'obbligo
di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire
progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria,
dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla
prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado»
e, all'ultimo periodo, le parole: «all'articolo 5» sono sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 11»;
al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) e' aggiunto il
seguente:
«3-bis) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in
versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche
esigenze didattiche"»;
al comma 3, alinea, le parole: «sono aggiunti i seguenti:» sono
sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto il seguente:»;
al comma 3, capoverso 1-bis, le parole: «possono stipulare
convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «stipulano, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, convenzioni»;
al comma 4, capoverso lettera a), le parole: «al fine di avviare»
sono sostituite dalle seguenti: «al fine di garantire edifici
scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti, avviano», dopo le
parole: «complessi scolastici,» e' inserita la seguente: «e», le
parole: «delibera CIPE 20 gennaio 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «delibera CIPE n. 6/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012», le parole:
«decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14
ottobre 1993» dalle seguenti: «decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412» e le parole: «decreto legislativo
30 maggio 2011» dalle seguenti: «decreto legislativo 30 maggio 2008»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per consentire il regolare svolgimento del servizio
scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorita'
strategiche, le modalita' e i termini per la predisposizione e per
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole
annualita', di interventi di edilizia scolastica, nonche' i relativi
finanziamenti.
4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali
proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano,
secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda
alle regioni territorialmente competenti.
4-quater. Ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la
corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al
comma 4-bis e tenuto conto della programmazione dell'offerta
formativa, approva e trasmette al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il proprio piano, formulato sulla
base delle richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani
regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la
decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento.
4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle
province autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva
e ne da' loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei
successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali.
4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia
scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel
bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di
edilizia scolastica.
4-septies. Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto della
capacita' di spesa dimostrata dagli enti locali in ragione della
tempestivita', dell'efficienza e dell'esaustivita' dell'utilizzo
delle risorse loro conferite nell'annualita' precedente, con
l'attribuzione, a livello regionale, di una quota aggiuntiva non
superiore al 20 per cento di quanto sarebbe ordinariamente spettato
in sede di riparto.
4-octies. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli
enti locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono ad
includere l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie
necessarie.
4-novies. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "dell'intera dotazione libraria"
e' inserita la seguente: "necessaria"».
Nella sezione III, dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis. - (Credito d'imposta per promuovere l'offerta on
line di opere dell'ingegno). - 1. Al fine di migliorare l'offerta
legale di opere dell'ingegno mediante le reti di comunicazione
elettronica, e' riconosciuto un credito d'imposta del 25 per cento
dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de minimis,
di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano
piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il
noleggio di opere dell'ingegno digitali.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro
annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla formazione
del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovute per il periodo d'imposta
in cui le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono state
sostenute. L'agevolazione non e' rimborsabile, ma non limita il
diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L'eventuale
eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in
materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la
copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a
modificare la misura del prelievo erariale unico, nonche' la
percentuale del compenso per le attivita' di gestione ovvero per
quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in
misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015».
Alla rubrica della sezione III, sono aggiunte le seguenti parole:
«e la cultura digitale».

All'articolo 12:
al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il FSE
deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi
sanitari on line secondo modalita' determinate nel decreto di cui al
comma 7»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente sulla base
del consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale
puo' decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono
essere inseriti nel fascicolo medesimo»;
al comma 6, la parola: «regolamento» e' sostituita dalle
seguenti: «il decreto»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE,
di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere realizzata
soltanto in forma protetta e riservata secondo modalita' determinate
dal decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le
applicazioni software adottati devono assicurare piena
interoperabilita' tra le soluzioni secondo modalita' determinate dal
decreto di cui al comma 7»;
al comma 7, dopo le parole: «i contenuti del FSE» sono inserite
le seguenti: «e i limiti di responsabilita' e i compiti dei soggetti
che concorrono alla sua implementazione»;
al comma 8, le parole: «disponibili e» sono sostituite dalle
seguenti: «disponibili a»;
al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «e di altre
patologie» sono inserite le seguenti: «, di trattamenti costituiti da
trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per
terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale».

All'articolo 13:
al comma 1, le parole: «12 dicembre 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «12 novembre 2011»;
al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «su tutto il
territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto delle
disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni, le ASL
e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto
salvo l'obbligo di compensazione tra regioni del rimborso di
prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni diverse da
quelle di residenza» e, al secondo periodo, le parole: «sentita la
Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la
Conferenza»;
al comma 3, dopo le parole: «delle regioni» sono inserite le
seguenti: «e delle province autonome»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 55-septies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Affinche' si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono
ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di
trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le
sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualita' e
proporzionalita', secondo le previsioni degli accordi e dei contratti
collettivi di riferimento"»;
al comma 4, la parola: «pubblicate» e' sostituita dalle seguenti:
«stabilite con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia
e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e rese note» ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto
previsto dal comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, in ordine ai soggetti abilitati alla trasmissione dei
dati».
Nella sezione IV, dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis. - (Ricetta medica) - 1. Il comma 11-bis
dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito
dai seguenti:
"11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per
una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non
cronica, per il cui trattamento sono disponibili piu' medicinali
equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la
denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso
principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest'ultimo.
L'indicazione dello specifico medicinale e' vincolante per il
farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata
obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non
sostituibilita' di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. L'indicazione e' vincolante per il farmacista
anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di
rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.
11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza
terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le
regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse
dall'Agenzia italiana del farmaco".
2. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, e' abrogato».
Nella sezione V, all'articolo 14 e' premesso il seguente:
«Art. 13-ter. - (Carta dei diritti) - 1. Lo Stato riconosce
l'importanza del superamento del divario digitale, in particolare
nelle aree depresse del Paese, per la libera diffusione della
conoscenza fra la cittadinanza, l'accesso pieno e aperto alle fonti
di informazione e agli strumenti di produzione del sapere. A tal
fine, promuove una "Carta dei diritti", nella quale sono definiti i
principi e i criteri volti a garantire l'accesso universale della
cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma
di censura.
2. Lo Stato promuove la diffusione dei principi della "Carta dei
diritti" a livello internazionale e individua forme di sostegno al
Fondo di solidarieta' digitale per la diffusione della societa'
dell'informazione e della conoscenza nei Paesi in via di sviluppo».

All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale» sono inserite
le seguenti: «, tenendo conto delle singole specificita' territoriali
e della copertura delle aree a bassa densita' abitativa,»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con regolamento del
Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure e le
modalita' di intervento da porre a carico degli operatori delle
telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra
i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli
impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si
rendessero necessari sugli impianti per la ricezione televisiva
domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere
su un fondo costituito dagli operatori delle telecomunicazioni
assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e gestito privatamente
dagli operatori interessati, in conformita' alle previsioni del
regolamento. I parametri per la costituzione di detto fondo e la
relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi
di proporzionalita', trasparenza e non discriminazione. Il Ministero
dello sviluppo economico con proprio provvedimento provvede ogni
trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi
di intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori e
rendicontati»;
al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, specificando che devono prioritariamente essere utilizzati
gli scavi gia' attualmente in uso per i sottoservizi»;
al comma 4, lettera b), dopo le parole: «il termine» e' inserita
la seguente: «e'»;
al comma 4, lettera c), la parola: «esistente» e' sostituita
dalla seguente: «esistenti»;
al comma 7, capoverso 4-bis, la parola: «propria» e' soppressa,
le parole: «emissioni elettroniche» sono sostituite dalle seguenti:
«emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «L'operatore di comunicazione ha
l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di ripristinare a
proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento
nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la
riparazione di eventuali danni arrecati»;
al comma 8, lettera b), le parole: «di cui al comma 10, lettera
a) del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
alla lettera a)»;
al comma 8, lettera d), dopo le parole: «entro 60 giorni dalla»
e' inserita la seguente: «data»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti
che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico
telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate
per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad internet
utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e
registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di
riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o per
l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi
previsti dal comma 2".
10-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in
qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti
amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione,
da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente
locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni
e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche
trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del codice di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, degli impianti
radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e
degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione
ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o
uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non
superiore a 0,5 metri quadrati».

Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Pubblicita' dei lavori parlamentari). - 1. Al
Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati e' assicurata a
titolo gratuito la funzione trasmissiva al fine di garantire la
trasparenza e l'accessibilita' dei lavori parlamentari su tutto il
territorio nazionale nel nuovo sistema universale digitale.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Ministro dello sviluppo economico adotta gli opportuni
provvedimenti».

