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Affidamento temporaneo
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Aspetti fiscali
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Avviso del termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE 2018 ai fini dell’erogazione delle mensilità riferite all’anno 2018
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Bonus bebè (assegno di natalità)
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Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
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Decadenza, interruzione e presentazione di una nuova domanda
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Destinatari della norma
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Gestione delle domande
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Indicatore ISEE
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Istruzioni per la compilazione della domanda telematica
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Maggiorazione del 20% in caso di figlio, nato o adottato nel 2019, successivo al primo
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Misura e decorrenza dell’assegno
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Modalità di compilazione e presentazione della domanda. Adozioni plurime e parti gemellari
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Pagamento dell’assegno
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Parto gemellare ed adozioni plurime
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Procedura di gestione delle domande
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Requisiti del soggetto richiedente
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Rilascio della procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) per gli eventi – nascite, adozioni o affidamenti preadottivi – dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
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Termini di presentazione della domanda
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Bonus bebè
Aspetti fiscali
(circ.93/2015) (circ.50/2018) (circ.85/2019)
L’articolo 2, comma 1 del D.P.C.M., prevede lo specifico richiamo all’articolo 1, comma 125 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quindi stabilisce che l’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Secondo il disposto contenuto nell’articolo 1, comma 125, della L. n. 190/2014, applicabile anche al D.L. n. 119/2018, l’assegno di natalità di cui all’articolo 23-quater non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.C.M. 22 dicembre 1986, n. 917).