Eureka Previdenza

Part-time agevolato per i dipendenti privati prossimi alla pensione di vecchiaia

Cessazione e revoca del beneficio

(circ.90/2016)

La fruizione del beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo come sopra indicati.

In caso di cessazione anticipata del beneficio relativo al “part-time agevolato” a causa di modifica dei termini dell’accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, sarà onere del datore di lavoro comunicare all’Istituto e alla competente Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Con particolare riguardo agli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Istituto, si fa presente che il datore di lavoro dovrà, sempre avvalendosi della piattaforma “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, inoltrare l’istanza di revoca, contenente le informazioni relative alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (cfr. fac-simile allegato n. 3, il cui standard potrà essere soggetto a modifiche in funzione dell’evoluzione delle esigenze operative). Gli effetti dell’istanza di revoca decorrono dal primo giorno di paga del mese successivo alla presentazione dell’istanza.

In caso di richiesta di ammissione al beneficio di un lavoratore che abbia già beneficiato di tale agevolazione e per la quale è stata presentata istanza di revoca (ad es. in ragione di una modifica sulla percentuale di part-time), sarà necessario svolgere nuovamente tutti gli adempimenti previsti dalla norma descritti al precedente par. 4.

Part-time agevolato per i dipendenti privati prossimi alla pensione di vecchiaia

Cessazione e revoca del beneficio

(circ.90/2016)

La fruizione del beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo come sopra indicati.

In caso di cessazione anticipata del beneficio relativo al “part-time agevolato” a causa di modifica dei termini dell’accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, sarà onere del datore di lavoro comunicare all’Istituto e alla competente Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Con particolare riguardo agli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Istituto, si fa presente che il datore di lavoro dovrà, sempre avvalendosi della piattaforma “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, inoltrare l’istanza di revoca, contenente le informazioni relative alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (cfr. fac-simile allegato n. 3, il cui standard potrà essere soggetto a modifiche in funzione dell’evoluzione delle esigenze operative). Gli effetti dell’istanza di revoca decorrono dal primo giorno di paga del mese successivo alla presentazione dell’istanza.

In caso di richiesta di ammissione al beneficio di un lavoratore che abbia già beneficiato di tale agevolazione e per la quale è stata presentata istanza di revoca (ad es. in ragione di una modifica sulla percentuale di part-time), sarà necessario svolgere nuovamente tutti gli adempimenti previsti dalla norma descritti al precedente par. 4.

Lavoratore che intraprende nuova attività lavorativa

Lavoratore che intraprende nuova attività lavorativa

Si ricorda che – sulla base dei principi generali secondo i quali non si  si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione - il beneficio della contribuzione figurativa non può essere riconosciuto, né ai fini del diritto, né ai fini della misura della prestazione, allorquando, i periodi coperti figurativamente risultino sovrapposti con contribuzione obbligatoria versata per altra attività lavorativa diversa dal part-time agevolato in discussione con iscrizione ad una qualsiasi delle gestioni assicurative. Ciò a prescindere dalla misura della predetta copertura obbligatoria dovuta per l’attività lavorativa diversa dal part-time agevolato.

Qualora il lavoratore che ha avuto accesso al part-time agevolato intraprenda, per lo stesso periodo, un’altra attività lavorativa che comporta l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria ovvero ai fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della gestione predetta, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata di cui di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro, il quale comunicherà - prima dell’inizio della nuova attività - all’Istituto la revoca del beneficio attraverso l’apposita procedura telematica e opererà la cessazione dell’erogazione in busta paga del cd. bonus (somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro). Pertanto, gli effetti della revoca del beneficio decorreranno dal momento in cui sono venuti a mancare i requisiti previsti dal comma 284, art. 1, L. n. 208/2015. Da pari data, il part-time perderà la connotazione di rapporto di lavoro agevolato, con conseguente esclusione di accrediti figurativi. Ne consegue che il datore di lavoro sarà tenuto a rettificare i dati relativi alle denunce retributive e contributive eventualmente già trasmessi.

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