Eureka Previdenza

CoCoPro non titolari dell'obbligo contributivo

Destinatari

(circ.101/2010)

La costituzione della rendita vitalizia ha la finalità di sanare un’omissione contributiva nell’assicurazione I.V.S. in relazione alla quale si sia verificata la prescrizione e, quindi, ha quale presupposto l’inadempimento di un obbligo contributivo da parte del soggetto tenuto al pagamento; per tale motivo essa sarà applicabile ai soli periodi successivi alla data di inizio dell’obbligo contributivo alla gestione separata (30 giugno 1996 per i soggetti che risultassero già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1° aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme).

Il soggetto legittimato, ai sensi del predetto art. 13, è il datore di lavoro, da intendersi in queste fattispecie come committente/associante. Solo qualora egli non voglia o non possa esercitare tale facoltà, il prestatore di lavoro può sostituirsi ad esso, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Resta inteso che qualora il periodo da considerare risulti già coperto di contributi a qualsiasi titolo, la domanda di riscatto dovrà essere respinta.

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