Eureka Previdenza

Part-time agevolato per i dipendenti privati prossimi alla pensione di vecchiaia

Procedimento di ammissione al beneficio

(circ.90/2016)

Ai fini dell’ammissione al beneficio, si illustra, di seguito, il relativo procedimento che si articola, sulla base delle previsioni di cui al citato decreto ministeriale, in due fasi: quella di stipula del contratto di lavoro a tempo parziale e quella di presentazione dell’istanza da parte del datore di lavoro all’Istituto.

Nell’ambito delle suddette fasi rispettivamente il lavoratore ed il datore di lavoro saranno tenuti a svolgere gli adempimenti di seguito descritti.

Part-time agevolato per i dipendenti privati prossimi alla pensione di vecchiaia

Procedimento di ammissione al beneficio

(circ.90/2016)

Ai fini dell’ammissione al beneficio, si illustra, di seguito, il relativo procedimento che si articola, sulla base delle previsioni di cui al citato decreto ministeriale, in due fasi: quella di stipula del contratto di lavoro a tempo parziale e quella di presentazione dell’istanza da parte del datore di lavoro all’Istituto.

Nell’ambito delle suddette fasi rispettivamente il lavoratore ed il datore di lavoro saranno tenuti a svolgere gli adempimenti di seguito descritti.

Stipula del contratto di lavoro e relativi adempimenti

Stipula del contratto di lavoro e relativi adempimenti

Innanzitutto, va evidenziato che l’adempimento prodromico alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato è l’acquisizione della certificazione idonea a comprovare, per il lavoratore, l’avvenuto raggiungimento del requisito contributivo nonché la maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

A tal fine, come prescritto dalle disposizioni ministeriali, il lavoratore è tenuto a presentare all’Istituto la richiesta di certificazione relativa al possesso del requisito minimo di contribuzione per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed al perfezionamento entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico di cui all’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, adeguato alla speranza di vita di cui all’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.

Vedi pensione di vecchiaia

Presentazione della domanda di certificazione del possesso del requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia

Presentazione della domanda di certificazione del possesso del requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia

La domanda dovrà essere inoltrata avvalendosi delle procedure telematiche disponibili sul sito www.inps.it attraverso l’utilizzo del PIN dispositivo ovvero utilizzando l’assistenza degli enti di patronato.

Di seguito si descrive il percorso:

  • Cliccare su opzione Accedi ai servizi
  • Cliccare su opzione Elenco di tutti i servizi
  • Cliccare su opzione Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione
  • Accedere attraverso l’utilizzo del PIN dispositivo
  • Cliccare su opzione Cerca/Compila Domanda
  • Nella successiva schermata Domanda di Pensione, cliccare su Nuova domanda
  • Compilare i dati anagrafici e confermare l’indirizzo di posta elettronica
  • Cliccare su Dichiarazione. La procedura restituiràil pannello sul quale selezionare il tipo di domanda (Gruppo, Prodotto, Tipo, Tipologia) e la gestione previdenziale di appartenenza

Selezionare il tipo di domanda

Gruppo                 Certificazione

Prodotto               Diritto a pensione

Tipo                       Part-time agevolato legge 208/2015

Tipologia                Part-time agevolato lavorazione automatica

Gestione                Lavoratori dipendenti                   Fondo   FPLD        C.I.

Si fa presente che la procedura per il rilascio della predetta certificazione è operativa.

Acquisita la predetta certificazione, il lavoratore ed il datore di lavoro che hanno concordato la riduzione dell’orario di lavoro possono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time mediante la stipula di un apposito “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, i cui effetti saranno, tuttavia, decorrenti dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento della domanda. La durata del contratto sarà pari al periodo intercorrente tra la predetta data (di accesso al beneficio) e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Detto contratto sarà, quindi, trasmesso dal datore di lavoro alla competente Direzione Territoriale del Lavoro affinché la medesima, previo esame delle previsioni contrattuali, rilasci entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione, apposito provvedimento di autorizzazione. Qualora, entro il suddetto termine,la DTLnon si esprima, l’autorizzazione si intende comunque rilasciata e il datore di lavoro potrà presentare la richiesta di ammissione al beneficio all’Istituto secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 4.2.

Presentazione e definizione della domanda

Presentazione e definizione della domanda

Ai fini dell’ammissione al beneficio, solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione della DTL, ovvero solo dopo che siano trascorsi i cinque giorni necessari perché si formi il silenzio-assenso, il datore di lavoro può inoltrare la domanda avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato “PT-284”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it (cfr. fac-simile allegato n. 2, il cui standard potrà essere soggetto a modifiche in funzione dell’evoluzione delle esigenze operative). Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”/“per tipologia di utente”/“aziende, consulenti e professionisti”/“servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin)/“dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare la massima attenzione nella compilazione dei campi del modulo di domanda, essendo gli elementi informativi ivi riportati (informazioni relative al contratto di lavoro, importo della retribuzione relativa alla prestazione lavorativa non effettuata etc.) finalizzati ad operare la stima dell’onere del beneficio.