All'articolo 15:
al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, alinea, le parole: «,
limitatamente ai rapporti con l'utenza,» sono soppresse, dopo le
parole: «sono tenuti» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1°
giugno 2013» e le parole: «ad esse spettanti» sono sostituite dalle
seguenti: «ad essi spettanti»;
al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, lettera b), l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «Le modalita' di movimentazione
tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi
connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali
intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione
tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane
S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
l° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio 1994, n. 71»;
al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 2, dopo le parole: «comma
2-bis» sono aggiunte le seguenti: «e dei prestatori di servizi di
pagamento abilitati»;
al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 3, il primo periodo e'
soppresso;
al comma 1, capoverso «Art. 5», dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:
«3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7,
comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di
acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici
di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di
cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto
dalle imprese fornitrici.
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da
pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in
relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle
finalita' di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di
pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo
1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche
amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di
consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma
3-bis entro il 1° gennaio 2013»;
al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 4, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e le modalita' attraverso le quali il prestatore
dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le
informazioni relative al pagamento medesimo»;
al comma 2, dopo le parole: «innovazione tecnologica» sono
inserite le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,»;
al comma 5, le parole: «di concerto con il Ministero» sono
sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione
e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine
di garantire omogeneita' di offerta ed elevati livelli di sicurezza,
le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attivita' di
incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo
81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle
piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di
pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82.
5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
valutazione della conformita' del sistema e degli strumenti di
autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e'
effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformita' ad
apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere
obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza
informatica".
5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 e'
aggiunto il seguente:
"4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il
completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni
o servizi"».

All'articolo 17, comma 2, lettera b), capoverso, alle parole: «I
creditori» e' premessa la seguente: «2.».

All'articolo 18:
al comma 1, lettera d), numero 3), capoverso 2, lettera a), le
parole da: «ovvero» fino a: «le proprie obbligazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «che determina la rilevante difficolta' di adempiere
le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacita' di
adempierle regolarmente»;
al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il gestore e' nominato dal giudice»;
al comma 1, lettera m), numero 5), e' aggiunto il seguente
periodo: «A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i
crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in
funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma
dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»;
al comma 1, lettera p), il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei
procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con
preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato
dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte
destinata ai creditori garantiti.
4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del
consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al
debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione
della crisi, puo' modificare la proposta e si applicano le
disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione"»;
al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 14-bis», il comma 6 e'
sostituito dal seguente:
«6. Si applica l'articolo 14, comma 5»;
al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 14-ter», comma 1, le
parole: «per il quale ricorrono i presupposti» sono sostituite dalle
seguenti: «per il quale non ricorrono le condizioni di
inammissibilita'»;
al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 14-novies», comma 4, le
parole: «sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «settimo
comma»;
al comma 1, lettera t), capoverso «Art. 15», il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi
da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di
indipendenza e professionalita' determinati con il regolamento di cui
al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi
dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000,
n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti
ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice
domanda, nel registro di cui al comma 2»;
al comma 1, lettera t), capoverso «Art. 15», comma 10, le parole:
«comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, le parole: "ovvero del piano di cui all'articolo 67,
terzo comma, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "o del piano
di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo
di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della
legge 27 gennaio 2012, n. 3"»;
alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: «, e all'articolo
217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267».

All'articolo 19:
al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «banda ultralarga,
fissa e mobile» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle
singole specificita' territoriali e della copertura delle aree a
bassa densita' abitativa,» e le parole: «i trasporti e la mobilita'»
sono sostituite dalle seguenti: «i trasporti e la logistica»;
al comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di
servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare l'utilizzazione
della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le
risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con
atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione sono destinate alle finalita' di cui
all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa Agenzia per l'attuazione
dei compiti ad essa assegnati"»;
al comma 3, le parole: «dal Ministro» sono sostituite dalle
seguenti: «il Ministro»;
al comma 4, lettera b), le parole: «Ministro dell'universita'
dell'istruzione e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca» e le parole: «Ministero dell'economia e finanza» dalle
seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;
al comma 5, ultimo periodo, la parola: «stipulate» e' sostituita
dalle seguenti: «o accordi di programma stipulati»;
al comma 6, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere c) e d-bis)»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), una
percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse annuali per
lo sviluppo dei grandi progetti strategici di cui al comma 3-bis
dell'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, a disposizione dell'Agenzia e'
destinata a progetti di ricerca che coinvolgano micro, piccole e
medie imprese, anche associate tra loro, eventualmente svolti in
collaborazione con grandi imprese o organismi di ricerca, con gli
indirizzi tematici di cui al comma 2»;
al comma 9, alinea, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere c) e d-bis)».

All'articolo 20:
al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «E'
istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il Comitato tecnico
delle comunita' intelligenti, formato da undici componenti in
possesso di particolari competenze e di comprovata esperienza nel
settore delle comunita' intelligenti, nominati dal direttore generale
dell'Agenzia, di cui uno designato dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, due designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dall'Unione
delle province d'Italia e altri sei scelti dallo stesso direttore
generale, di cui uno proveniente da atenei nazionali, tre dalle
associazioni di imprese o di cittadini maggiormente rappresentative,
uno dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e uno dall'Agenzia
stessa»;
al comma 8, dopo le parole: «e comunali» e' inserita la seguente:
«e»;
al comma 9, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) il catalogo dei dati geografici, territoriali ed
ambientali di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
al comma 12, lettera b), le parole: «, ai sensi dell'articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dall'articolo 16 del presente decreto-legge» sono soppresse;
il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Ai fini della realizzazione di quanto previsto alle lettere
a) e b) del comma 9, l'Agenzia per l'Italia digitale potra'
riutilizzare basi informative e servizi previsti per analoghe
finalita', compresi quelli previsti nell'ambito del sistema pubblico
di connettivita' di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82»;
al comma 16, le parole: «servizi e fruibili» sono sostituite
dalle seguenti: «servizi fruibili»;
dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti:
«20-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: "anche di tipo aperto," sono
inserite le seguenti: "anche sulla base degli studi e delle analisi
effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione,";
b) alla lettera f), le parole: "anche mediante intese con la
Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez," sono
sostituite dalle seguenti: "anche mediante intese con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, il Formez e l'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,".
20-ter. All'articolo 22, comma 3, secondo periodo, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "presso il
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" sono aggiunte le seguenti: "e per il personale
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione"».
Nella sezione VII, dopo l'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 20-bis. - (Informatizzazione delle attivita' di controllo e
giurisdizionali della Corte dei conti). - 1. Con decreto del
Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed
operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nelle attivita' di controllo e nei giudizi che si
svolgono innanzi alla Corte dei conti, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinate, in
particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei registri
previsti nell'ambito delle attivita' giurisdizionali e di controllo
preventivo di legittimita', nonche' le regole e le modalita' di
effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta
elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Fino alla data fissata con il decreto, le notificazioni
e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste
dalle disposizioni vigenti.
3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il
sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
4. Dalla data di cui al comma 3 cessano di avere efficacia le
disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 20-ter. - (Interventi urgenti connessi all'attivita' di
protezione civile). - 1. Per far fronte agli interventi urgenti
connessi all'attivita' di protezione civile, concernenti la
sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti
strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (INGV) e' autorizzato, nei limiti delle risorse
finanziarie che verranno assegnate nell'anno 2013 dal Dipartimento
della protezione civile, sulla base dell'accordo quadro decennale, a
prorogare, anche oltre i sessanta mesi, in deroga all'articolo 5 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, i contratti a tempo
determinato del personale ricercatore e tecnologo in servizio, in
attesa del contratto collettivo nazionale in corso di elaborazione
dal Dipartimento della funzione pubblica e, comunque, non oltre il 30
giugno 2013».

All'articolo 21:
al comma 2, lettera f), dopo le parole: «sull'attivita' svolta»
sono inserite le seguenti: «, formula i criteri e le modalita' di
valutazione delle imprese di assicurazione in relazione all'attivita'
di contrasto delle frodi e rende pubblici i risultati delle
valutazioni effettuate»;
al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 125 medesimo decreto
legislativo gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui
all'articolo 126» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai
veicoli di cui all'articolo 125 gestiti dall'Ufficio centrale
italiano di cui all'articolo 126 del medesimo decreto legislativo n.
209 del 2005»;
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. All'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, al comma 1, primo periodo, la parola: "due" e'
sostituita dalla seguente: "cinque"».

