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Assegno residuale
Finanziamento delle prestazioni
(circ.100/2014)
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:
- un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
- un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura:
- del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e
- del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l’articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.