Eureka Previdenza

Part-time agevolato per i dipendenti privati prossimi alla pensione di vecchiaia

Istruzioni per la compilazione delle denunce retributive/contributive

(circ.90/2016)

 

Part-time agevolato per i dipendenti privati prossimi alla pensione di vecchiaia

Istruzioni per la compilazione delle denunce retributive/contributive

(circ.90/2016)

 

Datori di lavoro tenuti all’invio dei flussi UniEmens sezione <PosContributiva>

Datori di lavoro tenuti all’invio dei flussi UniEmens sezione <PosContributiva>

Le aziende, saranno tenute a presentare le dichiarazioni retributive e contributive UniEmens relative ai periodi di competenza da giugno 2016 attenendosi alle istruzioni di seguito riportate.

Conformemente alle disposizioni in uso per tutti i lavoratori in part-time, l’attivazione ed il perdurare del part-time di cui al presente beneficio dovranno essere mensilmente attestati mediante la valorizzazione dell’elemento <Qualifica2> in cui sarà indicata la tipologia (orizzontale, verticale, misto) e degli elementi <PercPartTime>,<PercPartTimeMese>riferiti il primo alla percentuale di part-time prevista dal contratto di lavoro, il secondo alla percentuale di part-time del mese da determinare in base alla effettiva articolazione dell’orario di lavoro.

Sarà obbligatoria l’apposizione del codice “PTA” nell’elemento <CodiceEvento>. Il codice di nuova istituzione identificherà l’assenza di prestazione analogamente a quanto avviene per gli eventi a tutela figurativa. Resta da precisare che l’assimilazione operata è meramente procedurale, restando le due fattispecie invece distinte in ordine alla natura propria: gli eventi che godono di tutela figurativa attengono a condizioni personali che riducono la capacità lavorativa ovvero a condizioni personali giudicate meritevoli di tutela. Diversamente nel part-time agevolato opera un beneficio attivabile a domanda a favore di soggetti in possesso dei prescritti requisiti. Posto che entrambe le realtà producono il comune effetto della copertura figurativa, nel flusso UniEmens il part-time agevolato viene gestito come se fosse evento.

La retribuzione “persa” corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata nel mese riferita all’evento “PTA” sarà dichiarata nell’elemento <DiffAccredito>. Dovranno essere incluse le quote di gratificazione annuali e periodiche spettanti al lavoratore se nello steso mese avesse lavorato normalmente secondo le modalità in uso per la determinazione del dato in caso di CGO e CGS.

L’inclusione delle voci ultramensili nella determinazione della retribuzione “persa” trae origine dalla natura di beneficio della fattispecie considerata. Per gli eventi l’art. 40 della L. 4 novembre 2010 n. 183 lega l’accredito all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento, mentre il beneficio (“part-time agevolato”) di cui all’art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 riconosce la contribuzione figurativa commisurandola alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Nel primo caso “normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese”, nel secondo “retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata”. Facendo il beneficio riferimento ad un arco temporale virtualmente pluriennale (e non ad un’assenza limitata) necessariamente esso deve riferirsi anche alle quote di gratificazione annuali e periodiche spettanti al lavoratore qualora nello stesso periodo avesse lavorato in regime di full-time.

Si precisa che nella compilazione del flusso UniEmens relativo al periodo di competenza del mese di maturazione del requisito anagrafico, il datore di lavoro dovrà determinare il valore di <DiffAccredito> sulla base della retribuzione “persa” effettiva del mese tenendo conto della reale prestazione non effettuata.

In particolare, qualora la maturazione del predetto requisito  avvenga il 18 del mese il valore della <DiffAccredito> dovrà essere parametrato ai primi 18 giorni e non all’intero mese.

Nell’ipotesi di continuazione del rapporto di lavoro successivamente al giorno di maturazione del requisito anagrafico - anche in caso di decorrenza di pensione dal primo del mese successivo - la determinazione del valore della retribuzione “persa” corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata non dovrà tenere conto delle giornate lavorative che si collocano nel periodo compreso tra la data di maturazione del requisito e la fine del mese.

