Eureka Previdenza

Indennità di maternità

Lavoratrici autonome e lavoratori autonomi

Maternità in caso di adozione e affidamento

(circ.128/2016)

Per effetto del d.lgs. 80/2015, le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, hanno diritto all’indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti dall’art. 26 del T.U.(comma 2 dell’art. 67 T.U. riformulato).

Si rammenta che, prima della riforma, le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, avevano diritto all’indennità di maternità per i 3 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, a condizione che  il minore non avesse superato i 6 anni di età, oppure i 18 anni in caso di adozione internazionale. Le istruzioni erano contenute nel par. 1 della circolare n. 136 del 26 luglio 2002.

Indennità di maternità

Lavoratrici autonome e lavoratori autonomi

Maternità in caso di adozione e affidamento

(circ.128/2016)

Per effetto del d.lgs. 80/2015, le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, hanno diritto all’indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti dall’art. 26 del T.U.(comma 2 dell’art. 67 T.U. riformulato).

Si rammenta che, prima della riforma, le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, avevano diritto all’indennità di maternità per i 3 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, a condizione che  il minore non avesse superato i 6 anni di età, oppure i 18 anni in caso di adozione internazionale. Le istruzioni erano contenute nel par. 1 della circolare n. 136 del 26 luglio 2002.

Nuova durata del congedo

Nuova durata del congedo

Con la riformulazione del comma 2 dell’art. 67 T.U., il diritto all’indennità in caso di adozione o affidamento spetta alle lavoratrici autonome per un periodo di 5 mesi, a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento, secondo le modalità già previste per le lavoratrici dipendenti (circolare Inps 16 del 4 febbraio 2008):

  • in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale, l’indennità spetta per i primi 5 mesi successivi  all'effettivo  ingresso  del minore nella famiglia della lavoratrice;
  • in caso di  adozione  o affidamento preadottivo internazionale, l’indennità può essere richiesta anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il  periodo di permanenza all'estero per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla  procedura  adottiva. In tale caso, l'ente autorizzato a curare la procedura di adozione è chiamato a certificare la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice. Tale certificazione va allegata alla domanda di indennità da presentare all’INPS ai fini del pagamento diretto della prestazione. L’indennità per l’eventuale periodo residuo va fruita, comunque, entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
  • nel caso di affidamento non preadottivo di minore, l’indennità può essere fruita per periodi compresi nei cinque mesi dall'affidamento, per un  periodo  massimo  di  3 mesi.

Analogamente a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, l’indennità spetta anche nel caso in cui, dopo l’adozione/affidamento, il minore, durante il congedo, raggiunga la maggiore età.

I periodi sopra detti sono indennizzabili alle consuete condizioni.

Verifica dei requisiti

Verifica dei requisiti

Occorre quindi verificare che la lavoratrice, durante il periodo di maternità richiesto:

  • risulti iscritta ad una delle Gestioni INPS dei lavoratori autonomi (Artigiani, Esercenti attività commerciali, Coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni) oppure, in caso di pescatrici, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (vedi da ultimo la circolare Inps 24 del 9 febbraio 2016)
  • sia in regola con i versamenti contributivi a copertura dei periodi indennizzabili.

Si rammenta che, anche per gli eventi in esame, non sussiste l’obbligo di astensione dall’attività autonoma ai fini dell’indennità di maternità.

Decorrenza dei nuovi periodi

Decorrenza dei nuovi periodi

La riforma in esame trova applicazione per gli ingressi in famiglia (in caso di adozione/affidamento nazionale) o in Italia (in caso di adozione internazionale) verificatisi dal 25 giugno 2015 in poi.

Nel periodo transitorio, per gli ingressi avvenuti anteriormente al 25 giugno e relativamente ai quali, sempre con riferimento a tale data, non sia decorso l’arco temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore, la lavoratrice può presentare domanda di indennità per avere il trattamento economico secondo i periodi e alle condizioni previste dalla riforma.

In particolare, entro il predetto limite di 5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia:

  • la lavoratrice che, in base alla precedente disciplina, aveva chiesto 3 mesi di indennità, può chiedere il trattamento economico anche per gli ulteriori 2 mesi, a prescindere dall’età del minore;
  • la lavoratrice che, in ragione del superamento dei limiti di età del minore previsti dalla precedente normativa (6 anni), non aveva fruito dell’indennità, potrà richiedere l’indennità in questione per i periodi previsti dalla riforma.

Le domande per accedere all’indennità durante il periodo transitorio si presentano secondo le modalità indicate al successivo punto 2.3.

Si precisa che la  nuova disciplina non può trovare applicazione per gli ingressi in famiglia o in Italia antecedenti al 25 giugno 2015 e per i quali, a tale data, risulta decorso l’arco temporale di 5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Tali eventi, pertanto, rimangono disciplinati sulla base della disciplina previgente alla riforma, anche se la domanda di indennità è stata presentata in data successiva al 25 giugno 2015.

Indennità di paternità per lavoratori autonomi adottivi o affidatari

Indennità di paternità per lavoratori autonomi adottivi o affidatari

Anche nel caso di adozione e affidamento, nei predetti limiti previsti per le lavoratrici autonome, i padri lavoratori autonomi possono beneficiare dell’indennità giornaliera di cui all’art. 66 T.U., per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma), in caso di morte o grave infermità della stessa, di abbandono del minore o di affidamento esclusivo del bambino al padre. Non è prevista invece la possibilità di rinuncia all’indennità da parte della madre, lavoratrice dipendente o autonoma, a favore del padre autonomo.

L’indennità è riconoscibile in presenza dei requisiti e nella misura specificati al precedente punto 1.2.

Modalità di presentazione della domanda di indennità e pagamento

Modalità di presentazione della domanda di indennità e pagamento

Le applicazioni per l'acquisizione delle domande per via telematica sono state aggiornate per consentire l’acquisizione:

  • in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale di un periodo fino a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore;
  • in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’inserimento di periodi precedenti l'ingresso del minore in Italia.

Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, la domanda di maternità dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali (WEB, Contact center multicanale o Patronati).

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