Eureka Previdenza

Programma Garanzia Giovani

Incremento occupazionale netto

(circ.32/2016)

Come precisato al paragrafo precedente, ai fini della fruizione dell’incentivo oltre i limiti di cui al Regime “de minimis”, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, da intendersi come aumento del numero di dipendenti presso il datore di lavoro che presenta istanza per accedere all’incentivo di una unità lavorativa rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del bonus occupazionale.

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

L’incentivo è comunque applicabile qualora con l’assunzione del giovane l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità`;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età`;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

L’incentivo è, pertanto, riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il beneficio, venga mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato.

Ai fini dell’ammissibilità dell’incentivo, l’incremento occupazionale netto si considera mantenuto qualora - nel periodo compreso tra il giorno successivo all’assunzione e l’ultimo giorno dello stesso mese - non siano intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell’assunzione, ovvero siano intervenute cessazioni anticipate riconducibili ad una delle cause sopra elencate.

Nella diversa ipotesi in cui siano intervenute cessazioni anticipate per ragioni diverse da quelle sopra elencate, è necessario effettuare un ricalcolo del numero medio di U.L.A. presunte per i dodici mesi successivi all’assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l’assunzione.

La suindicata verifica deve essere ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi all’assunzione per la quale si è beneficiato dell’incentivo.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

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