Eureka Previdenza

CoCoPro non titolari dell'obbligo contributivo

Esistenza e collocazione temporale del rapporto CoCoPro

(circ.101/2010)

L’accoglimento delle domande di costituzione di rendita vitalizia è subordinato alla presentazione di documenti di data certa dai quali possa evincersi con certezza l’esistenza ed il tipo del rapporto di lavoro.

A titolo esemplificativo, la prova può essere fornita mediante produzione di:

  • contratto di lavoro,
  • buste paga,
  • ricevute degli emolumenti erogati ex art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, estratti dei libri paga e matricola,
  • dichiarazioni dei redditi,
  • verbali assembleari,
  • visure camerali storiche da cui emerga la nomina alla cariche medesime.

Potranno essere considerate idonee a documentare la domanda di riscatto anche dichiarazioni rese ora per allora, solo nell'ipotesi in cui le stesse siano rilasciate da pubbliche Amministrazioni, sottoscritte dai loro funzionari responsabili e basate su atti d'ufficio.

Conformemente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 568 del 22 dicembre 1989, l’importo dei compensi percepiti dal richiedente e la loro collocazione temporale possono essere provati con qualsiasi mezzo, ivi inclusa la prova testimoniale. Si richiamano integralmente i chiarimenti forniti con circolare n. 183 del 30 luglio 1990 così come integrata, alla luce del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, dalla circolare n. 12 del 10 gennaio 2002, circa le caratteristiche ed i requisiti che si richiedono per la prova documentale e per quella testimoniale.

E’ opportuno precisare che, in considerazione del principio di cassa tuttora vigente nell’ambito della Gestione Separata, l’ammontare dei compensi dedotti e dimostrati dal richiedente determinerà il riscatto per l’intero anno (o per il periodo inferiore richiesto) solo se i compensi percepiti risultino di importo almeno pari all'ammontare del reddito minimo stabilito per il medesimo anno (o minor periodo) nella gestione degli esercenti attività commerciali.

In caso contrario, sarà concesso di riscattare un periodo proporzionalmente ridotto, corrispondente al rapporto fra il reddito del richiedente ed il predetto minimale di reddito della gestione Commercianti.

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