All'articolo 22:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo
l'articolo 170 e' inserito il seguente:
"Art. 170-bis - (Durata del contratto). - 1. Il contratto di
assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata
annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si
risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' essere
tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo
comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad
avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di
almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il
quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la
garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino
all'effetto della nuova polizza"»;
al comma 4, le parole da: «e le principali associazioni» fino a:
«assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «, le principali
associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative»;
al comma 6, le parole: «L'offerta di cui al comma 4» sono
sostituite dalle seguenti: «L'offerta di cui al comma 5»;
"al comma 8, le parole: «, nonche' effettuare rinnovi e
pagamenti» sono soppresse;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza
a favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo 12 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis e' inserito
il seguente:
"1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita'
finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi
alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte
degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro
unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari
finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale
degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte
loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi
cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma,
anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale"»;
il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Al fine di superare possibili disparita' di trattamento tra
i consumatori nel settore delle polizze vita, il secondo comma
dell'articolo 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal
contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in
cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad
esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si
prescrivono in dieci anni"»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS provvede,
limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure
di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici,
con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei
e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di
assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le
relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata,
la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on line.
15-ter. L'IVASS, con apposita relazione da presentare alle
competenti Commissioni parlamentari entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
successivamente con cadenza annuale entro il 30 maggio di ciascun
anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai sensi del
comma 15-bis e sui risultati conseguiti in relazione a tale
attivita'.
15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad
altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto
un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, le
imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del
mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la
parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla
scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli
anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura
nonche' del capitale assicurato residuo.
15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e
le modalita' per la definizione del rimborso di cui al comma
15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese
amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto
e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano
indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo
di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere
tali da costituire un limite alla portabilita' dei
mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di
rimborso.
15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater,
le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la
copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del
nuovo beneficiario designato.
15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti,
compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tal
caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della
disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies».

All'articolo 23:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «mutua» e' sostituita
dalla seguente: «mutuo»;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, puo'
essere alimentato anche dalle risorse dell'ente a valere sul
contributo previsto dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
rientra tra le spese di cui all'articolo 10, comma 15, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e puo' essere destinato anche
alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad
attivita' di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed
internazionale».

Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-bis. - (Modifica al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993). - 1. Al comma 7 dell'articolo
120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le parole: "dieci giorni", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "trenta giorni lavorativi".
Art. 23-ter. - (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in
materia di fondi interprofessionali per la formazione continua) - 1.
Il comma 14 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e'
sostituito dal seguente:
"14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e
dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti,
in riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti,
alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati
sistemi di bilateralita' e in considerazione delle peculiari esigenze
dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4
possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adeguare le fonti normative ed istitutive dei
rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di
cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle
finalita' perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad
assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di
rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attivita' produttive
interessate. Ove a seguito della predetta trasformazione venga ad
aversi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo
interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli
obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorse
derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalita' formative".
Art. 23-quater. - (Ulteriori modifiche al decreto legislativo n.
385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998). - 1. Al testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 30:
1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Nessuno, direttamente o indirettamente, puo' detenere azioni in
misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la
facolta' statutaria di prevedere limiti piu' contenuti, comunque non
inferiori allo 0,5 per cento";
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3
per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di
cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, detengano una
partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal
citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da
operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione
non puo' essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti piu'
stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al
presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di
legge";
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della societa', lo
statuto puo' subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti
soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir
meno comporta la decadenza dalla qualita' cosi' assunta";
b) all'articolo 150-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano il numero
massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo
restando il limite di dieci, previsto dall'articolo 2539, primo
comma, del codice civile".
2. Al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 126-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "Per le societa' cooperative la misura del capitale
e' determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135";
b) all'articolo 147-ter, comma 1, primo periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "; per le societa' cooperative la misura
e' stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135"».

All'articolo 24:
al comma 1, lettera a), sono premesse le seguenti parole: «nella
parte I,»;
al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto
previsto ai commi da 4 a 6,».

Nella sezione VIII, dopo l'articolo 24 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 24-bis. - (Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144). - 1. Al decreto del Presidente
della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1 comma 1:
1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) Patrimonio Bancoposta: il patrimonio destinato costituito
da Poste ai sensi dell'articolo 2, commi da 17-octies a 17-undecies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, attraverso cui
Poste esercita le attivita' di bancoposta come disciplinate dal
presente decreto";
2) alla lettera c), dopo le parole: "decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58" sono aggiunte le seguenti: ", e successive
modificazioni e integrazioni";
3) alla lettera g), dopo la parola: "modulo" sono inserite le
seguenti: "cartaceo o elettronico";
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di
moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico
bancario";
2) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) servizio di riscossione di crediti;
f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per
conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla
legge 17 gennaio 2000, n. 7";
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Poste puo' stabilire succursali negli altri Stati
comunitari ed extracomunitari nonche' esercitare le attivita' di
bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario
senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario
senza stabilirvi succursali";
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita' di cui al
comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5,
da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis,
114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo
riferimento all'attivita' di intermediario di cui al comma 1, lettera
e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e
145 del testo unico bancario";
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e attivita' di
investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i
seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, commi 2, 2-bis,
2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30,
31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4,
195";
6) al comma 6, dopo le parole: "30 luglio 1999, n. 284," sono
inserite le seguenti: "dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241
del 13 ottobre 2004,";
7) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Poste, nell'esercizio dell'attivita' di bancoposta, puo'
svolgere attivita' di promozione e collocamento di prodotti e servizi
bancari e finanziari fuori sede";
c) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni
contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di
interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti a tempo
indeterminato e' effettuata con le modalita' previste dagli articoli
118 e 126-sexies del testo unico bancario";
d) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso
gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto
beneficiario sono impiegati appositi bollettini emessi in formato
cartaceo o elettronico da Poste";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I bollettini di versamento devono essere presentati a Poste
in formato cartaceo o in formato elettronico gia' compilati in ogni
loro parte. L'indicazione della causale del versamento e'
obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni
pubbliche";
e) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto gia' previsto all'articolo 2, comma 1, Poste
puo' svolgere nei confronti del pubblico i servizi e attivita' di
investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente,
dall'articolo 1, comma 5, lettere b), c), c-bis), e), f), e
dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del testo
unico finanza, nonche' le attivita' connesse e strumentali ai servizi
di investimento".
Art. 24-ter. - (Modifiche all'articolo 136 del decreto
legislativo n. 385 del 1993). - 1. All'articolo 136 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E'
facolta' del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione
delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle
modalita' ivi previste";
b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati».

All'articolo 25:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «lo sviluppo
tecnologico,» sono inserite le seguenti: «la nuova imprenditorialita'
e» e, al secondo periodo, la parola: «ecosistema» e' sostituita dalla
seguente: «contesto» e dopo le parole: «in Italia talenti» sono
inserite le seguenti: «, imprese innovative»;
al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della
costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza
delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci»;
al comma 2, lettera f), la parola: «esclusivo» e' sostituita
dalle seguenti: «esclusivo o prevalente»;
al comma 2, lettera h), numero 1), al primo periodo, le parole:
«30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»; al
secondo periodo, dopo le parole: «le spese per l'acquisto» sono
inserite le seguenti: «e la locazione» e dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a
quanto previsto dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi
tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo
precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di
incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali
per la registrazione e protezione di proprieta' intellettuale,
termini e licenze d'uso»;
al comma 2, lettera h), il numero 3), e' sostituito dal seguente:
«3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una
privativa industriale relativa a una invenzione industriale,
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una
nuova varieta' vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e
all'attivita' di impresa»;
al comma 3, le parole: «conversione in legge» sono sostituite
dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»;
al comma 5, lettera b), dopo le parole: «quali sistemi di
accesso» sono inserite le seguenti: «in banda ultralarga»;
al comma 6, le parole: «conversione in legge» sono sostituite
dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»;
al comma 7, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a
disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni,
raccolti a favore delle start-up innovative incubate»;
al comma 8, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 2 e 3».

All'articolo 26, comma 3, le parole: «dall'articolo 2479, comma 5»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2479, quinto comma».

All'articolo 27:
al comma 2, le parole: «la quale» sono sostituite dalle seguenti:
«i quali»;
al comma 3, le parole: «conversione in legge» sono sostituite
dalle seguenti: «data di entrata in vigore della legge di
conversione».

Dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis. - (Misure di semplificazione per l'accesso alle
agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative
e negli incubatori certificati). - 1. Alle start-up innovative e agli
incubatori certificati di cui all'articolo 25 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, con le seguenti modalita' semplificate:
a) il credito d'imposta e' concesso al personale altamente
qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto
attraverso i contratti di apprendistato. Ai fini della concessione
del credito d'imposta, non si applicano le disposizioni di cui ai
commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24;
b) il credito d'imposta e' concesso in via prioritaria rispetto
alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di cui al comma
13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al comma 6 dello
stesso articolo e' redatta in forma semplificata secondo le modalita'
stabilite con il decreto applicativo di cui al comma 11 del medesimo
articolo».

