Eureka Previdenza

Bonus bebè

Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione

(circ.93/2015) (circ.50/2018) (circ.85/2019)

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 l’articolo 23-quater, comma 2, del D.L. n. 119/2018, fissa i seguenti limiti di spesa:

  • 204 milioni di euro per l’anno 2019;
  • 240 milioni di euro per l’anno 2020.

Il medesimo comma 2 stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio dell’onere derivante dall’assegno di natalità, inviando relazioni mensili ai Ministeri competenti, al fine di evitare che si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Bonus bebè

Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione

(circ.93/2015) (circ.50/2018) (circ.85/2019)

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 l’articolo 23-quater, comma 2, del D.L. n. 119/2018, fissa i seguenti limiti di spesa:

  • 204 milioni di euro per l’anno 2019;
  • 240 milioni di euro per l’anno 2020.

Il medesimo comma 2 stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio dell’onere derivante dall’assegno di natalità, inviando relazioni mensili ai Ministeri competenti, al fine di evitare che si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Finanziamento per l'anno 2018

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 l’articolo 1, comma 249, della legge n. 205/2017, fissa i seguenti limiti di spesa:

  • 185 milioni di euro per l’anno 2018;
  • 218 milioni di euro per l’anno 2019.

Il medesimo comma 249 (come anche il comma 127 dell’articolo 1 della legge n.190/2014) stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio dell’onere derivante dall’assegno di natalità, inviando relazioni mensili ai Ministeri competenti al fine di evitare che si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa (cfr. la circolare 93/2015).

Contenuto della circolare 93/2015

Ai sensi dell’articolo 1, comma 128 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’onere derivante dai commi da 125 a 129 è valutato in:

  • 202 milioni di euro per l’anno 2015;
  • 607 milioni di euro per l’anno 2016;
  • 1.012 milioni di euro per l’anno 2017;
  • 1.012 milioni di euro per l’anno 2018;
  • 607 milioni di euro per l’anno 2019;
  • 202 milioni di euro per l’anno 2020.

L’articolo 6, comma 1 del D.P.C.M., stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio dell’onere derivante dalle disposizione del D.P.C.M., inviando, entro il 10 di ciascun mese, la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.

Inoltre, qualora l’onere sostenuto dall’INPS per tre mensilità consecutive sia superiore alle previsioni di spesa annuali sopra riportate, rapportate al periodo d’anno trascorso, l’INPS sospende l’acquisizione di nuove domande nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, di cui all’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con cui si provvede a rideterminare l’importo annuo dell’assegno e i valori dell’ISEE.

L’eventuale entrata in vigore del decreto di rideterminazione dell’importo annuo dell’assegno e dei valori dell’ISEE non pregiudica gli assegni già concessi dall’INPS.

Twitter Facebook