Eureka Previdenza

Assegno residuale

Settore e tipologia del datore di lavoro

(circ.100/2014)

Il decreto ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 non identifica i settori in cui devono operare le imprese rientranti nel fondo residuale ma, richiamando le disposizioni dell’articolo 3 comma 19 della Legge n. 92/2012, ne prevede l’istituzione per le “imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale”.

Rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo residuale le imprese individuate per esclusione - in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione - dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria. Al fine dell’individuazione dei soggetti destinatari occorre rilevare che, in linea con la giurisprudenza comunitaria, si intende per imprenditore qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato.

Non sono soggette alla disciplina del Fondo residuale le imprese per le quali sussiste l’obbligo di contribuzione ad un Fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 4, ovvero del comma 14, dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012 ovvero che rientrano nel campo di applicazione di Fondi di settore preesistenti istituiti ai sensi della Legge n. 662/1996 e Legge n. 449/1997 ed adeguati alle disposizioni dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012,.

Si osserva che l’articolo 1, commi 7 e 8, della legge n. 92/2012, prevede che le disposizioni riportate nella legge in esame non sono applicabili nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, e s.m.i. fino all’emanazione di iniziative normative ad opera del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per l’individuazione e definizione degli ambiti, modalità e tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

La normativa dell’articolo 3 è applicabile, conseguentemente, ai dipendenti di aziende e amministrazioni non rientranti nell’elencazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 anche se iscritti alle Casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, quali ad esempio i dipendenti di aziende private - originariamente amministrazioni pubbliche – che sono iscritti alle predette casse pensionistiche per aver esercitato, all’atto della depubblicizzazione dell’Ente, l’opzione per il regime previdenziale preesistente.

Il comma 19-bis dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012 prevede che qualora si proceda alla stipula di ulteriori accordi e contratti collettivi volti alla costituzione di un Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 3, le relative imprese non sono più soggette alla partecipazione al Fondo residuale a far data dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del decreto istitutivo del nuovo Fondo settoriale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

I contributi eventualmente già versati o dovuti, in base al Regolamento, restano acquisiti al Fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell’Inps, può proporre il mantenimento, in capo alle imprese del relativo settore, dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate.

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