Eureka Previdenza

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 aprile 2016

Incentivi  al  passaggio  al  lavoro  part-time  in  prossimita'  del

pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1,  comma  284,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016). (16A03783)

(GU n.115 del 18-5-2016)

 
 
 
                             IL MINISTRO
                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
 
                           di concerto con
 
 
                             IL MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
  Visto l'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che detta una disciplina intesa ad agevolare il passaggio al lavoro a
tempo parziale  del  personale  dipendente  del  settore  privato  in
prossimita' del pensionamento di vecchiaia,come modificato  dall'art.
2-quater, comma 3,  del  decreto-legge  30  dicembre  2015,  n.  210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
  Visto l'art. 24, comma 6, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214,  e  successive  modificazioni,  che  ridefinisce   i   requisiti
anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
  Visto l'art. 41, comma 6,  del  decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148, che, in materia di ammortizzatori sociali  in  costanza
di  rapporto  di  lavoro,  individua  la  base  di  calcolo  per   la
determinazione  delle  quote   retributive   pensionistiche   per   i
lavoratori a tempo parziale che abbiano i requisiti di cui al comma 5
del medesimo art. 41;
  Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 284, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' necessario  provvedere  a  stabilire  le
modalita' di attuazione di quanto ivi disposto
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
                         Oggetto e finalita'
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di riconoscimento di
quanto previsto dall'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015,
n.  208,  come  modificato   dall'art.   2-quater,   comma   3,   del
decreto-legge   30   dicembre   2015,   n.   210,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

                               Art. 2
                  Soggetti destinatari e beneficio
  1  I   lavoratori   dipendenti   del   settore   privato   iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme  sostitutive  ed
esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di  lavoro  a
tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31  dicembre  2018
il  requisito  anagrafico  per  il  conseguimento  del   diritto   al
trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24,  comma  6,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201  e  che  hanno  maturato  i
requisiti  minimi  di  contribuzione  per  il  diritto  al   predetto
trattamento pensionistico di  vecchiaia  possono,  d'accordo  con  il
datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno  a
tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa
tra il 40 per cento ed il 60 per cento con corresponsione mensile, da
parte del datore di lavoro, di  una  somma  pari  alla  contribuzione
previdenziale ai fini pensionistici a carico  del  datore  di  lavoro
relativa  alla  prestazione   lavorativa   non   effettuata   e   con
riconoscimento  della  contribuzione  figurativa   commisurata   alla
retribuzione   corrispondente   alla   prestazione   lavorativa   non
effettuata in ragione  del  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale
agevolato.
  2. Ai fini  dell'accesso  al  beneficio  di  cui  al  comma  1,  il
lavoratore  e  il  datore  stipulano  un   contratto   di   riduzione
dell'orario di lavoro, di seguito denominato "contratto di  lavoro  a
tempo parziale agevolato", di durata pari  al  periodo  intercorrente
tra la data di accesso al beneficio e  la  data  di  maturazione,  da
parte del lavoratore, del requisito anagrafico per  il  diritto  alla
pensione  di  vecchiaia,  nel  quale  e'  indicata  la  misura  della
riduzione. Il beneficio di cui al comma 1 cessa,  in  ogni  caso,  al
momento della maturazione, da parte  del  lavoratore,  del  requisito
anagrafico  per  il  conseguimento  del  diritto  alla  pensione   di
vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo.
  3. La contribuzione figurativa di cui al comma  1  e'  riconosciuta
nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni
di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.
  4. La somma di cui al comma 1, erogata dal  datore  di  lavoro,  e'
omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito  da  lavoro
dipendente e non e' assoggettata ad  alcuna  forma  di  contribuzione
previdenziale, ivi inclusa quella relativa  all'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

                               Art. 3
                Procedura di ammissione al beneficio
  1. Il lavoratore e il datore di lavoro, previa certificazione  INPS
del  possesso  da  parte  del  lavoratore  dei  requisiti  minimi  di
contribuzione  per  il  conseguimento  del  diritto  al   trattamento
pensionistico  di  vecchiaia  di  cui  all'art.  24,  comma  6,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e della maturazione  entro  il
31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per  il  conseguimento  del
diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, stipulano
un contratto di lavoro  a  tempo  parziale  con  l'indicazione  della
misura della riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il  40  per
cento e il 60 per cento, avvalendosi del relativo beneficio fino alla
data di maturazione  del  diritto  al  trattamento  pensionistico  di
vecchiaia.
  2. Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo
di paga  mensile  successivo  a  quello  di  accoglimento,  da  parte
dell'INPS, dell'istanza di cui al comma 4.
  3. Il datore di lavoro trasmette alla  Direzione  territoriale  del
lavoro competente per territorio  il  contratto  di  lavoro  a  tempo
parziale  agevolato  affinche'  la  medesima,  previo   esame   delle
previsioni  contrattuali,  rilasci  entro  cinque  giorni  lavorativi
decorrenti  dalla  ricezione  del  contratto,  il  provvedimento   di
autorizzazione  di  accesso  al  beneficio.  Decorso  inutilmente  il
suddetto  termine  il  provvedimento  di  autorizzazione  si  intende
rilasciato.
  4.  Il  datore   di   lavoro,   acquisito   il   provvedimento   di
autorizzazione della Direzione territoriale del  lavoro  o  trascorsi
inutilmente i cinque giorni lavorativi di cui al comma  3,  trasmette
istanza telematica all'INPS, contenente il dato identificativo  della
certificazione al diritto di cui al comma 1 nonche'  le  informazioni
relative al contratto di  lavoro  e  le  informazioni  necessarie  ad
operare la stima dell'onere del beneficio di cui all'art. 2, comma 3.
  5.  Entro  cinque  giorni  lavorativi  decorrenti  dalla  ricezione
dell'istanza  telematica  di  cui  al  comma  4  l'INPS  ne  comunica
l'accoglimento o il rigetto. L'accoglimento  dell'istanza  presuppone
la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilita',  per
ciascuna delle annualita' in cui si estende la durata del rapporto di
lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie  di  cui
all'art. 2, comma 3, del presente decreto. Qualora  dal  monitoraggio
delle domande di accesso comunicate  dalle  imprese  e  dai  relativi
oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa
di cui all'art. 2,  comma  3,  valutati  anche  in  via  prospettica,
risulti superato, anche per una  sola  annualita',  il  limite  delle
risorse, l'INPS respinge le  domande  di  accesso  al  beneficio  per
esaurimento delle risorse finanziarie  riferite  a  quello  specifico
anno.
  6. L'accoglimento delle singole  istanze  determina  che  l'importo
stimato della contribuzione figurativa di cui all'art.  2,  comma  3,
del  presente  decreto,  va  a  ridurre  l'ammontare  delle   risorse
disponibili. La contribuzione figurativa  e'  accreditata  dal  primo
giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento di cui
al presente articolo.
  7.  Il  datore  di  lavoro  comunica  all'INPS  e  alla   Direzione
territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a  tempo
parziale agevolato.
  8. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
  9. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 aprile 2016
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                           e delle politiche sociali  
                                                     Poletti          
Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
         Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1823

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