All'articolo 28:
al comma 1, le parole: «dallo stesso» sono sostituite dalle
seguenti: «dal comma 3 del medesimo articolo 25»;
al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368,» sono inserite le seguenti: «nonche' le ragioni di cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276,» e dopo le parole: «qualora il contratto a tempo determinato»
le seguenti: «, anche in somministrazione,»;
al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:
«, ferma restando la possibilita' di stipulare un contratto a termine
di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale
vigente»; al secondo periodo, le parole: «attivita' di cui al comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' di cui al comma 2»; al
terzo periodo, le parole: «residua massima» sono sostituite dalle
seguenti: «residua rispetto al periodo» e la parola: «territoriale»
dalla seguente: «provinciale»; e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I contratti stipulati ai sensi del presente comma sono in
ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative di cui all'articolo
10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»;
al comma 4, le parole: «presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «presente articolo»;
al comma 6, dopo le parole: «del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368» sono aggiunte le seguenti: «, e del capo I del titolo
III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;
al comma 7, le parole: «, dall'altra,» sono soppresse;
al comma 8, le parole: «anche con accordi interconfederali o
avvisi comuni» sono sostituite dalle seguenti: «in via diretta ovvero
in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o
di categoria o avvisi comuni»;
al comma 9, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«, commi 2 e 3».

All'articolo 30:
al comma 4, le parole: «o 50-quinquies» sono sostituite dalle
seguenti: «e 50-quinquies»;
al comma 5, le parole: «conversione in legge» sono sostituite
dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»;
al comma 6, le parole: «conversione in legge» sono sostituite
dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione».

All'articolo 31, comma 4, le parole: «all'articolo 25, comma 4, in»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, comma 8, e in».

All'articolo 32:
al comma 1, le parole: «conversione in legge» sono sostituite
dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»;
al comma 7, dopo la parola: «presenta» sono inserite le seguenti:
«alle Camere».

All'articolo 33:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "puo' avere ad oggetto" sono
inserite le seguenti: "il credito di imposta di cui all'articolo 33,
comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a
rimborso e";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui all'articolo
33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a
rimborso deve essere rilasciata dall'Agenzia delle entrate entro
quaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio
equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1".
2-ter. Per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di
importo superiore a 500 milioni di euro previste in piani o programmi
di amministrazioni pubbliche, da realizzare mediante l'utilizzazione
dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le
quali e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non
sostenibilita' del piano economico-finanziario, e' riconosciuta al
soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi
comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo
decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilita'
economica dell'operazione di partenariato pubblico privato,
l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura
necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano
economico-finanziario. Con la medesima delibera di cui al comma 2
sono individuati i criteri e le modalita' per l'accertamento, la
determinazione e il monitoraggio dell'esenzione, nonche' per la
rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri
posti a base del piano economico-finanziario. La presente misura e'
riconosciuta in conformita' alla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato.
2-quater. La misura di cui al comma 2-ter e' utilizzata anche
cumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente articolo al
fine di assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di
partenariato pubblico privato. Nel complesso le misure di cui ai
commi 1 e 2-ter del presente articolo non possono superare il 50 per
cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo
pubblico a fondo perduto»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Le disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3 si applicano anche alle societa'" sono inserite le seguenti:
"operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societa'".
3-ter. All'articolo 163, comma 2, lettera f), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ". Per gli interventi ferroviari di cui all'articolo
1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in cui il soggetto
aggiudicatore sia diverso da RFI S.p.A., ma da quest'ultima
direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua in
RFI S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi della
presente lettera"»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al comma 4 dell'articolo 157 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "rete di trasmissione nazionale
di energia elettrica," sono inserite le seguenti: "alle societa'
titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di
comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze individuali per
l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente ,
della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,".
4-ter. Fermo restando il limite massimo alle spese per
l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 49, quale garanzia del pagamento delle rate di
ammortamento dei mutui e dei prestiti le universita' possono
rilasciare agli istituti finanziatori delegazione di pagamento a
valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui
corrispondenti proventi risultanti dal conto economico. L'atto di
delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da
parte delle universita' e costituisce titolo esecutivo. Le somme di
competenza delle universita' destinate al pagamento delle rate in
scadenza dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese
nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e
concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di
compensazione, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal
giudice»;
al comma 6, alinea, le parole: «dal 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 2013»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, al comma 11, la parola: "affida" e' sostituita dalle seguenti:
"puo' affidare"»;
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Presso il Ministero dell'interno e' istituita la
Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase
esecutiva del programma di interventi per il completamento della rete
nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, cui e' affidato il compito di formulare pareti sullo
schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze
e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o
progetto. La Commissione e' presieduta dal direttore centrale dei
servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta: dal direttore
dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui
all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121; da un
rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del
Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante
del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria
generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un
funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono
corrisposti compensi. La Commissione, senza che cio' comporti oneri
per la finanza pubblica, puo' decidere di chiedere specifici pareri
anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano
particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti
all'attuazione del programma di cui al presente comma sono stipulati
dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione di cui al
presente comma».

Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti:
«Art. 33-bis. - (Requisito della cifra d'affari realizzata). - 1.
All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 e' inserito il seguente:
"19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31
dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di
affari realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed
indiretta, il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo
ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando".
Art. 33-ter. - (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti) 1. E'
istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione
all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Esse hanno altresi' l'obbligo di aggiornare annualmente
i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed
aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la
nullita' degli atti adottati e la responsabilita' amministrativa e
contabile dei funzionari responsabili.
2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalita'
operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti.
Art. 33-quater. - (Disposizioni in materia di svincolo delle
garanzie di buona esecuzione) - 1. Al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 113, comma 3, la parola: "75" e' sostituita dalla
seguente: "80" e la parola: "25" e' sostituita dalla seguente: "20";
b) dopo l'articolo 237 e' inserito il seguente capo:
"Capo IV-bis - Opere in esercizio. Art. 237-bis. - (Opere in
esercizio) - 1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che
siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa
collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre
un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo
automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore
dell'ente aggiudicatore, senza necessita' di alcun benestare, ferma
restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni
previste dal comma 2, e' svincolata all'emissione del certificato di
collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per
l'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso
entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilita'
dell'appaltatore. Resta altresi' fermo il mancato svincolo
dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.
2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore,
entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformita'
delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo
periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto
termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entita'
delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o
difformita' rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per
cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo
corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo
svincolo automatico delle garanzie."
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai
contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per
i contratti gia' affidati alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data,
e' spirato il termine di cui all'articolo 237-bis, comma 1, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal presente
articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha
durata di centottanta giorni.
Art. 33-quinquies. - (Disposizioni in materia di revisione
triennale dell'attestato SOA) - 1. Il termine di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, e'
prorogato al 31 dicembre 2013.
Art. 33-sexies. - (Autorizzazione di spesa) - 1. Per le finalita'
di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.
Art. 33-septies. - (Consolidamento e razionalizzazione dei siti e
delle infrastrutture digitali del Paese) - 1. L'Agenzia per l'Italia
digitale, con l'obiettivo di razionalizzare le risorse e favorire il
consolidamento delle infrastrutture digitali delle pubbliche
amministrazioni, avvalendosi dei principali soggetti pubblici
titolari di banche dati, effettua il censimento dei Centri per
l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica
amministrazione, come definiti al comma 2, ed elabora le linee guida,
basate sulle principali metriche di efficienza internazionalmente
riconosciute, finalizzate alla definizione di un piano triennale di
razionalizzazione dei CED delle amministrazioni pubbliche che dovra'
portare alla diffusione di standard comuni di interoperabilita', a
crescenti livelli di efficienza, di sicurezza e di rapidita'
nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese.
2. Con il termine CED e' da intendere il sito che ospita un
impianto informatico atto alla erogazione di servizi interni alle
amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle
amministrazioni pubbliche che al minimo comprende apparati di
calcolo, apparati di rete per la connessione e apparati di
memorizzazione di massa.
3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i CED
soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in
materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da
segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le
direttive dell'Autorita' nazionale per la sicurezza (ANS) che
esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza
(UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
4. Entro il 30 settembre 2013 l'Agenzia per l'Italia digitale
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dopo adeguata
consultazione pubblica, i risultati del censimento effettuato e le
linee guida per la razionalizzazione dell'infrastruttura digitale
della pubblica amministrazione. Entro i successivi novanta giorni il
Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il piano triennale
di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 1, aggiornato annualmente.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
Art. 33-octies. - (Superamento del dissenso espresso nella
conferenza di servizi) - 1. Al comma 3 dell'articolo 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ultimo periodo e' sostituito dai
seguenti: "Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da
una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai
fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data
di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei
Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia
autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate,
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione
i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie
alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a
modificare il progetto originario. Se l'intesa non e' raggiunta nel
termine di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalita'
della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche
le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia
comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta
giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle precedenti
fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti
di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non e'
raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni
o delle province autonome interessate"».

