Eureka Previdenza

Indennità di maternità

Lavoratrici e lavoratori autonomi

Ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità

(circ.1/2022)

L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), introduce una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità. Nello specifico dispone che “alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.

Indennità di maternità

Lavoratrici e lavoratori autonomi

Ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità

(circ.1/2022)

L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), introduce una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità. Nello specifico dispone che “alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.

Platea dei destinatari

Platea dei destinatari
Il menzionato articolo 1, comma 239, della legge n. 234/2021 si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:

  • lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’articolo 64 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151);
  • lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (cfr. il capo XI del D.lgs n. 151/2001);
  • libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).

La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo citato, subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente (cfr. gli artt. 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del D.lgs n. 151/2001, e l’articolo 3 del D.M. 4.4.2002).

Requisiti per l’accesso agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità

2.2 Requisiti per l’accesso agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità

Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.

Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il reddito è quello fiscalmente dichiarato.

Periodo indennizzabile

2.3 Periodo indennizzabile

2.3.1 Lavoratrici e lavoratori autonomi

Alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi, di cui al capo XI del D.lgs n. 151/2001 - che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge - può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto) di cui all’articolo 66 del medesimo D.lgs n. 151/2001.

Si rammenta che per la fruizione delle tutele della maternità/paternità di questa particolare tipologia di lavoratrici e lavoratori è necessaria la regolarità contributiva dei suddetti periodi (infatti, per il riconoscimento della indennità sono necessari il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e la regolare copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità). In tal senso quindi, anche per la novità introdotta dalla legge di Bilancio relativa agli ulteriori 3 mesi di indennità, deve sussistere il predetto requisito riferito a tutto il periodo complessivo richiesto, comprensivo sia dei periodi relativi ai primi 5 mesi sia dei periodi relativi agli ulteriori 3 mesi.

In caso di indennizzo degli ulteriori 3 mesi di cui trattasi, il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome - pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore – potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità.

2.3.2 Lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata

    Alle libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata - che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge - può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

    ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del D.lgs n. 151/2001);

    ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;

    ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;

    ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum(art. 16, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 151/2001).

Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità/paternità.

La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.

B. Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata - che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge - può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

  • ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi o rinviati ai sensi dell’art. 16-bis del D.lgs n. 151/2001);
  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
  • ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata;
  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum (art. 16, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 151/2001).

Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità.

La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.

Periodo transitorio

2.4 Periodo transitorio

In conseguenza della novella legislativa sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 234/2021).

Sono altresì indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati, secondo i medesimi presupposti, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge.

Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.

Domanda

2.5 Domanda

  • La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
    • tramite il portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
    • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
    • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Con successivo messaggio, saranno fornite indicazioni sul rilascio delle implementazioni della domanda telematica secondo le novità legislative entrate in vigore a inizio anno.

 

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