Eureka Previdenza

La pensione ai superstiti

Casi particolari

Domanda di ripristino di pensione di reversibilità a seguito di annullamento del secondo matrimonio celebrato con rito civile 

(Msg.11631/2012)

Da parte di alcune Sedi territoriali è stato chiesto se, in caso di annullamento del secondo matrimonio celebrato con rito civile, trovano applicazione le istruzioni fornite con circolare n. 36 del 9 febbraio 1990 punto 1.6 in merito al ripristino della pensione ai superstiti nel caso di annullamento del secondo matrimonio concordatario.
Al riguardo, si osserva quanto segue.

Come è noto, le sentenze di nullità del matrimonio concordatario pronunciate dalla giustizia ecclesiastica, producono effetti nell’ordinamento civile italiano a seguito di giudizio di delibazione da parte della Corte d’Appello competente.
Le sentenze di annullamento del matrimonio civile emanate dalla

magistratura ordinaria competente, invece, producono, come è ovvio, effetti diretti nell’ordinamento civile.
Ferma la diversità dei presupposti richiesti per ottenere una pronuncia di invalidità, sia la sentenza di nullità del matrimonio concordatario emanata dal Tribunale Ecclesiastico e resa esecutiva con delibazione della competente Corte d’Appello, sia quella di annullamento del matrimonio civile emanata dalla magistratura ordinaria (tra l’altro, nelle ipotesi di cui all’art. 122 c.c.), fanno venir meno retroattivamente gli effetti civili del matrimonio fin dal giorno della celebrazione, come se lo stesso non fosse mai esistito. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 128 e ss. del codice civile.
In merito alla questione in esame è stato interessato il Coordinamento Generale Legale il quale ha espresso l’avviso che, in ipotesi di annullamento del secondo matrimonio celebrato con il rito civile sono applicabili, per analogia, le istruzioni fornite dalla circolare n. 36 del 9 febbraio 1990 in tema di annullamento del matrimonio concordatario.
Tenuto conto del suddetto parere, anche in caso di sentenza di annullamento del matrimonio civile - ove intervenuta la prescritta annotazione di annullamento sull’atto di matrimonio - la pensione ai superstiti deve essere ripristinata dalla data della revoca, fermi restando gli effetti della prescrizione.
Pertanto, ove venga accertata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, la Sede territoriale competente dovrà ripristinare il trattamento ai superstiti dalla data di revoca del trattamento pensionistico e recuperare le somme eventualmente corrisposte a titolo di assegno pari a due annualità della quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (vedi circ. 53521 del 30 gennaio 1975).

Pensione ai superstiti

Casi particolari

Condannato per omicidio preterintenzionale del dante causa 

(circ.53576 A.G.O./193)

In occasione dell' esame di un ricorso avverso il diniego della pensione di reversibilità presentato da persona condannata, con sentenza passata in giudicato, per omicidio preterintenzionale del coniuge dante causa, il Comitato adìto - in mancanza di una specifica normativa in materia - ha ritenuto opportuno sospenderne la decisione e rimettere al Consiglio di amministrazione la questione, resa ancora più complessa dalla circostanza che nella condanna l' interessato aveva beneficiato della diminuente della semi-infermità mentale.

In effetti, poichè in colui che preterintenzionalmente determina la morte di una persona può con certezza escludersi almeno la presenza del dolo, il problema era anzitutto quello di stabilire se in generale la colpevolezza non dolosa dell' omicida preterintenzionale possa comunque integrare, come causa di esclusione del diritto al trattamento di riversibilità, la fattispecie della "colpa grave" di cui al combinato disposto degli artt. 1886 e 1990 del codice civile, secondo il quale, appunto, l' Istituto "non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell' assicurato o del beneficiario".
Esaminata dunque la questione sotto questo profilo, il Consiglio stesso ha riconosciuto che la "colpa grave" indubbiamente esiste in relazione al risultato (morte dell' offeso) che si verifica per un rapporto di causalità materiale con l' azione volutamente posta in essere dall' autore del reato allo scopo di procurare le percosse o le lesioni personali.
Nel ritenere altresì che l' eventuale diminuente della semi-infermità mentale di cui all' art. 89 del codice penale non esclude la capacità di intendere o di volere, il predetto Organo ha concluso - con deliberazione n.167 del 25 luglio 1980 - per l' impossibilità del riconoscimento del diritto a pensione nei confronti del superstite omicida preterintenzionale del dante causa, ancorchè lo stesso sia stato condannato con il beneficio, appunto, della diminuente del "vizio parziale di mente".