L'articolo 34 e' sostituito dal seguente:
«Art. 34. - (Misure urgenti per le attivita' produttive, le
infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni
culturali ed i comuni) -

1. Al comma 14 dell'articolo 11 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le
parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2013". La scadenza del servizio per la
sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' prorogata al
31 dicembre 2015. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo
triennio, secondo le procedure, i principi e i criteri di cui
all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto
della disponibilita' del servizio anche tramite procedure
concorrenziali organizzate mensilmente.
2. Le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il
settore elettrico in attuazione della decisione della Commissione
europea 2010/ 460/CE del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di
Stato C38/A/04 e C36/13/06 e della decisione 2011/746/UE della
Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato
C38/13/04 e C13/06, sono versate dalla stessa Cassa conguaglio
all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi dal ricevimento
da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo
importo, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinate ad
interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione
nelle regioni ove hanno sede le attivita' produttive oggetto della
restituzione.
3. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del
finanziamento degli stessi fondi";
b) il comma 19-bis e' sostituito dal seguente:
"19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con
esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i
suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle
caratteristiche storiche e ambientali, e' trasferito a titolo
gratuito in proprieta', nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilita', la
valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il
comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale
utilizzate per la realizzazione del centro operativo e servizi
accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi
previsti dal piano attuativo per l'insediamento delle attivita' di
realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area
nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e
manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto
il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la
possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con le esigenze
di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle
acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attivita' non
esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema
MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni.
Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a
titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o
istituzionali, versati direttamente al comune di Venezia, sono
esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la
gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per
gli utilizzi posti in essere dalla fondazione 'La Biennale di
Venezia' in virtu' della natura e delle funzioni assolte dall'ente,
dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente
allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale e'
sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la citta' di
Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della
difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna di
quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del trasferimento,
la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di
Venezia in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate
erariali conseguente al trasferimento, essendo il restante 30 per
cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da
parte del comune di Venezia".
4. All'articolo 183, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, le parole: "nei modi e termini di cui all'articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349" sono sostituite dalle seguenti:
"nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della
documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorita'
proponente".
5. Ai fini della ripresa produttiva e occupazionale delle aree
interessate, il Commissario delegato di cui all'articolo 2, comma
3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue le sue
attivita' fino al completamento degli interventi ivi previsti.
6. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: "del Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "del
Ministero".
7. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli
operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di
sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale ed europea, in
attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per
l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
e' autorizzato ad assumere, in via transitoria, non oltre venti
piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di
anno in anno sino ad un massimo di tre anni.
8. L'ENAC provvede a determinare il contingente dei posti da
destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di
cui i piloti da assumere devono essere in possesso.
9. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 7 e 8 e'
corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale
in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
non dirigente dello stesso ENAC.
10. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi
da 7 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse
proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in
termini di indebitamento netto, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture gia'
eseguiti, ANAS S.p.A. puo' utilizzare, in via transitoria e di
anticipazione, le disponibilita' finanziarie giacenti sul conto di
tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Societa' (ex Fondo centrale
di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nel limite di 400 milioni di euro, con
l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo
delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di
crediti gia' maturati.
12. Nelle more del completamento dell'iter delle procedure
contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS
S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2007,
2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a corrispondere alla stessa Societa' le somme all'uopo
conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente
capitolo del bilancio di previsione dello Stato.
13. Per garantire le procedure centralizzate di conferma della
validita' della patente di guida di cui all'articolo 126 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' autorizzata la spesa di euro
4.000.000 per l'anno 2012, alla quale si provvede mediante parziale
utilizzo della quota delle entrate riassegnabili ai sensi
dell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
14. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei
commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di
cui al comma 6";
b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.
15. Al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 8 e' abrogato;
b) all'articolo 5, comma 2, lettera c), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ciascuna di tali opere e' corredata del relativo
codice unico di progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, e l'elenco e' trasmesso a cura del Ministero
competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita
dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
contestualmente alla trasmissione del Documento al CIPE, ai sensi
dell'articolo 2, commi 5 e 6".
16. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23
agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto
del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
17. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010,
n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno
1999," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,";
b) sono soppresse le seguenti parole: "e per le quali non sia ad
oggi accertabile il titolo di autorizzazione".
18. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a
partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non
piu' di una volta e per dieci anni. Per le concessioni rilasciate
prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164
del 2000 si intendono confermate sia l'originaria scadenza sia
l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004,
n. 239.
19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi
allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente
in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n.
9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle
procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario
titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine
automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.
20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine
di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita' tra
gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire adeguata
informazione alla collettivita' di riferimento, l'affidamento del
servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata
sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e
della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per
la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale,
indicando le compensazioni economiche se previste.
21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa
europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013
pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20.
Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli
enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto
di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di
scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi
previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento
alla data del 31 dicembre 2013.
22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre
2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a
tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti
che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31
dicembre 2020.
23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali
a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al
settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di
determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di
affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del
presente articolo".
24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, la lettera b) e' abrogata.
25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di
distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia
elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla
legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' alla gestione delle farmacie
comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre
ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134.
26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle
procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione
votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31
dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17
gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: "e
illuminazioni votive". Conseguentemente i comuni, per l'affidamento
del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare
l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125.
27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: "e a condizione che il valore economico del servizio o dei
beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a
200.000 euro annui" sono soppresse.
28. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.
22, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
"3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il
migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico
necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di
mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW
e' determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema
elettrico".
29. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano
economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d),
predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario
di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas".
30. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
28, le parole: "A decorrere dal 31 dicembre 2013," sono sostituite
dalle seguenti: "A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione
dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2".
31. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti
a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e a ristabilire
le condizioni minime di agibilita' e fruibilita' del porto-canale di
Pescara, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il
Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' individuato quale amministrazione
competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attivita'
di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in
discarica di sedimenti.
32. Per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca
del porto-canale di Pescara, e' stanziata, per l'anno 2013, la somma
di 3.000.000 di euro in favore della regione.
33. Per il compimento delle attivita' di cui ai commi 31 e 32 e'
stanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere si
provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio
decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
34. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso
al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe
Garibaldi, comprendente il Museo del compendio garibaldino e il
memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonche' quelli derivanti
dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del
Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione
e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di
detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari a 1.770.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo
38. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato con
propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente
al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo
periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5
dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
36. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate
nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unita'
previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
37. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo 13,
comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, e' ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo
onere si provvede mediante utilizzo delle risorse recuperate
dall'attuazione del comma 36. Il Ministro dell'economia e dellle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
38. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in
materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le societa'
partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per
societa' quotate le societa' emittenti strumenti finanziari quotati
in mercati regolamentati.
39. All'articolo 21 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il
comma 6 e' abrogato.
40. Al fine di innalzare i livelli di sicurezza dei motociclisti,
e' obbligatoria l'offerta su tutti i veicoli di nuova
immatricolazione a due o tre ruote e di cilindrata pari o superiore a
125 centimetri cubi, tra le dotazioni opzionali a disposizione
dell'acquirente, di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS),
atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata.
41. La lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24
aprile 2001, n. 170, e' sostituita dalla seguente:
"d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce
venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita
e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita
stabilito dall'editore, a compensazione delle successive
anticipazioni al distributore".
42. All'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n.
82, dopo le parole: "A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati
nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione" sono inserite le
seguenti: "dei commercianti al dettaglio,".
43. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14
agosto 1996, n. 472, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le eccezioni di cui al comma 1 si rendono applicabili
esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio".
44. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, dopo le parole: "ne' obbligo di scarico del mezzo di
trasporto" sono aggiunti i seguenti periodi: "L'introduzione si
intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza
che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel
deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di
custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del
codice civile che disciplinano il contratto di deposito.
All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in
consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente
poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato articolo
50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta sul valore
aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta".
45. Al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile del
Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera maggiormente
funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Detto provvedimento sostituisce il
regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie
di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391.
46. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera per l'implementazione
dei servizi d'istituto sono versati in entrata al bilancio dello
Stato per essere interamente riassegnati al fondo di cui all'articolo
1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
47. Le somme disponibili previste dall'articolo 41, comma
16-sexiesdecies. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
sono finalizzate allo svolgimento di iniziative di promozione
turistica dell'Italia a cura del Dipartimento per gli affari
regionali, il turismo e lo sport.
48. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi
di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare
entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione
obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a
norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza
e la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la sicurezza
della circolazione. Con il medesimo decreto e' disposta, a far data
dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine
agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del
relativo stato di vetusta' e con precedenza per quelle immatricolate
antecedentemente al l° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita' ed
i contenuti della formazione professionale per il conseguimento
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di
quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81".
49. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Restano altresi' esclusi dalla disciplina del presente
comma gli istituti penitenziari";
b) al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: "Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia
penitenziaria";
c) al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: "il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le seguenti: "e
il Ministero della giustizia".
50. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), la parola: "quattro" e'
sostituita dalla seguente: "sette";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), la parola: "tre" e'
sostituita dalla seguente: "sei";
c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), la parola: "sei" e'
sostituita dalla seguente: "nove" e le parole: "anche se cessati
dall'esercizio" sono soppresse;
d) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I componenti della commissione, aventi le qualifiche di
cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non piu' di
cinque anni";
e) all'articolo 5, il comma 4 e' abrogato;
f) all'articolo 11, comma 5, le parole: "Il giudizio di non
idoneita' e' motivato" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudizio
di non idoneita' e' sinteticamente motivato con formulazioni
standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri
che regolano la valutazione degli elaborati".
51. Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c), d) e f),
non si applicano ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
52. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, sono apportate le
seguenti modifiche:
"Art. 285 - (Caratteristiche tecniche) - Punto 32 - Gli impianti
termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente
disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a
partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono
essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre
2017 purche' sui singoli terminali, siano e vengano dotati di
elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche
e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce,
quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284,
comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi
all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale
articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e'
equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 288".
53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu'
unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne
fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con
sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla
regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal
periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a
condensazione che, per valori di prestazione energetica e di
emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad
alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante,
prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o
UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di
tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e
successive integrazioni".

54. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 1, comma 21, lettera b), capoverso 3-bis, la
parola: "fax" e' soppressa;
b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "fino al
raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento" sono
aggiunte le seguenti: "La stessa prestazione puo' essere oggetto di
accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di
riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da
associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro
della categoria";
c) all'articolo 4, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano
applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a
carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al
recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della
legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova
comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della presente legge.
Resta inoltre ferma la possibilita' di effettuare nuove assunzioni
anche presso le unita' produttive interessate dai licenziamenti in
deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge n. 223 del 1991".
55. All'articolo 1, comma 430, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, dopo le parole: "con popolazione residente superiore ai 10.000
abitanti" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le imprese che pur in
assenza dei requisiti sopra indicati, indipendentemente dalla
superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile che opera con piu'
punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume
d'affari annuo aggregata superiore a 10 milioni di euro. Per le
aziende della grande distribuzione commerciale come sopra definite,
la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto di
vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei
corrispettivi stessi".
56. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Le
suddette permute sono attuate, in deroga alla legge 24 aprile 1941,
n. 392, anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle
sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la razionale
concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonche'
l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1
della legge 14 settembre 2011, n. 148".
57. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto la CONSOB, nell'ambito
dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di assicurare
efficaci e continuativi livelli di vigilanza per l'attuazione di
quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela degli
investitori, nonche' per la salvaguardia della trasparenza e della
correttezza del sistema finanziario, provvede alle occorrenti
iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della
spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia
di finanza pubblica, purche' sia assicurato il conseguimento dei
medesimi risparmi previsti a legislazione vigente, e avvalendosi
delle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-undecies, fino ad un
terzo della misura massima ivi prevista, e 4-terdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il collegio dei revisori dei conti
verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a
garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa
stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale
adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso
precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in
conto capitale per finanziare spese di parte corrente».

Dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:
«Art. 34-bis. - (Autorita' nazionale anticorruzione) - 1. Allo
scopo di rafforzare la trasparenza e la correttezza del complessivo
sistema di rapporti tra cittadini, mondo delle imprese, anche
innovative, e pubblica amministrazione, alla Commissione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che
opera come autorita' nazionale anticorruzione, e' preposto un
presidente nominato con le forme e le modalita' di cui al medesimo
articolo 13, comma 3, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia e
del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che
hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e
persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. I
compensi del presidente e dei componenti della Commissione sono
ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto
dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa.
2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, sulla base di
intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, della Guardia
di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai
fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e
all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, puo'
richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la
funzione pubblica.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il termine di
cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e'
differito al 31 marzo 2013.
Art. 34-ter. - (Documentazione di spesa). - 1. Ai fini delle
rendicontazioni non ancora concluse alla data di entrata in vigore
del presente decreto e per pagamenti gia' effettuati entro la stessa
data relativi ad interventi realizzati con finanziamenti pubblici, e'
da intendersi documentazione di spesa anche l'esibizione di copia
autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento di
forniture di beni e servizi, purche' corredati di relativa fattura e
lettera liberatoria.
Art. 34-quater. - (Imprese turistico-balneari) - 1. All'articolo
11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attivita'
classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del
demanio marittimo, ovvero le attivita' di stabilimento balneare,
anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio
marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attivita'
turistico-balneari e la tutela della concorrenza, e' demandata alle
regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle
attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio
di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti
musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari
condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano,
nonche' dell'ordine pubblico, dell'incolumita' e della sicurezza
pubblica. Tali attivita' accessorie devono essere effettuate entro
gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente
collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme,
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica,
igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi
regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del
sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e di
proporzionalita'";
b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in
stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle
commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge
l'attivita' di pubblico spettacolo o intrattenimento.
6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica
esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei
progetti di cui al comma 6-bis.
6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto del
Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte
dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina
dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione
demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei
progetti di cui al comma 6-bis, purche' prive di recinzioni di
qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto
aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale
30 novembre 1983".
Art. 34-quinquies. - (Piano di sviluppo del turismo). - 1. Su
proposta del Ministro con delega al turismo, entro il 31 dicembre
2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo
adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un
piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno
quinquennale.
2. Il piano e' aggiornato ogni due anni con le procedure di cui
al comma 1.
3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un
programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano di
cui al comma 1.
Art. 34-sexies. - (Disposizioni in materia di accise) - 1.
All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
comma 3, dopo le parole: "passivi dell'accisa" sono inserite le
seguenti: "e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi
commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta," e la parola:
"assolto" e' sostituita dalle seguenti: "comunque corrisposto".
Art. 34-septies. - (Modifiche al regime del registro delle
imprese di pesca). - 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo le parole:
"dello stesso codice" sono inserite le seguenti: ", gli imprenditori
ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012,
n. 4,".
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro il 31
dicembre 2012, sono adottate le opportune disposizioni attuative di
quanto previsto al comma 1, anche al fine di integrare nel registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile le
informazioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, tenuto conto
altresi' del ruolo e delle funzioni svolte dalle Capitanerie di
porto.
Art. 34-octies. - (Riordino dei servizi automobilistici
sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse
regionale e locale) - 1. Le disposizioni del presente articolo
disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici
sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse
regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, nel rispetto dei principi di concorrenza,
di economicita' e di efficienza.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a
tutti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
effettuati in maniera stabile e continuativa tramite modalita'
automobilistica. Esclusivamente per i servizi automobilistici
integrativi e sostitutivi di cui al comma 3 sono fatte salve le
disposizioni del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575,
convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, nonche' le normative
regionali in materia.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si
applicano ai seguenti servizi automobilistici:
a) "servizi sostitutivi" dei servizi ferroviari, intendendosi per
tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari
dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla
provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di
manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;
b) "servizi integrativi" dei servizi ferroviari, intendendosi per
tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari
da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di
trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio
ferroviario da essi integrato.
4. Ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano, entro il termine del 30 giugno 2013, lo svolgimento dei
servizi automobilistici di cui al comma 1 in bacini territoriali
ottimali tali da massimizzarne l'efficienza e l'integrazione con i
servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale gia'
individuati da ciascuna regione in attuazione dell'articolo 16 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. La dimensione dei
bacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a quella del
territorio provinciale e non superiore a quella del territorio
regionale. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei
Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica, esercita i
poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131.
5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento della gestione
dei servizi automobilistici di cui al comma 1, cosi' come organizzati
ai sensi del comma 4, avviene in favore di imprenditori o di societa'
in qualunque forma costituite individuati esclusivamente mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di economicita', imparzialita', trasparenza, adeguata
pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo
riconoscimento e proporzionalita'. Decorso inutilmente il termine
anzidetto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita' giuridica
ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
6. Al fine di promuovere l'assetto concorrenziale e l'efficienza
dei servizi, il bando di gara o la lettera di invito relativi alle
procedure di cui al comma 5:
a) assicura che i corrispettivi posti a base d'asta siano
quantificati secondo il criterio dei costi standard dei servizi
automobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna regione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422;
b) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata
secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa da
una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti
esperti nella specifica materia;
c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte basati su
qualita' e quantita' dei servizi resi e sui progetti di integrazione
con la rete dei servizi minimi esistenti prevalgano sui criteri
riferiti al prezzo unitario dei servizi;
d) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi
aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di
valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei
livelli occupazionali e dei livelli salariali medi annui relativi
alla precedente gestione.
7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del trasporto
pubblico regionale e locale, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano destinano le economie di gara eventualmente
ottenute al trasporto pubblico regionale e locale automobilistico,
privilegiando:
a) gli investimenti nell'acquisto di autobus appartenenti alla
classe III o alla classe B, cosi' come definite dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004;
b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi automobilistici a
domanda elevata;
c) l'adeguamento inflativo contrattualmente previsto dei
corrispettivi di esercizio;
d) il cofinanziamento regionale ai rinnovi del contratto
collettivo nazionale relativo al settore del trasporto pubblico
regionale e locale.
Art. 34-novies. - (Definizione dei contributi per programmi di
edilizia residenziale) - 1. Al fine di provvedere alla chiusura delle
posizioni debitorie e creditorie determinatesi ai sensi dell'articolo
16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli
2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 72 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'articolo 6 del decreto-legge 13
agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
ottobre 1975, n. 492, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei
contributi di cui alle suddette disposizioni sulla base della
certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi
agevolativi e delle autocertificazioni prodotte, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai singoli
beneficiari in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi.
L'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi della collaborazione dei
provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ha facolta' di
effettuare controlli a campione in ordine alla sussistenza del
requisito del reddito. Per i requisiti oggettivi la cooperativa
ovvero l'impresa o il soggetto pubblico dedicato all'edilizia
residenziale deve produrre il certificato di agibilita' di cui agli
articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Qualora sia accertata la mancanza anche di uno solo dei
requisiti necessari, il beneficiario decade dal diritto al contributo
statale ed e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente
percepito, oltre agli oneri accessori di legge.
2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie
e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei
confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza. La certificazione
evidenzia le complessive posizioni debitorie e creditorie relative
alle disposizioni citate al comma 1; la determinazione delle predette
posizioni non tiene conto dei conguagli relativi alle operazioni
oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e
soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.
3. Le risorse derivanti dalle posizioni di credito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti degli istituti
bancari mutuanti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, per le finalita' di cui al comma 1, al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 34-decies. - (Disposizioni in materia di collegamento
stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente) - 1. In
considerazione dell'attuale condizione di tensione dei mercati
finanziari internazionali che impone, a tutela della finanza
pubblica, particolari esigenze di cautela nella verifica della
sostenibilita' del piano economico-finanziario del collegamento
stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente (di seguito
Ponte), anche in relazione alle modalita' di finanziamento previste,
la societa' Stretto di Messina S.p.A. ed il contraente generale
stipulano apposito atto aggiuntivo al contratto vigente per
l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai
fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo e' trasmesso entro
trenta giorni dalla stipula alle competenti Commissioni parlamentari.
2. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo la
societa' Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un
primo esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera,
unitamente agli elaborati tecnici nonche' ai necessari pareri e
autorizzazioni, i piani economico-finanziari accompagnati da una
completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti la
sostenibilita' dell'investimento, con riguardo sia alle condizioni
praticate nel mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di
finanziamento pubblico. Il CIPE in sede di esame tecnico puo'
valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalita' alla cui
effettiva realizzazione si potra' procedere sentite le regioni
interessate. I piani economici e finanziari e le relative analisi che
attestano la sostenibilita' dell'investimento sono, altresi',
trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
3. In esito all'esame in linea tecnica del progetto definitivo
dell'intervento, la societa' Stretto di Messina S.p.A. avvia le
necessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di
finanziamento dell'infrastruttura con capitali privati, senza che
cio' dia luogo ad impegni contrattuali vincolanti per la
concessionaria. In caso di mancata individuazione del soggetto
finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo di
cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i rapporti
di concessione, nonche' le convenzioni ed ogni altro rapporto
contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria. In tale
circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e
pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali
comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo
costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali
contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di
una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto.
4. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre
2012, n. 187, fino all'approvazione del progetto definitivo da parte
del CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non oltre
i 540 giorni successivi al completamento dell'esame del progetto in
linea tecnica, tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla
societa' Stretto di Messina S.p.A. con il contraente generale e gli
altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione
dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno
essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura
a nessun titolo. Sono altresi' sospesi gli adeguamenti economici a
qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal
CIPE la sospensione degli effetti contrattuali permane, con le
modalita' sopra indicate, fino al reperimento della integrale
copertura finanziaria. Le parti dovranno improntare il loro
comportamento secondo i principi della buona fede.
5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera da
parte del CIPE, ai sensi del comma 4, comporta la caducazione di
tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonche' le
convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla
societa' concessionaria, secondo le modalita' e per gli effetti di
cui al comma 3.
6. La societa' Stretto di Messina S.p.A. puo' essere autorizzata,
previa approvazione dei progetti definitivi da parte del CIPE e di
intesa con le regioni interessate, ad eseguire lavori
infrastrutturali funzionali all'esigenza dell'attuale domanda di
trasporto anche in caso di mancata realizzazione del Ponte,
ricompresi nel progetto definitivo generale, a carico del bilancio
dello Stato nei limiti delle risorse che saranno individuate con
successivi provvedimenti.
7. Con atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono impartite direttive finalizzate all'immediato
contenimento dei costi di gestione e di personale della societa'
Stretto di Messina S.p.A.
8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga
stipulato entro il termine perentorio del 1° marzo 2013 sono
caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 2 novembre 2012, n.187, tutti gli atti che regolano i
rapporti di concessione, nonche' le convenzioni ed ogni altro
rapporto contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria secondo
le modalita' e per gli effetti di cui al comma 3.
9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, la societa' Stretto di Messina S.p.A.
e' posta in liquidazione e, per lo svolgimento delle attivita'
liquidatorie, e' nominato un commissario liquidatore che dovra'
concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina.
10. Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti
all'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al
Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo
sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni
destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. Gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del
presente articolo sono preventivamente comunicati alle competenti
Commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle
relative somme loro riconosciute e con l'indicazione puntuale delle
prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo
all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti.
Art. 34-undecies. - (Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale) - 1. Nelle more del completamento del processo di
riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale,
per l'anno 2012, il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e' ripartito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio
storico.
2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, alla lettera b), dopo le parole: "lacuale e fluviale" sono
aggiunte le seguenti: "e la prosecuzione degli interventi di cui al
comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016".
Art. 34-duodecies. - (Proroga di termine) - 1. All'articolo 1,
comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino
a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2020"».
L'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
«Art. 35. - (Desk Italia - Sportello attrazione investimenti
esteri). - 1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera
a) e lettera q), della Costituzione, ed al fine di incrementare la
capacita' del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, e' istituito il Desk Italia -
Sportello attrazione investimenti esteri, con funzioni di soggetto
pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori
esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla
realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente
finanziaria e di rilevante impatto economico e significativo
interesse per il Paese.
2. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri
costituisce il punto di riferimento per l'investitore estero in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo
progetto di investimento, fungendo da raccordo fra le attivita'
svolte dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- Invitalia; a tal fine convoca apposite conferenze di servizi di cui
agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
anche ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e propone la sostituzione di procedimenti
amministrativi con accordi integrativi o sostitutivi dei relativi
provvedimenti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
3. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri
opera presso il Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con
il Ministero degli affari esteri, avvalendosi del relativo personale,
concordando con l'Agenzia ICE e con l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, modalita' e procedure
attraverso le quali realizzare gli indirizzi elaborati dalla cabina
di regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 14, comma
18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le modalita' e
procedure concordate sono comunicate alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, al fine di consentire di individuare le necessarie forme
di coinvolgimento degli uffici regionali. La riorganizzazione del
Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14, comma 19,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' attuata con il
regolamento di cui all'articolo 2, commi 10 e 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni provvedono ad individuare l'ufficio
interno al quale attribuire le funzioni di raccordo con il Desk
Italia - Sportello attrazione investimenti esteri, al fine di
agevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento
estere localizzate in ambito regionale e con potere, all'occorrenza,
di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli investimenti
esteri di esclusivo interesse regionale. Agli adempimenti previsti
dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. All'ufficio di cui al comma 4 sono adibiti prioritariamente i
dipendenti a tempo indeterminato del soppresso Istituto per il
commercio estero, dei quali sia avvenuto il trasferimento alle
regioni in conformita' con le intese di cui al comma 26-sexies,
lettera a), dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ai
sensi del comma 26-septies del medesimo articolo 14, la previsione di
cui al primo periodo opera senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
6. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri
formula annualmente proposte di semplificazione normativa ed
amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri,
garantendo in ogni caso che gli indirizzi per l'operativita' dello
stesso Sportello non vengano modificati per un periodo di tempo
necessario ad assicurare la realizzazione degli investimenti in
Italia da parte degli investitori esteri.
7. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le
parole: "struttura dell'Agenzia" sono sostituite dalle seguenti:
"struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed i limiti previsti
dallo statuto"; al secondo periodo, le parole: "Formula proposte al
consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti:
"Formula, d'intesa con il presidente, proposte al consiglio di
amministrazione"; le parole: ", da' attuazione ai programmi e alle
deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di
carattere tecnico-amministrativo," sono sostituite dalle seguenti: ",
da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal
consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del
presidente, assicurando altresi' gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo"».

