Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria

Importo dovuto dai Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria

Per effetto del D.lgs 184/1997, art.7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati alla contribuzione volontaria prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo.

La contribuzione volontaria

Importo dovuto dai Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria

Per effetto del D.lgs 184/1997, art.7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati alla contribuzione volontaria prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo.

Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997

Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997

Anno 2019

Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2019, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997 (Allegato n. 2).

L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.

Anno 2018

Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2018 dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997 (allegato n. 2).

L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.

Anno 2016

Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2016, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.

Come é noto, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita (allegato 2).

Anno 2015

Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2015, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.

Come è noto, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita (allegato 2).

Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997

Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997

Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.

Anno 2019

Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.

Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2019, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

  • importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,53;
  • importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297);

Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe

Base IVS

0,005654

Quota Pensione

0,994346  

Totale

1,000000

Anno 2018

Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.

Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2018, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

  • importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,32;
  • importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297);

Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe

Base IVS

0,005715

Quota Pensione

0,994285

Totale

1,000000

 

Anno 2015

Al riguardo si precisa che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2015, si devono utilizzare le seguenti modalità:

  • contributo integrativo
    1. è costituito dalla somma:
      1. dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,11;
      2. dell’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art.3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297);
  • contributo base
    1. importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18^ Classe

Base IVS

0,005778

Quota Pensione

0,994222  

TOTALE

1,000000

Twitter Facebook