Per la corretta compilazione di ogni singolo campo con indicazione per ciascuno dei criteri di compilazione si riporta di seguito il dettaglio dei medesimi:

  • “percentuale della riduzione oraria” (PercPartTime). Il dato, sulla base delle norme che dettano la disciplina del beneficio, deve necessariamente essere compreso tra il 40 ed il 60%;
  • “tipologia del part-time” (Qualifica2). Deve essere indicata la tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia orizzontale, verticale o misto;
  • “importo della retribuzione teorica mensile da contratto full-time non comprensivo dei ratei delle gratificazioni annuali e periodiche (13° e 14° mensilità)” (RetribTeoricaMensile). Tale somma non deve comprendere i ratei mensili relativi alle gratificazioni annuali e periodiche;
  • “numero delle mensilità previste dal contratto full-time” (NumMensilità). Il valore numerico da attribuire deve intendersi comprensivo delle mensilità ordinarie e delle gratificazioni annuali e periodiche previste dalle specifiche previsioni del contratto di lavoro;
  • “importo stimato del contributo IVS riferito alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time su base annua comprensivo del contributo relativo ai ratei delle gratificazioni annuali e periodiche (13° e 14° mensilità)”. Il dato relativo deve essere valorizzato con riferimento alle singole annualità di fruizione del beneficio e, qualora il beneficio interessi frazione di anno, l’importo stimato del contributo IVS riferito alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time su base annua” dovrà essere rapportato ai soli mesi oggetto del beneficio. Ai fini del calcolo della stima del predetto contributo, in caso di part-time orizzontale, si prenderà a riferimento la retribuzione lorda corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, comprensiva dei ratei di gratificazioni annuali e periodiche, riferita al periodo (anno o frazione di anno oggetto del beneficio). Sulla retribuzione così determinata sarà applicata l’aliquota contributiva ordinaria prevista dalle norme vigenti che, per la generalità dei lavoratori è, allo stato, fissata nella misura del 33,00%. Naturalmente, qualora le norme relative all’assicurazione gestita dal fondo di appartenenza del lavoratore (in merito alla qualifica posseduta dal lavoratore, alla natura dell’attività esercitata, etc.) prevedano una diversa aliquota si dovrà fare riferimento a quella stabilita dalla legge. Si ribadisce che, laddove il datore di lavoro fruisca, in relazione al rapporto di lavoro oggetto di accesso al part-time agevolato, di benefici contributivi/sgravi afferenti al rapporto di lavoro, sarà tenuto a quantificare la contribuzione figurativa applicando alla retribuzione lorda relativa alla prestazione lavorativa non effettuata l’aliquota ordinaria e non quella ridotta (es. esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro tempo indeterminato ex art. 1, comma 178 e segg., L. n. 208/2015, etc.). Parimenti, ogniqualvolta sussista un regime contributivo differenziato che caratterizza specifiche fattispecie (es. per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015) con una aliquota stabilita in misura fissa dalla legge, si farà riferimento all’aliquota ordinaria (33%) e non a quella speciale. Inoltre, ai fini della determinazione dell’importo stimato si dovrà assumere a riferimento il periodo decorrente dal primo giorno di paga del mese successivo al momento di presentazione dell’istanza;
  • “Identificativo della certificazione al diritto del trattamento pensionistico di vecchiaia” (NumDomus). Deve essere indicato il numero identificativo della certificazione acquisita dal lavoratore, dalla quale risulti il possesso dei requisiti minimi contribuitivi all’atto della certificazione e dei requisiti anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31/12/2018;
  • “Data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia” (DataReqAnagrafico). Si ricorda che la data, che va desunta dal citato certificato, deve essere non successiva al 31/12/2018.

A titolo esemplificativo, si riporta, di seguito, un’ipotesi tipo di corretta determinazione dei valori da inserire nel campo “importo stimato del contributo IVS riferito alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time su base annua comprensivo del contributo relativo ai ratei delle gratificazioni annuali e periodiche” del modulo di domanda.

L’ipotesi formulata riferita a part-time orizzontale assume a riferimento una domanda presentata il 16 giugno 2016 con perfezionamento del requisito anagrafico a settembre 2018 e decorrenza della pensione il 1° ottobre 2018 con “RetribTeoricaMensile” pari ad euro 1.000, “NumMensilita” pari a 14, “PercPartTime” pari al 40%, aliquota IVS applicata 33%.

Nella richiesta l’importo del contributo stimato per il 2016 sarà pari ad euro 1.386 (1.000*14/12*6mesi*60/100*33/100), per il 2017 sarà pari ad euro 2.772  (1.000*14/12*12mesi*60/100*33/100), per il 2018 sarà pari ad euro 2.079 (1.000*14/12*9 mesi*60/100*33/100).

Diversamente in caso di part-time verticale sarà necessario determinare l’ importo stimato del contributo IVS riferito alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time” con preciso riferimento al tempo non lavorato che ricade in ciascun anno. Si ipotizza una domanda presentata il 16 settembre 2016 con perfezionamento del requisito anagrafico a settembre 2018 e decorrenza della pensione il 1° ottobre 2018, “RetribTeoricaMensile” pari ad euro 1.000, “NumMensilita” pari a 14, “PercPartTime” pari al 50% con previsione di tre mesi lavorati (a decorrere dall’1/10/2016) alternati a tre non lavorati, aliquota IVS applicata 33%.

Nella richiesta l’importo del contributo stimato per il 2016 sarà pari a zero perché tutti i mesi da ottobre a dicembre sono lavorati e non esisterà accredito figurativo (1.000*14/12*0), per il 2017 sarà pari ad euro 2.310 perché sono lavorati da aprile a giugno e da ottobre a dicembre (1.000*14/12*6mesi*33/100) e l’accredito figurativo interesserà i restanti mesi, per il 2018 sarà pari ad euro 2.310 perché sono lavorati da aprile a giugno (1.000*14/12*6mesi*33/100) e l’accredito figurativo riguarderà gennaio-marzo e da luglio a settembre.

L’Istituto effettua, mediante i propri sistemi informativi centrali, i controlli automatizzati circa i requisiti di spettanza dell’incentivo – esistenza del rapporto di lavoro nell’ambito della banca dati dell’Istituto, sussistenza dei requisiti previdenziali soggettivi di cui al precedente par. 1 - e la disponibilità delle risorse stanziate. Sulla base delle verifiche effettuate, e comunque entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’istanza, l’Istituto accoglie o rigetta la medesima. Laddove i requisiti per il diritto all’accesso al part-time agevolato siano conseguiti nel corso di uno dei due periodi di paga precedenti l’invio dell’istanza, tenuto conto dei termini di presentazione delle dichiarazioni contributive UniEmens previsti dalla legge nonché dei tempi tecnici di acquisizione ed elaborazione dei flussi, verrà posta in essere in un primo momento esclusivamente la verifica automatizzata in ordine alla sussistenza della disponibilità finanziaria idonea a coprire l’onere della contribuzione figurativa e, ove ricorra detto presupposto, sarà accolta l’istanza, mentre i controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge inerenti al rapporto di lavoro saranno realizzati in un secondo momento dalle strutture territoriali dell’Istituto, le quali, laddove rilevassero accessi alla misura di part-time agevolato non in linea con il quadro normativo, provvederanno ad adottare la revoca dell’accesso alla misura in discorso ed ogni conseguente iniziativa.

Si rammenta, in proposito, che il presupposto per l’ammissione al beneficio di cui al comma 284, art.1, L. n. 208/2015 è la disponibilità delle risorse per tutto il periodo pluriennale in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato. Pertanto, qualora all’atto del processamento dell’istanza telematica risulti anche in via prospettica superato il limite dell’importo stanziato, anche per un solo anno, l’Istituto respingerà la domanda per esaurimento delle disponibilità finanziarie riferite a quella specifica annualità.

L’esito positivo o negativo che è stato attribuito all’istanza è visualizzabile all’interno dell’applicativo “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”.

Con l’ammissione al beneficio viene contestualmente accantonato l’importo stimato di contribuzione figurativa a favore del lavoratore prossimo alla pensione e per l’intera durata del rapporto di “part-time agevolato”; ciò andrà a ridurre l’ammontare complessivo delle risorse disponibili. La contribuzione figurativa è accreditata dal periodo di paga successivo all’accoglimento della domanda di accesso al beneficio. A tal fine, l’azienda trasmetterà la denuncia retributiva/contributiva nell’ambito del tracciato UniEmens all’uopo opportunamente adeguato, secondo le istruzioni dettate al successivo par. 6, 6.1 e 6.2, ovvero, in caso di datore di lavoro agricolo, mediante il modello DMAG, all’uopo opportunamente adeguato, secondo le istruzioni dettate al successivo par. 6.3.

I datori di lavoro potranno presentare l’istanza di autorizzazione al part-time agevolato, avvalendosi della procedura telematica sopra descritta, a partire dal 2 giugno 2016.

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