Eureka Previdenza

Indennità di maternità/paternità

Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata

A chi spetta 

Circ. 137/2007 punto 1- msg 7040/2008
Il D.M. 12.07.2007 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 247 del 23.10.2007 ed entrato in vigore in data 7.11.2007, ha previsto l’estensione dell'astensione obbligatoria, in favore delle:

  1. lavoratrici a progetto e categorie assimilate (collaboratrici coordinate e continuative con Proroga della durata del rapporto di lavoro. Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attivita' lavorativa nei periodi di astensione, hanno diritto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale.);
  2. associate in partecipazione;
  3. libere professioniste iscritte alla gestione separata;
  4. lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali (prestazioni di durata inferiore a 30 gg nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5000 euro con lo stesso committente);
  5. lavoratrici riconducibili alle categorie "tipiche" (amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica);
  6. lavoratrici titolari di rapporti di "lavoro autonomo occasionale" di cui all'art. 2222 c.c.;
  7. venditori "porta a porta"

Il decreto D.M. 12.07.2007 è estensione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 22 del D.Lgs 151/2001. Il D.M. 12.07.2007 sostituisce il precedente D.M. 04.04.2002, pubblicato sulla G.U. n° 136 del 12.06.2002, ed entrato in vigore in pari data.

Indennità di maternità/paternità

Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata

A chi spetta 

Circ. 137/2007 punto 1- msg 7040/2008
Il D.M. 12.07.2007 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 247 del 23.10.2007 ed entrato in vigore in data 7.11.2007, ha previsto l’estensione dell'astensione obbligatoria, in favore delle:

  1. lavoratrici a progetto e categorie assimilate (collaboratrici coordinate e continuative con Proroga della durata del rapporto di lavoro. Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attivita' lavorativa nei periodi di astensione, hanno diritto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale.);
  2. associate in partecipazione;
  3. libere professioniste iscritte alla gestione separata;
  4. lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali (prestazioni di durata inferiore a 30 gg nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5000 euro con lo stesso committente);
  5. lavoratrici riconducibili alle categorie "tipiche" (amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica);
  6. lavoratrici titolari di rapporti di "lavoro autonomo occasionale" di cui all'art. 2222 c.c.;
  7. venditori "porta a porta"

Il decreto D.M. 12.07.2007 è estensione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 22 del D.Lgs 151/2001. Il D.M. 12.07.2007 sostituisce il precedente D.M. 04.04.2002, pubblicato sulla G.U. n° 136 del 12.06.2002, ed entrato in vigore in pari data.

Non spetta

NON SPETTA
Ai lavoratori che versano nella gestione separata l'indennità non spetta:

  1. se iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  2. se pensionati

Per aver diritto alla tutela della maternità i lavoratori iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento della contribuzione maggiorata dello 0,50 per cento che dal 7.11.2007, a seguito dell'aliquota aggiuntiva dello 0,22, è divenuta dello 0,72% e, come già detto, non dovranno risultare iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né essere pensionati.

Il beneficio spetta in qualità di lavoratori parasubordinati Circ. 47/1999:
alle madri naturali;
alle madri o padri (nel caso in cui la madre non ne faccia richiesta) adottanti o affidatari dalla data di effettivo ingresso del minore in famiglia ;
ai padri (solo in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio nonché di esclusivo affidamento del bambino al padre).

N.B.: le indennità sostituiscono il precedente assegno di parto (Circ. 138/2002).

Tali lavoratrici dal 7.11.2007, dovranno corredare la domanda di maternità del certificato medico di gravidanza attestante la data presunta del partoda presentare in busta chiusa prima dell’inizio del congedo. Circ. 137/2007 punto 1.

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