La pensione ai superstiti

Assegno per il nucleo familiare su pensione ai superstiti quando unico titolare è il coniuge superstite inabile

A seguito della Sentenza della Corte di Cassazione 7668 del 1996, l’assegno per il nucleo familiare su pensione ai superstiti può essere erogato anche quando il nucleo è costituito unicamente dal coniuge superstite se minore o maggiorenne inabile (Circolare INPS 98 del 06.05.1998).

Nel caso di richiesta dell’assegno in parola da parte di  pensionati pubblici o privati ultrasessantacinquenni, a cui la prestazione viene erogata direttamente dall’Istituto, la documentazione comprovante la sussistenza dello stato invalidante, in ogni, caso dovrà essere sottoposta al vaglio dell’Ufficio Sanitario di Sede, affinché il Responsabile della UOC (Unità Operativa Complessa), ovvero delle UOST (Unità Operative Semplici Territoriali), o altro medico da lui delegato, esprima il giudizio medico legale definitivo, assumendosi, comunque, la responsabilità del giudizio (circolare 11/2014).

La pensione ai superstiti

Pensione di reversibilità, assegno sociale e pensione sociale

Qualora un titolare di Pensione Sociale o di Assegno Sociale diventi titolare di pensione di reversibilità, si deve porre attenzione se dette prestazioni derivino da INVCIV. In quest'ultimo caso per la eliminazione di dette pensioni dovrà farsi riferimento alla specifica normativa che fa riferimento, per la loro concessione o negata concessione, al reddito dell'anno precedente (vedi circolare 86 del 27/04/2000).
Qualora al titolare di pensione sociale venga liquidata altra pensione a carico dell’INPS (es. pensionato sociale che acquisisce il diritto alla pensione di reversibilità), la pensione sociale diventa indebita e va revocata dalla data di decorrenza della nuova pensione. Peraltro, considerata la natura alimentare della pensione sociale, questa viene provvisoriamente lasciata in pagamento nelle more della definizione della nuova pensione, ed i ratei percepiti, divenuti indebiti, potranno essere recuperati in sede di liquidazione degli arretrati della nuova pensione, solo se l’interessato sia stato informato della provvisorietà della continuazione del pagamento della pensione sociale (Circ. 262 del 19.11.1991). Anche in caso di liquidazione di altra pensione a carico d’Ente diverso dall’INPS, la pensione sociale diventa indebita e va revocata dalla data di decorrenza della nuova pensione.(Circ. 65 del 21.03.1984).

Qualora al titolare di Assegno Sociale venga liquidata una pensione carico dell’INPS ci si comporta come la Pensione Sociale (vedi prima risposta e seconda risposta a quesito).

La pensione ai superstiti

Contitolarità

Il comma 11 bis dell'articolo 6 dispone che le norme per l'integrazione al trattamento minimo non si applicano alla pensione ai superstiti con più titolari. Di conseguenza, anche dopo il 30 settembre 1983, l'integrazione delle suddette pensioni non è soggetta a limiti reddituali ed in caso di bititolarità è possibile integrare, compatibilmente con il reddito, anche la pensione diretta. La scadenza dell'ultimo contitolare determina il ricalcolo della pensione di reversibilità e, qualora questa risulti di importo inferiore al minimo, l'applicabilità della disciplina dell'integrazione introdotta dall'articolo 6. Nel caso in cui l'unico titolare rimasto della pensione di reversibilità sia anche beneficiario di altro trattamento pensionistico, l'applicazione del 3° comma dell'articolo 6 può avere riflessi anche sull'integrabilità al trattamento minimo della pensione diretta. Nel momento in cui viene a scadere il contitolare, la pensione ai superstiti, con unico titolare il coniuge superstite che possiede redditi influenti ai fini della legge 335, è interessata dalle norme previste dalla 638 e quelle della 335. Se la decorrenza è successiva all'agosto 1995 la pensione è interessata dai limiti previsti dalla 335.

Twitter Facebook