In merito alla valorizzazione delle settimane:

  • in caso di part-time orizzontale tutte le settimane saranno valorizzate con 2, (perché tutte caratterizzate da imponibile e retribuzione “persa”);
  • in caso di part-time verticale dovranno essere valorizzate con 1 le settimane integralmente non lavorate in ragione del part-time perché l’accredito figurativo deve operare nel solo periodo non lavorato. Qualora la settimana sia parzialmente lavorata in ragione del part-time verticale (ci si riferisce all’evenienza in cui il contratto abbia previsto l’effettuazione della prestazione solo in alcuni giorni della settimana) la corretta valorizzazione sarà 2.

I medesimi principi di valorizzazione dovranno essere applicati ai lavoratori con accredito di anzianità contributiva in giorni ovvero a decorrere dall’estensione generalizzata del calendario giornaliero.

Nel nuovo elemento <bonus 284> in <DatiParticolari> sarà necessario riportare le seguenti notizie utili a riconciliare la fruizione mensile con la domanda di accesso al beneficio:

<ImportoBonus>

Importo retributivo escluso dall’imponibile; il valore è pari alla contribuzione IVS a carico del datore di lavoro riferita alla prestazione lavorativa non effettuata nel mese

<IdCertificazione>

Identificativo della certificazione del diritto a pensione per l’accesso al beneficio

Qualora nel tempo lavorato si verifichi un’assenza corrispondente ad altro evento con tutela figurativa, la relativa assenza dovrà essere dichiarata secondo le consuete modalità e nel mese detto evento coesisterà con l’evento “PTA” secondo le regole in uso al verificarsi di una pluralità di eventi.

Giova precisare che la presenza nel mese di un’assenza corrispondente ad altro evento con tutela figurativa non determina la diminuzione della quota di “retribuzione persa” riferita all’evento “PTA”. Pertanto, anche nell’evenienza che il mese sia interamente non retribuito in ragione di assenza corrispondente ad altro evento con tutela figurativa (es. MAL), l’evento “PTA” con relativa <DiffAccredito> dovrà essere ugualmente dichiarato senza subire decurtazioni generate dal diverso evento che ha comportato l’assenza totale di prestazione lavorativa.

Il beneficio viene mantenuto in caso di operazioni societarie che determinano il trasferimento del lavoratore (codice cessazione 2 e codice cessazione 2T). Per consentire alle procedure gestionali di riconoscere il datore di lavoro subentrante è essenziale che il transito avvenga utilizzando correttamente i codici di cessazione richiamati.

Datori di lavoro tenuti all’invio dei flussi UniEmens sezione <ListaPosPA>

Datori di lavoro tenuti all’invio dei flussi UniEmens sezione <ListaPosPA>

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di luglio 2016, i datori di lavoro in possesso dei requisiti sub 1) (cfr. par. 1), con lavoratori iscritti ad una delle gestioni ex Inpdap avranno cura di compilare durante il periodo in cui il rapporto di lavoro è trasformato in tempo parziale agevolato ai sensi del comma 284, art. 1 della legge di stabilità 2016 la sezione <ListaPosPA> del flusso UNIEMENS, nella modalità di seguito indicata.

Nell’elemento E0 del mese precedente la trasformazione del rapporto di lavoro, dovrà essere valorizzato l’elemento <CodiceCessazione> con il valore 50 “Trasformazione Rapporto di lavoro in part-time agevolato - art. 1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Nel periodo di part-time, la denuncia dovrà essere compilata evidenziando il Tipo Impiego 43 “Part-Time Agevolato - art. 1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Gli elementi <TipoPartTime> e <PercPartTime> dovranno essere compilati con i dati che contraddistinguono il tipo di rapporto lavorativo; in particolare, la percentuale dovrà avere un valore compreso tra il 40 e il 60 per cento e il tipo con uno degli indicatori previsti quali Orizzontale, Verticale o Misto.

Nell’elemento <RetribVirtualeFiniPens> si dovrà indicare l’importo commisurato alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata comprensivo dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.

