Eureka Previdenza

Assegno residuale

Requisito dimensionale del datore di lavoro

(circ.100/2014)

Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.

I lavoratori part-time sono conteggiati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 6 del decreto legge n. 61/2000; i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre. I lavoratori ripartiti sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole che disciplinano il rapporto di lavoro.

Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.

Si evidenzia che il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a quindici: in tal caso l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a quindici dipendenti.

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