Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Settima salvaguardia - 26.300 Norme Messaggi ME 2002 Messaggio 272 del 22 novembre 2002
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Decorrenza dei trattamenti pensionistici
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Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
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Invio delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia
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Lettera A - Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile
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Lettera B - Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
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Lettera C - Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
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Lettera D - Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
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Lettera E - Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavorotempo determinato cessati dal lavoro
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Modalità e termine di presentazione delle istanze
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Monitoraggio delle domande di pensione
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Settima salvaguardia - 26.300
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Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia
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Messaggio 272 del 22 novembre 2002
Oggetto:
Trasformazione titolo. Trattamento più favorevole. Chiarimenti.
Da parte di alcune strutture periferiche è stata prospettata l'ipotesi in cui l'importo a calcolo della pensione risulta più favorevole dopo la trasformazione ma, essendo la medesima integrata al trattamento minimo, non aumenta nell'importo materialmente in pagamento.
E' stato quindi chiesto se le domande di trasformazione del titolo in tale fattispecie siano suscettibili di accoglimento.
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.
La condizione "ove più favorevole" richiamata al punto 3 della circolare n. 91 del 15 maggio 2002 è finalizzata alla tutela del pensionato.
Ne consegue che le domande di trasformazione del titolo vanno accolte anche nel caso in cui l'importo, ancorché maggiore, rimanga assorbito nel trattamento minimo.
Resta inteso che la posizione del richiedente deve essere valutata globalmente con particolare riferimento alle situazioni di trasferimento dei trattamenti minimi nel caso di titolari di più pensioni.
Ove la liquidazione della nuova pensione comporti un trasferimento del trattamento minimo ed un trattamento complessivo di importo meno elevato, la Sede dovrà prendere contatto con l'interessato al fine di fornire tutti gli opportuni chiarimenti ed acquisire espressa manifestazione di volontà in ordine alla conferma o alla rinuncia della domanda di trasformazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS