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Prestazione per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani prossimi alla pensione
Presentazione dell'accordo aziendale e della domanda del lavoratore
(circ.119/2013) (msg.3088/2015)
Preliminarmente, il datore di lavoro deve presentare alla sede INPS, presso la quale assolve i propri obblighi contributivi, l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, il numero degli esuberi del personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento previsto dall’articolo 4 della legge n. 92/2012, a cui seguirà rilascio di apposito PIN per l’accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione in argomento.
A tal fine i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens dovranno avvalersi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n, 92/2012)”, utilizzando un facsimile appositamente predisposto.
I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive presso sedi INPS diverse, devono presentare l’accordo di esodo alla sede che gestisce la matricola aziendale principale, presso la quale avverrà il versamento della provvista mensile anticipata relativa a tutte le prestazioni previste dall’accordo di esodo.
La sede presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi:
- procede alla fase preliminare verificando la sussistenza dei prescritti requisiti in capo al datore di lavoro;
- trasmette alla direzione centrale pensioni l’accordo aziendale, comunicando l’esito delle verifiche di competenza effettuate, ai fini dell’attribuzione del codice di censimento dell’azienda;
- una volta attribuito il predetto codice di censimento da parte della direzione centrale pensioni, consegna al datore di lavoro esodante il predetto PIN.
Il datore di lavoro, in possesso del PIN di accesso alla procedura automatizzata, deve inserire nella stessa, secondo le specifiche tecniche che verranno fornite dall’Istituto, l’elenco dei lavoratori interessati, al fine della verifica da parte dell’Istituto del diritto all’accesso alla prestazione in capo ai lavoratori coinvolti nell’accordo di esodo. L’accordo viene validato dall’Istituto con riferimento ai soli lavoratori per i quali è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti, in caso di esodo volontario.