Eureka Previdenza

Indennità di maternità

Lavoratrici autonome e lavoratori autonomi

Indennità di paternità per lavoratori autonomi in caso di  madre lavoratrice dipendente o autonoma

(circ.128/2016)

Per effetto della modifica degli artt. 2866 del T.U. maternità/paternità[1], a decorrere dal 25 giugno 2015, il padre lavoratore autonomo può fruire dell’indennità di paternità.

Per padre lavoratore autonomo si intende il lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui al capo XI del T.U. maternità/paternità (art. 66 T.U.):

  • artigiano
  • commerciante
  • coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo a titolo principale
  • pescatore autonomo della  piccola  pesca  marittima  e delle acque interne.

Indennità di maternità

Lavoratrici autonome e lavoratori autonomi

Indennità di paternità per lavoratori autonomi in caso di  madre lavoratrice dipendente o autonoma

(circ.128/2016)

Per effetto della modifica degli artt. 2866 del T.U. maternità/paternità[1], a decorrere dal 25 giugno 2015, il padre lavoratore autonomo può fruire dell’indennità di paternità.

Per padre lavoratore autonomo si intende il lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui al capo XI del T.U. maternità/paternità (art. 66 T.U.):

  • artigiano
  • commerciante
  • coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo a titolo principale
  • pescatore autonomo della  piccola  pesca  marittima  e delle acque interne.

Eventi che fanno insorgere il diritto

Eventi che fanno insorgere il diritto

Il diritto all’indennità di paternità è previsto a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma (ossia artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola a titolo principale pescatrice autonoma della piccola pesca), e sorge qualora il padre rimanga l’unico genitore al verificarsi dei seguenti eventi:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre.

Quando è riconoscibile l'indennità

Quando è riconoscibile l'indennità

L’indennità di paternità  è riconoscibile, in presenza dei requisiti di legge (vedi infra), dalla data in cui si verifica uno dei predetti eventi fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice. Si precisa che la data del parto è giorno a sé rispetto ai 3 mesi post partum e, pertanto, tale giorno non è indennizzabile a favore del padre a titolo di indennità di paternità, ma è indennizzabile a favore della lavoratrice madre avente diritto all’indennità.

Riguardo alla determinazione del periodo post partum della madre - che individua il periodo indennizzabile al padre al verificarsi di uno dei predetti eventi - si rammenta che:

  • se la madre è lavoratrice dipendente, il congedo post partum coincide con i 3 mesi dopo il parto più eventuali periodi di congedo di maternità ante partum non goduti;
  • se la madre è lavoratrice autonoma, l’indennità post partum spetta per i 3 mesi dopo il parto (art. 68 T.U.)

Non sussistenza dell'obbligo di astensione dal lavoro

Non sussistenza dell'obbligo di astensione dal lavoro

Anche per i padri autonomi, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici autonome, non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità.

Si riportano due esempi a titolo esemplificativo di quanto sopra esposto (esempi 1 e 2).

Esempio 1 (madre dipendente che ha fruito di flessibilità ex art. 20 T.U, lavorando per 16 giorni nel corso dell’8° mese):

Si ipotizza che il parto sia avvenuto il 18 novembre 2015 e che il congedo di maternità post partum vada dal 18 novembre 2015 al 5 marzo 2016 (giorno del parto + 3 mesi post partum + 16 giorni recuperati per flessibilità).

In data 10 gennaio 2016 viene accertata la grave infermità della madre dipendente, pertanto il padre autonomo può fruire dell’indennità di paternità dal 10 gennaio 2016 (data della grave infermità) al 5 marzo 2016 (data di fine del periodo post partum residuo non indennizzato alla madre lavoratrice dipendente).

Esempio 2 (madre autonoma):

Si ipotizza che il parto sia avvenuto il 29 febbraio 2016 per cui l’indennità post partum spetta alla madre autonoma dal 29 febbraio 2016 al 29 maggio 2016 (giorno del parto + 3 mesi post partum).

In data 29 febbraio 2016 (giorno del parto indennizzato alla madre) viene accertata la grave infermità della madre, pertanto il padre autonomo può fruire dell’indennità di paternità dal giorno successivo al parto, ossia dal 1° marzo 2016 e fino al 29 maggio 2016 (data di fine del periodo post partum previsto per la madre lavoratrice autonoma ex art. 68 T.U.).

Decorrenza dell’indennità di paternità

Decorrenza dell’indennità di paternità

Posto che la riforma è entrata in vigore il 25 giugno 2015, l’indennità di paternità è riconoscibile in relazione agli eventi (morte o grave infermità della madre dipendente o autonoma, abbandono, affidamento esclusivo del figlio) che si sono verificati dal 25 giugno 2015 in poi (esempio 3).

Tuttavia, nel periodo transitorio, se l’evento  si è verificato in data anteriore al 25 giugno 2015, l’indennità è riconoscibile per gli eventuali periodi dal 25 giugno in poi (esempio 4).

Se la data dell’evento (morte, grave infermità, ecc.) coincide con la data del parto quest’ultima non è indennizzata al padre, ma eventualmente alla madre avente diritto,  in quanto, come detto, la data del parto è a sé stante rispetto ai 3 mesi post partum.

