Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria

Importo dovuto da Elettrici Telefonci Autoferrotranvieri ex INPDAI Fondo Volo e dipendenti Ferrovie dello Stato

(circ.57/2015) (circ.14/2016) (circ.12/2017) (circ.31/2018) (circ.33/2020)

 

La contribuzione volontaria

Importo dovuto da Elettrici Telefonci Autoferrotranvieri ex INPDAI Fondo Volo e dipendenti Ferrovie dello Stato

(circ.57/2015) (circ.14/2016) (circ.12/2017) (circ.31/2018) (circ.33/2020)

 

Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici, dirigenti ex INPDAI e Fondo Ferrovieri

Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00 %.

Prosecutori volontari nel Fondo Volo

Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi complementari:

  • per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;
  • per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs.164/1997);
  • per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33,00%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (5%), ed è pari al 38,00%.

Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili:

  • X3 = aliquota IVS del 40,82%
  • Y3 = aliquota IVS del 37,70%
  • Z3 = aliquota IVS del 38,00%
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