All'articolo 36:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza
diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo
consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare
per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle
garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di
altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Le
risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di
vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel
caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie
dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo, ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo
consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la
costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa
delibera e' di competenza dell'assemblea ordinaria»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. E' istituito presso l'Ismea un Fondo mutualistico
nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole.
Il Fondo e' costituito dai contributi volontari degli agricoltori e
puo' beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa
europea in materia di aiuti di Stato.
2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma 5 puo'
prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali
tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualita' tra gli
stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni
previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il suddetto
fondo di mutualita' partecipa al Fondo mutualistico nazionale per la
stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al comma
2-bis»;
al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle cambiali finanziarie
nonche' alle obbligazioni e titoli similari emessi da societa' non
emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a
condizione che tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli
similari siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione di Paesi della Unione europea o di
Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie, obbligazioni
e titoli similari non siano quotati, a condizione che siano detenuti
da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano, direttamente
o indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, piu' del 2 per cento del capitale o del
patrimonio della societa' emittente e sempreche' il beneficiario
effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori
che consentono un adeguato scambio di informazioni. Dette
disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali finanziarie,
alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179"»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni
ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, la Cassa
depositi e prestiti (CDP) provvede a determinare, entro il 31 gennaio
2013, il rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti
modalita':
a) determinazione del valore di CDP (i) alla data di
trasformazione di CDP in societa' per azioni e (ii) al 31 dicembre
2012 sulla base di perizie giurate di stima che tengano conto, tra
l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del
risparmio postale;
b) determinazione del rapporto tra il valore nominale delle
azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di
CDP in societa' per azioni determinato ai sensi della lettera a);
c) determinazione del valore riconosciuto alle azioni
privilegiate ai fini della conversione, quale quota, corrispondente
alla percentuale di cui alla lettera b), del valore di CDP al 31
dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a).
3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle azioni
privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti
alla pari, i titolari delle azioni privilegiate hanno la facolta' di
beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP
una somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza
tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione
privilegiata.
3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che entro i
termini di cui al comma 3-sexies non esercitano il diritto di
recesso, versano al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo
di compensazione, un importo forfetario pari al 50 per cento dei
maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per
le quali avviene la conversione, dalla data di trasformazione in
societa' per azioni, rispetto a quelli che sarebbero spettati alle
medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente alla
percentuale di cui alla lettera b) del comma 3-bis.
3-quinquies. L'importo di cui al comma 3-quater puo' essere
versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il
1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali
alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione
dei relativi interessi legali.
3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso
decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013. Le azioni
privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a
far data dal 1° aprile 2013.
3-septies. Le condizioni economiche per la conversione di cui ai
commi precedenti sono riconosciute al fine di consolidare la
permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente,
in caso di recesso, quanto alla determinazione del valore di
liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le vigenti
disposizioni dello statuto della CDP.
3-octies. A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino alla data di
approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti di CDP del
bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, a ciascuna fondazione
bancaria azionista di CDP e' concessa la facolta' di acquistare dal
Ministero dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a vendere,
un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla differenza
tra il numero di azioni privilegiate gia' detenuto e il numero di
azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione. Tale facolta'
di acquisto e' trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni
bancarie azioniste di CDP.
3-novies. La facolta' di acquisto di cui al comma 3-octies viene
esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre
2012 di cui al comma 3-bis, lettera a), che e' corrisposto al
Ministero dell'economia e delle finanze, quanto ad una quota non
inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013, e, quanto alla
residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° luglio dei
quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi
legali.
3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 3-quinquies
e 3-novies e' accordata dal Ministero, a richiesta, a fronte della
costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore del Ministero,
fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da
costituire in pegno e' determinato sulla base degli importi dovuti
per i pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo
conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al valore di
CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a). Il diritto
di voto e il diritto agli utili spettano alla fondazione concedente
il pegno. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, il
Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce a titolo
definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato
pagamento»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: "con l'iscrizione nel
registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'iscrizione nella sezione ordinaria
del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la
sua sede la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82"»;
al comma 5, le parole: «convertito dalla legge 9 aprile 2009, n.
3» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), e' inserita la
seguente:
"e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37";
b) all'articolo 37, dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
"15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle
procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti
al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera
e-bis)".
5-ter. All'articolo 51, secondo comma, numero 3°, della legge 16
febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "negli atti del notaro rogante"
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero sia iscritto nel
registro delle imprese"»;
al comma 6, le parole: «14 marzo 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «14 marzo 2005»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non
costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27»;
al comma 7, capoverso lettera m), le parole: «del decreto
legislativo n. 152 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «del
presente decreto»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4) sono inseriti
i seguenti:
"4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica,
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con
tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza
superiore a 10 Km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente
alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri,
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia
elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione
nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato
di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto all'esito della
verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20";
b) all'allegato III della parte II, alla lettera z), dopo le
parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: ", non facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,";
c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera z), dopo
le parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: ", non
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,";
d) al comma 8 dell'articolo 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie
dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e
4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica
di trasmissione nazionale".
7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in conformita' all'Accordo
concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle
Comunita' europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei
criteri contenuti nel medesimo Accordo. Qualora le regioni e le
province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, non abbiano
provveduto ai sensi del precedente periodo, il Governo esercita il
potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
7-quater. Nelle more della attuazione del comma 7-ter, e comunque
per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle zone
vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le
zone non vulnerabili.
7-quinquies. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al primo comma,
il sovracanone e' versato direttamente ai comuni"»;
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Al fine di rendere piu' efficienti le attivita' di
controllo relative alla rintracciabilita' dei prodotti agricoli e
alimentari ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla
sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui all'articolo 34,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono tenuti alla
comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni»;
al comma 9, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«secondo comma»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50, della legge
15 dicembre 2004, n. 308, gia' destinate alle esigenze di
funzionamento del soppresso ICRAM, possono essere utilizzate, nei
limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, anche per le spese di funzionamento
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, la parola: "puo'" e' sostituita dalle seguenti: "e'
autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative e
consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del
credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e
a".
10-quater. All'articolo 7, comma 1, lettera c), capoverso 1-bis,
del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, sono soppresse le
seguenti parole: ", purche' i finanziamenti o i servizi di pagamento
siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni
relative a strumenti finanziari".
10-quinquies. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 del
decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle
societa' cooperative esercenti attivita' di garanzia collettiva fidi
per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale
nell'ambito del programma SFOP 1994/1999 permangono nel patrimonio
dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad
interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del
Programma nazionale triennale della pesca di cui all'articolo 2,
comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
10-sexies. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, dopo le parole: "a piccole e medie imprese" sono
inserite le seguenti: "nonche' alle grandi imprese limitatamente ai
soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e
prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8,
comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106".
10-septies. Gli interventi di cui all'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono effettuati nell'ambito
della disponibilita' di cui all'articolo 39, comma 1, dello stesso
decreto».

Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis. - (Disciplina delle relazioni commerciali in
materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari). - 1. Al
comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "a pena di nullita'" sono
soppresse;
b) l'ultimo periodo e' soppresso».

All'articolo 37:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonche' la
destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il
finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da
a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di micro
e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data
fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate
dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in quelle
valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e
nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1,
comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006 da definire entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili
all'obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive
modificazioni».
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo
1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree
industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo
"Convergenza" per le quali e' stata gia' avviata una procedura di
riconversione industriale, purche' siano state precedentemente
utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un
numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa
integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'.
1-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano
altresi' sperimentalmente ai comuni della provincia di
Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli
interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis". La
relativa copertura e' disposta a valere sulle somme destinate alla
attuazione del "Piano Sulcis" dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3
agosto 2012, come integrate dal presente decreto. Con decreto
adottato ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del
presente comma ed alla individuazione delle risorse effettivamente
disponibili che rappresentano il tetto di spesa».

Dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente:
«Art. 37-bis. - (Zone a burocrazia zero). - 1. Nell'ambito delle
attivita' di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che proseguono fino al 31 dicembre
2013, possono essere individuate "zone a burocrazia zero", non
soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio
storico-artistico.
2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti sperimentatori possono
individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle
autorizzazioni di competenza necessarie alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico
per le attivita' produttive. Nei rimanenti casi per le nuove
iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del
provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi
telematica ed aperta a tutti gli interessati, anche con modalita'
asincrona. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si
intendono senz'altro positivamente adottati entro trenta giorni
dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non e'
adottato entro tale termine.
3. Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a
burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane di cui
all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai
sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la
concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive
avviate nelle zone a burocrazia zero.
4. Il comma 2 non si applica ai procedimenti amministrativi di
natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumita'
pubblica. L'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
abrogato.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato».

All'articolo 38, comma 4, le parole: «alle lettere b), ii) e iv),»
sono sostituite dalle seguenti: «ai numeri ii e iv della lettera b)».

Twitter Facebook