Eureka Previdenza

Bonus bebè

Termini di presentazione della domanda

(circ.93/2015) (circ.50/2018) (85/2019)

La domanda di assegno deve essere presentata, sulla base di quanto indicato nella circ.93/2015, da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore (art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013).

Nel caso di minorenne affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare (art. 4 della L. n. 184/1983). In tale caso l’assegno spetta, in presenza di tutti i requisiti, a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affidamento del Tribunale oppure del provvedimento di affidamento emanato dai servizi sociali reso esecutivo dal giudice.

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013).

Ai fini del computo del termine di 90 giorni si applica la disciplina generale dettata dall’articolo 2963 c.c. Pertanto, il termine si computa secondo il calendario comune: non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Periodo transitorio (eventi dal 1° gennaio 2019 al 15 marzo 2019): differimento dei termini di presentazione delle relative domande

In via transitoria, attesi i tempi tecnici necessari per adeguare le procedure di gestione alle novità normative oggetto della presente circolare, al fine di evitare un eventuale pregiudizio del diritto dei potenziali beneficiari, per le nascite, adozioni o affidamenti avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 15 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 15 marzo 2019. Pertanto, per dette domande, il termine di 90 giorni per la presentazione scade il 13 giugno 2019. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 13 giugno 2019; in tale caso l’assegno, ove spettante, decorre dalla data di presentazione della domanda.

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Termini di presentazione della domanda

(circ.93/2015) (circ.50/2018) (85/2019)

La domanda di assegno deve essere presentata, sulla base di quanto indicato nella circ.93/2015, da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore (art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013).

Nel caso di minorenne affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare (art. 4 della L. n. 184/1983). In tale caso l’assegno spetta, in presenza di tutti i requisiti, a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affidamento del Tribunale oppure del provvedimento di affidamento emanato dai servizi sociali reso esecutivo dal giudice.

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013).

Ai fini del computo del termine di 90 giorni si applica la disciplina generale dettata dall’articolo 2963 c.c. Pertanto, il termine si computa secondo il calendario comune: non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Periodo transitorio (eventi dal 1° gennaio 2019 al 15 marzo 2019): differimento dei termini di presentazione delle relative domande

In via transitoria, attesi i tempi tecnici necessari per adeguare le procedure di gestione alle novità normative oggetto della presente circolare, al fine di evitare un eventuale pregiudizio del diritto dei potenziali beneficiari, per le nascite, adozioni o affidamenti avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 15 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 15 marzo 2019. Pertanto, per dette domande, il termine di 90 giorni per la presentazione scade il 13 giugno 2019. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 13 giugno 2019; in tale caso l’assegno, ove spettante, decorre dalla data di presentazione della domanda.

Contenuto della circolare 50/2018

La domanda di assegno deve essere presentata in via telematica, sulla base delle istruzioni ed entro i termini di cui alla circolare 93/2015, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.

Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.  In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore (art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013).

Nel caso di minore affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare (art. 4 della legge n. 184/1983). In tale caso l’assegno spetta, in presenza di tutti i requisiti, a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali reso esecutivo dal giudice.

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013).

Ai fini del computo del termine di 90 giorni si applica la disciplina generale dettata dall’articolo 2963 c.c. Pertanto, il termine si computa secondo il calendario comune, non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La domanda telematica deve essere corredata dal modello SR163, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it, salvo che tale modello sia già stato presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.

Tale modulo può essere trasmesso con una delle seguenti modalità:

  • allegato in procedura mediante l’apposita funzione “gestione allegati”;
  • trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
  • trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità;
  • consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Ove tale documento sia mancante o incompleto o incongruente, la domanda verrà posta in stato “sospesa” così come specificato nei messaggi n. 261/2017 e n. 1806/2017.

Contenuto della circolare 93/2015

Il genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.

Si ribadisce che, benché la domanda sia di regola unica per ciascun figlio, il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la Dichiarazione Sostituiva Unica, come già indicato al paragrafo 2 della presente circolare.

Il D.P.C.M. individua i casi in cui può essere presentata più di una  domanda di assegno per lo stesso minore (art. 5 D.P.C.M.).

Soggetti legittimati a presentare la domanda di assegno

Si specificano di seguito i soggetti legittimati a presentare la domanda di assegno, le ipotesi di eventuale presentazione di una nuova domanda riferita allo stesso minore ed i relativi termini. Rimane fermo che nei seguenti casi l’assegno sarà erogato al nuovo richiedente nei limiti del periodo residuo.

  • 1) Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Come già anticipato, in tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
  • 2) Qualora l’assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva all’altro genitore, o adottato solo dall’altro genitore, il primo decade dal diritto all’assegno, e quindi il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall’emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione. In tale caso, l’assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento.
  • 3) Nel caso di provvedimento di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l’altro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice. In tale caso, l’assegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
  • 4) Qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare (ai sensi dell’art. 4 della legge 184/1983 cit.). In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).
  • 5) In caso di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore, quest’ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa. L’erogazione dell’assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda.
  • 6) In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. A tale fine quest’ultimo, fornirà all’Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

Domanda presentata oltre il termine dei 90 giorni

In ogni caso, qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Periodo transitorio (eventi 1° gennaio – 27 aprile 2015)

Periodo transitorio (eventi 1° gennaio – 27 aprile 2015) (circ.93/2015)

In via transitoria, considerato che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015, per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M. (27 aprile 2015), i termini di 90 giorni per la presentazione della domanda decorrono da tale data. Pertanto, per gli eventi predetti (nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015) il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 27 luglio 2015; in tale caso l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Ai fini del computo del termine di 90 giorni si riporta quanto previsto dall’art. 2963 del Cod. Civ.: il termine si computa secondo il calendario comune; non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

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