Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria

Importo dovuto nella Gestione Separata

(circ.57/2015) (circ.14/2016) (12/2017) (circ.31/2018) (42/2019) (circ.33/2020)

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari:

  • per l’anno 2019, al 25% per i professionisti ed al 33% per i collaboratori e figure assimilate
  • per l’anno 2019, al 25% per i professionisti ed al 33% per i collaboratori e figure assimilate
  • per l’anno 2018, al 25% per i professionisti ed al 32% per i collaboratori e figure assimilate
  • per l’anno 2017, al 25% per i professionisti ed al 32% per i collaboratori e figure assimilate
  • per l’anno 2016, al 27% per i professionisti ed al 31% per i collaboratori e figure assimilate
  • per l’anno 2015, al 27% per i professionisti ed al 30% per i collaboratori e figure assimilate

La contribuzione volontaria

Importo dovuto nella Gestione Separata

(circ.57/2015) (circ.14/2016) (12/2017) (circ.31/2018) (42/2019) (circ.33/2020)

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari:

  • per l’anno 2019, al 25% per i professionisti ed al 33% per i collaboratori e figure assimilate
  • per l’anno 2019, al 25% per i professionisti ed al 33% per i collaboratori e figure assimilate
  • per l’anno 2018, al 25% per i professionisti ed al 32% per i collaboratori e figure assimilate
  • per l’anno 2017, al 25% per i professionisti ed al 32% per i collaboratori e figure assimilate
  • per l’anno 2016, al 27% per i professionisti ed al 31% per i collaboratori e figure assimilate
  • per l’anno 2015, al 27% per i professionisti ed al 30% per i collaboratori e figure assimilate

Importo dovuto per l'anno 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

2020

Poiché nel 2020 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.953,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.988,32 su base annua e € 332,36 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.264,52 su base annua e € 438,71 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

2019

Poiché nel 2019 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.878,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.969,60 su base annua e € 330,80 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.239,80 su base annua e € 436,65 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

2018

Poiché nel 2018 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.710,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore, per quanto concerne i professionisti, a € 3.927,60 su base annua e € 327,30 su base mensile, mentre per quanto concerne tutti gli altri iscritti non potrà essere inferiore a € 5.184,36 su base annua e € 432,03 su base mensile.

Qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista sia come collaboratore o assimilato, al fine della determinazione della categoria da attribuire quale prosecutore volontario, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall’art. 8, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Al riguardo si rimanda a quanto in merito chiarito con la circolare n. 53 del 12 aprile 2006.

2017

Poiché nel 2017 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.548,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.887,04 su base annua e € 323,92 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 4.975,44 su base annua e € 414,62 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

2016

Poiché nel 2016 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.548,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.197,96 su base annua e € 349,83 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 4.819,88 su base annua e € 401,66 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti. 

2015

Poiché nel 2015 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.548,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.197,96 su base annua e € 349,83 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 4.664,40 su base annua e € 388,70 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista e sia come collaboratore o assimilato, al fine della determinazione della categoria da attribuire quale prosecutore volontario, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall’ art. 8, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Al riguardo si rimanda a quanto in merito chiarito con la circolare n. 53 del 12 aprile 2006.

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