Esempio 3 (evento in vigenza della nuova normativa)

Si ipotizza che il parto sia avvenuto il 26 giugno 2015. Se la madre è autonoma, l’indennità post partum spetta dal 26 giugno 2015 al 26 settembre 2015 (data del parto + 3 mesi post partum).

Se il figlio è riconosciuto solo dal padre lavoratore autonomo in data 26 giugno 2015, questi in presenza dei requisiti di legge, può fruire dell’indennità di paternità dal 27 giugno 2015 al 26 settembre 2015 (ossia per tutti i 3 mesi post partum che sarebbero spettati alla madre autonoma ex art. 68 T.U., ad eccezione del giorno del parto che può essere indennizzato solo alla madre).

Esempio 4 (periodo transitorio):

Si ipotizza che il parto sia avvenuto il 1° giugno 2015 (prematuramente rispetto alla data presunta) e che il congedo post partum spettante alla madre lavoratrice dipendente vada dal 1° giugno al 27 settembre 2015 (in ragione di parto avvenuto prematuramente rispetto alla data presunta). Se il figlio viene affidato esclusivamente al padre in data 20 giugno 2015 (ossia in data antecedente al 25 giugno 2015)

il padre autonomo, in presenza dei requisiti di legge, può fruire dell’indennità di paternità dal 25 giugno 2015 al 27 settembre 2015 (cioè dalla data di entrata in vigore della riforma alla data di fine del congedo post partum che sarebbe spettato alla madre).

Requisiti e misura dell’indennità

Requisiti e misura dell’indennità

L’indennità di paternità, per i periodi sopra specificati, è riconosciuta alle stesse condizioni e nella stessa misura prevista per l’indennità di maternità in favore delle madri lavoratrici autonome, a prescindere dalla verifica della sussistenza o meno del diritto delle stesse all’indennità di maternità.

In ogni caso, in ordine ai requisiti, occorre verificare che il padre autonomo, durante il periodo di indennità di paternità:

  • sia iscritto ad una delle Gestioni INPS per i lavoratori autonomi (Artigiani, Esercenti attività commerciali, Coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni) oppure, nel caso si tratti di pescatori autonomi, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (vedi da ultimo la circolare Inps 24 del 9 febbraio 2016)

L’iscrizione, come noto, può avvenire anche in data successiva all’inizio dell’attività. Quindi:

  • se l’iscrizione è effettuata nei termini di legge (30 giorni dall’inizio dell’attività per artigiani e commercianti e 90 giorni per gli autonomi del settore agricolo):
    • l’indennità di paternità è corrisposta dal momento in cui si è verificato l’evento che ha fatto sorgere il diritto all’indennità di paternità (morte della madre, grave infermità, ecc.), se l’attività è antecedente all’evento stesso;
    • dalla data di inizio dell’attività, se questa è iniziata dopo l’evento (morte, grave infermità, ecc..);
  • se l’iscrizione è effettuata oltre i predetti termini di legge:
    • l’indennità spetta, eventualmente, solo per i giorni successivi alla data di iscrizione.
  •     sia in regola col versamento dei contributi per il periodo indennizzabile a titolo di paternità.

La misura dell’indennità di paternità è calcolata in base alle stesse regole previste per l’indennità di maternità ed è pari quindi all’80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell’attività autonoma svolta.

Ai sensi dell’art. 68 T.U. maternità/paternità, l’indennità di paternità:

  • per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali è pari all’80% del limite minimo di retribuzione giornaliera fissata, rispettivamente per gli impiegati dell’artigianato e del commercio con riferimento all’anno in cui inizia l’indennità di paternità;
  • in caso di lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni e  mezzadri, imprenditori agricoli) l’indennità è pari all'80% del limite minimo di retribuzione per la qualifica di operai dell’agricoltura con riferimento all'anno precedente il parto (o l’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione o affidamento);
  • in caso di pescatori, l’indennità è pari all’80% del salario giornaliero convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa  di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, fissato per l’anno in cui inizia l’indennità di paternità.

I minimali in questione sono annualmente rivalutati (vedi, da ultimo, la circolare INPS n. 51 del 17 marzo 2016, punto A, par. 6).

Modalità di presentazione della domanda di indennità e pagamento

Modalità di presentazione della domanda di indennità e pagamento

L’indennità di paternità è riconosciuta a domanda dell’interessato. La prestazione è soggetta al termine prescrizionale di un anno, previsto di regola per le prestazioni previdenziali di maternità e paternità, decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.

Il padre lavoratore autonomo presenta la domanda di indennità di paternità alla Struttura Inps di competenza in modalità cartacea; a tale fine è utilizzabile il modello SR01 (domanda di indennità maternità/paternità), appositamente aggiornato e disponibile sul sito istituzionale, nella sezione modulistica.

La domanda è inoltrata all’INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello).

Entro il prossimo mese di settembre sarà data comunicazione dell'avvenuto aggiornamento delle applicazioni per l'acquisizione delle domande per via telematica. Successivamente all’aggiornamento dell'applicazione, la domanda di paternità, anche per i casi in argomento, dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali (WEB, Contact center multicanale o Patronati).

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