ESEMPIO
Negli esempi sotto riportati si considera un orario settimanale di 40 ore articolato su cinque giorni lavorativi, con riferimento ai massimali di integrazione salariale relativi al mese di agosto dell’anno 2008:
- lavoratore sospeso per l’intera settimana con una retribuzione mensile di € 950.00 (inferiore alla retribuzione mensile di riferimento che per il mese in esame era € 1.857,48). La retribuzione oraria effettiva è di € 5,65 = 950 : 168 (21 giornate lavorabili x 8 ore). Poiché la CIG riconosce l’80% della retribuzione, la quota oraria scende a € 4,52. La legge pone un tetto alla quota oraria integrabile che in questo caso è di € 5,11 (858,58 :168); essendo la retribuzione oraria calcolata inferiore al tetto massimo stabilito per legge, l’importo CIG lordo settimanale è di 4,52 x 40 ore = € 180,80.
- lavoratore sospeso per l’intera settimana con una retribuzione mensile di € 1.500,00 (inferiore alla retribuzione di riferimento di € 1.857,48). La retribuzione oraria effettiva è di € 8,92 (1.500 :168 ore). Poiché la CIG riconosce l’80% della retribuzione, la quota oraria scende a € 7,14. La legge però pone un tetto alla quota oraria integrabile che in questo caso è di € 5,11 (858,58 :168); pertanto l’importo della CIG settimanale è di € 204,40= 5,11 x 40 ore.
- lavoratore sospeso per l'intera settimana con retribuzione mensile di € 1.950,00 (superiore alla retribuzione di riferimento di € 1.857,48 ). La retribuzione oraria effettiva è di € 11,61 (1.950,00 :168 ore). Poiché la CIG riconosce l’80% della retribuzione, la quota oraria scende a € 9,28. La legge però pone un tetto alla quota oraria integrabile che in questo caso è di € 6,14 (1.031,93 :168); pertanto l’importo della CIG settimanale è di € 245,64 = 6,14 x 40 ore.
Per il lavoratore a orario ridotto il calcolo del rateo orario integrabile è il medesimo, ma verranno integrate le sole ore date dalla differenza tra l’orario settimanale contrattuale e le ore effettivamente lavorate.
Negli esempi riportati, gli importi della CIG non costituiscono la misura effettiva dell’integrazione salariale in quanto va detratta l’aliquota del 5,84% (pari al contributo previsto per gli apprendisti).
Altri esemopi di calcolo della CIG
Negli esempi sotto riportati si considera un orario settimanale di 40 ore articolato su cinque giorni lavorativi, con riferimento ai massimali di integrazione salariale relativi al mese di agosto dell'anno 2010:
- ES.1: retribuzione oraria inferiore al massimale e alla retribuzione di riferimento.Lavoratore sospeso per l'intera settimana con unaretribuzione mensile di € 1.137,50 (1.050,00 retribuzione mensile + 87,50 rateo di 13^) inferiore alla retribuzione mensile di riferimento che per il mese in esame era € 1.931,86.La retribuzione oraria per il calcolo CIG è di € 5,96 = € 1.050,00/176 ore (22 giornate lavorabili x 8 ore). Poiché la CIG riconosce l'80% della retribuzione, la quota oraria utile per l'integrazione scende a € 4,77.La legge pone un tetto alla quota oraria integrabile, che in questo caso è pari a € 5,15 (€ 906,80/176); essendo l'80% della retribuzione oraria integrabile inferiore al tetto massimo stabilito per legge, l'importo CIG lordo settimanale sarà di € 4,77 (pari all'effettivo 80% della retribuzione) x 40 ore = € 190,80.In questo caso, poiché la retribuzione calcolata nella misura dell'80% è inferiore al limite massimo integrabile, nella liquidazione interverranno le quote delle mensilità aggiuntive fino a concorrenza del massimale.Il rateo orario di 13^da prendere a base per il calcolo CIG è di € 0,53 (€ 1.050,00/2000: retribuzione mensile/ore medie lavorabili annue ). La quota integrabile è l'80% di € 0,53, cioè € 0,42. Confrontando l'80% della retribuzione oraria (€ 4,77) con quella stabilita dal tetto massimo (€ 5,15) si nota che la differenza è di € 0,38. Sarà questa la quota oraria della mensilità aggiuntiva che determinerà l'ulteriore integrazione dell'importo spettante per CIG (0,38 x 40 = 15,20).
- ES.2: retribuzione oraria superiore al massimale, ma inferiore alla retribuzione di riferimento (scaglione inferiore). Lavoratore sospeso per l'intera settimana con una retribuzione mensile di €.1.625,00 (€.1.500,00 retribuzione mensile + €.125,00 rateo di 13^) inferiore alla retribuzione mensile di riferimento di € 1.931,86. La retribuzione oraria per il calcolo CIG è di € 8,52 (€ 1.500,00/176 ore). Poiché la CIG riconosce l'80% della retribuzione, la quota oraria scende a € 6,81. La legge pone un tetto alla quota oraria integrabile, che in questo caso (massimale inferiore) è pari a € 5,15 (€ 906,80/176 ore); pertanto l'importo della CIG settimanale è € 5,15 x 40 ore = € 206,00 In questo caso il rateo orario delle mensilità aggiuntive non concorre a determinare l'importo dell'integrazione salariale, ma sarà utile ai soli fini del calcolo della pensione.
- ES.3: retribuzione oraria superiore al massimale e alla retribuzione di riferimento (scaglione superiore): Lavoratore sospeso per l'intera settimana con retribuzione mensile di € 2.112,50 (€ 1.950,00 retribuzione mensile + € 162,50 rateo di 13^) superiore alla retribuzione mensile di riferimento di € 1.931,86. La retribuzione oraria per il calcolo CIG è di € 11,08 (€ 1.950,00/176 ore). Poiché la CIG riconosce l'80% della retribuzione, la quota oraria scende a € 8,86. La legge però pone un tetto alla quota oraria integrabile che nel caso del massimale superiore è di € 6,19 (€ 1.089,25/176 ore); pertanto l'importo della CIG settimanale è pari a € 6,19 x 40 ore = € 247,60. Anche in questo caso il rateo orario delle mensilità aggiuntive non concorre a determinare l'importo dell'integrazione salariale, ma sarà utile ai soli fini del calcolo della pensione. Per il lavoratore a orario ridotto il calcolo del rateo orario integrabile è il medesimo, ma verranno integrate le sole ore date dalla differenza tra l'orario settimanale contrattuale e le ore effettivamente lavorate.
Negli esempi riportati, gli importi della CIG non costituiscono la misura effettiva dell'integrazione salariale in quanto va detratta l'aliquota del 5,84% pari al contributo previsto per gli apprendisti ( L. 41/86). Dall'importo al netto di detta riduzione, va detratta anche l'IRPEF.