Eureka Previdenza

CoCoPro non titolari dell'obbligo contributivo

Estensione dei soggetti beneficiari della rendita

(circ.101/2010)

Va considerato che, a giudizio della Corte Costituzionale, la norma di cui all’art. 13 “ha connotati di generalità ed astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo”.

Rimane quindi affidato all’interprete il compito di estendere l’applicazione della norma a fattispecie fondate sulla medesima ratio legis, in virtù di un “giudizio di meritevolezza del medesimo trattamento” nonché del “naturale dinamismo della legislazione previdenziale”.

Si ritiene, pertanto, che la facoltà di costituzione di rendita vitalizia sia estensibile a tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo.

Tale situazione si verifica non solo per le attività di collaborazione di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ma anche per le altre attività in ogni caso soggette al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata di cui alla legge n. 335/1995, anche in forza di successive disposizioni, per le quali l’onere del versamento della relativa contribuzione sia a carico del committente/associante (tale situazione si verifica, ad esempio, anche per il lavoro autonomo occasionale, in forza di quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326).

Viceversa, il beneficio non potrà essere concesso, analogamente a quanto previsto per i titolari d’impresa, ove il destinatario della tutela previdenziale sia tenuto personalmente al versamento contributivo, come accade per i professionisti senza cassa.

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