Si evidenzia che nel caso di part-time verticale con un’articolazione che preveda intere mensilità non lavorate, la percentuale da indicare nello specifico elemento dovrà essere pari a 100 nei mesi lavorati. In quelli dove non viene svolta alcuna attività lavorativa, che devono comunque essere denunciati con quadro E0, dove dovrà essere compilato l’elemento <RetribVirtualeFiniPens> nella misura suddetta, tale percentuale deve essere pari a zero; la proporzione tra i mesi così compilati consentirà comunque di determinare l’esatta percentuale di part - time concessa, rientrante nei limiti previsti dalla norma.

Si evidenzia che eventuali emolumenti arretrati erogati nel periodo di part-time agevolato ma relativi a precedenti periodi lavorativi effettuati in vigenza del  contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dovranno essere dichiarati con il quadro V1 Causale 1 relativo all’ultimo periodo lavorato precedente la trasformazione a part-time agevolato avendo cura di valorizzare il citato codice cessazione 50  “Trasformazione Rapporto di lavoro in part-time agevolato - art. 1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Infine, si rammenta che il contributo obbligatorio per la gestione delle prestazioni unitarie creditizie e sociali e per la gestione ENPDEP è commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile e quindi ne consegue che la contribuzione per tali gestioni è dovuta anche per la quota di retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata indicata nell’elemento <RetribVirtualeFiniPens>.

Si ricorda che per i lavoratori di cui alla presente sezione dovrà procedersi anche alla compilazione dei flussi UniEmens in relazione all’obbligo riferito alle contribuzioni minori. Le denunce dovranno attenersi alle istruzioni di cui al precedente punto 6.1. (indicazione evento, differenze accredito, ecc.). I dati UniEmens saranno utilizzati per il monitoraggio della fruizione del beneficio.

Datori di lavoro agricoli tenuti all’invio della dichiarazione contributiva Dmag

Datori di lavoro agricoli tenuti all’invio della dichiarazione contributiva Dmag

Ai fini della fruizione del beneficio, i datori di lavoro agricoli, a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza III trimestre 2016, dovranno valorizzare nel campo “PT/GOR”, della sezione “Dettaglio Lavoratore”, uno dei due nuovi codici contrassegnati rispettivamente dal numero:

  • “1” avente significato di “lavoratore in part-time agevolato verticale ex art. 1, comma 284, L. 208/2015”;
  • “2” avente significato di “lavoratore in part-time agevolato orizzontale ex art. 1, comma 284, L. 208/2015”.

Nel campo “PERC.PT” dovrà essere indicata la percentuale di part-time agevolato (compresa tra il 60% e il 40%).

Dovranno essere obbligatoriamente valorizzati i seguenti nuovi campi, che saranno istituiti a decorrere dalla denuncia DMAG II trimestre 2016:

  • “Retribuzione Teorica Giornaliera”. Va indicato l’importo della retribuzione teorica giornaliera da contratto full-time non comprensivo di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • “Retribuzione Persa Giornaliera”. Va indicato l’importo della retribuzione giornaliera corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time comprensivo delle gratificazioni annuali e periodiche (tredicesima e quattordicesima mensilità);
  • “Periodo Dal/Al”. Va indicato, per ciascun mese, il periodo di calendario interessato dal rapporto agevolato ai sensi dell’art. 1, comma 284, L. 208/2015;
  • “Numero Giornate Perse”. Va indicato il numero delle giornate non lavorate in ragione del part-time agevolato, sia esso verticale che orizzontale.

Si ricorda che per il lavoratore agevolato in part-time verticale la denuncia trimestrale DMAG, con le modalità sopra descritte, dovrà essere sempre presentata valorizzando tutti i mesi, anche nell’ipotesi in cui non sia stata effettuata prestazione lavorativa.

Contestualmente all’accoglimento dell’istanza di ammissione al beneficio sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale, dai sistemi informativi centrali, il codice di autorizzazione PA avente il significato di “Part-time agevolato ai sensi dell’art. 1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”. L’attribuzione del suddetto CA (Codice di Autorizzazione) sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale aziende agricole ma nondovrà essere utilizzato, ai fini della fruizione del beneficio, nel flusso DMAG.

La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione al beneficio.

La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare Inps n. 46/2011) e, pertanto, l'eventuale “scarto” della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d'errore.

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