Eureka Previdenza

Programma Garanzia Giovani

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

(circ.118/2014)

L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito www.lavoro.gov.it e www.garanziagiovani.gov.it.

Possono registrarsi al Programma “Garanzia Giovani” i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti NEET  - Not [engaged  in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati  - ai sensi del d.l.vo 181/2000 - né inseriti in un percorso di formazione (in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13); i minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione; il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al “Programma”, il giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età.

Dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione; l’incentivo spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è stato già compiuto.

Esempi:

  • Tizio si registra all’età di 15 anni appena compiuti e viene assunto a 15 anni e mezzo; non spetta l’incentivo;
  • Tizio si registra all’età di 15 anni appena compiuti e viene assunto a 16 anni compiuti; spetta l’incentivo).

NOTA BENE: Dopo che la registrazione è stata effettuata, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane si trovi nella condizione di “NEET” - sopra descritta - anche nel momento dell’assunzione.

Programma Garanzia Giovani

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

(circ.118/2014)

L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito www.lavoro.gov.it e www.garanziagiovani.gov.it.

Possono registrarsi al Programma “Garanzia Giovani” i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti NEET  - Not [engaged  in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati  - ai sensi del d.l.vo 181/2000 - né inseriti in un percorso di formazione (in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13); i minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione; il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al “Programma”, il giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età.

Dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione; l’incentivo spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è stato già compiuto.

Esempi:

  • Tizio si registra all’età di 15 anni appena compiuti e viene assunto a 15 anni e mezzo; non spetta l’incentivo;
  • Tizio si registra all’età di 15 anni appena compiuti e viene assunto a 16 anni compiuti; spetta l’incentivo).

NOTA BENE: Dopo che la registrazione è stata effettuata, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane si trovi nella condizione di “NEET” - sopra descritta - anche nel momento dell’assunzione.

Procedimento di registrazione del giovane al Programma

Il procedimento di registrazione del giovane al “Programma” può essere così sinteticamente descritto:

  • il giovane interessato si registra al Programma mediante un modulo di adesione, da redigere e inviare esclusivamente in modalità telematica; il modulo è disponibile presso il portale www.garanziagiovani.gov.it e i portali delle Regioni interessate;
  • un centro per l’impiego o un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro contatta il giovane per concordare, mediante colloqui individuali, le iniziative da svolgere in suo favore;
  • in fase di colloquio individuale il centro per l’impiego o il soggetto privato accreditato attribuiscono al giovane un indice (detto classe di profilazione), che, sulla base delle informazioni fornite, stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione; le 4 classi previste, riportate nell’allegato 2 del decreto, sono elencate di seguito, secondo una scala di valori crescenti, caratterizzati dalla stima di una difficoltà sempre più elevata:
    1. classe di profilazione 1: difficoltà BASSA;
    2. classe di profilazione 2: difficoltà MEDIA;
    3. classe di profilazione 3: difficoltà ALTA;
    4. classe di profilazione 4: difficoltà MOLTO ALTA.
  •    al termine dei colloqui individuali, il giovane “profilato” viene “preso in carico” dal centro per l’impiego o dal soggetto privato accreditato;
  • la registrazione del giovane al Programma, le informazioni fornite e la classe di profilazione attribuita vengono trascritte informaticamente - a cura dei servizi informatici del Ministero del lavoro e delle Regioni interessate - in una scheda allegata alla Scheda anagrafico professionale del lavoratore prevista dal d.l.vo 181/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Per i dettagli del procedimento di registrazione si rinvia ai citati portali del Ministero del lavoro e delle Regioni.

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