Eureka Previdenza

Indennità di maternità/paternità

Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata

Il calcolo dell'indennità, la durata, la decorrenza e la misura della prestazione

IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ (Circ. 93/2003)

  1. Anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi
    Liberi professionisti (esempio 1.1 Circ. 93/2003)
    Collaboratori coordinati e continuativi (esempio 1.2 Circ. 93/2003)
  2. Anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi
    Liberi professionisti (esempio 2.1 Circ. 93/2003)
    Collaboratori coordinati e continuativi (esempio 2.2 Circ. 93/2003)
  3. Iscrizione antecedente alla percezione del reddito
    Liberi professionisti (esempio punto 3 Circ. 93/2003)
    Collaboratori coordinati e continuativi (esempio punto 3 Circ. 93/2003)
  4. Emolumenti arretrati (esempio punto 4 Circ. 93/2003)
  5. Cambio di posizione nel corso del periodo di riferimento (esempio punto 5 Circ. 93/2003)

Indennità di maternità/paternità

Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata

Il calcolo dell'indennità, la durata, la decorrenza e la misura della prestazione

IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ (Circ. 93/2003)

  1. Anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi
    Liberi professionisti (esempio 1.1 Circ. 93/2003)
    Collaboratori coordinati e continuativi (esempio 1.2 Circ. 93/2003)
  2. Anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi
    Liberi professionisti (esempio 2.1 Circ. 93/2003)
    Collaboratori coordinati e continuativi (esempio 2.2 Circ. 93/2003)
  3. Iscrizione antecedente alla percezione del reddito
    Liberi professionisti (esempio punto 3 Circ. 93/2003)
    Collaboratori coordinati e continuativi (esempio punto 3 Circ. 93/2003)
  4. Emolumenti arretrati (esempio punto 4 Circ. 93/2003)
  5. Cambio di posizione nel corso del periodo di riferimento (esempio punto 5 Circ. 93/2003)

IL CALCOLO DEL REDDITO MEDIO GIORNALIERO

IL CALCOLO DEL REDDITO MEDIO GIORNALIERO (Circ. 93/2003)

I redditi ai quali si fa riferimento sono sempre e soltanto quelli utili ai fini contributivi nei limiti annui del minimale e del massimale (minimale di reddito 2010 = €. 14.334,00; massimale di reddito 2010 = €. 91.507,00).

Pertanto, nel caso di conseguimento di un reddito annuo superiore al massimale l’indennità di maternità deve essere calcolata senza tener conto dei redditi eccedenti il massimale

Per il calcolo dei mesi per i quali deve essere diviso il reddito (in caso di attività libero-professionale) vanno considerati i mesi "solari " interi.

Per calcolare il numero dei giorni per i quali deve essere diviso il reddito totale (sia per l’attività libero-professionale sia per l’attività di collaborazione coordinata e continuativa) devono essere considerati i giorni di calendario (365 gg. o meno di 365 ma sempre rapportati a mesi interi a seconda che l’anzianità assicurativa sia pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore).

IL PERIODO DI RIFERIMENTO DEL REDDITO (Circ. 93/2003)

Il periodo di riferimento del reddito:

  • interessa 2 anni solari, nella maggior parte dei casi;
  • interessa solo 1 anno solare nel caso in cui il parto avvenga nel mese di marzo ovvero quando l’ingresso in famiglia del minore, adottato o affidato, avvenga nel mese di gennaio;
  • va posto in relazione anche alla presenza dell’ anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi

ovvero inferiore a 12 mesi:

  • coincide con i 12 mesi "solari" precedenti l’inizio del periodo indennizzabile quando l’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi;
  • coincide con i mesi di anzianità assicurativa nel caso in cui l’anzianità assicurativa è inferiore a 12 mesi.

L’ANZIANITÀ ASSICURATIVA (Circ. 93/2003)

L’anzianità assicurativa decorre dalla data di iscrizione alla Gestione Separata dei lavoratori autonomi ovvero, in mancanza di iscrizione, dal 1° versamento contributivo.

Si precisa che l’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore a 12 mesi quando l’iscrizione risulta effettuata da 12 o più mesi ovvero da meno di 12 mesi rispetto al mese di inizio del periodo indennizzabile.

La durata

LA DURATA

Ai lavoratori parasubordinati si estende la disciplina dei lavoratori subordinati Circ. 137/2007 sussistendo anche per loro l’obbligo dell’astensione dal lavoro avranno , pertanto, diritto alla indennità prendendo a riferimento la data presunta del parto per i periodi di:

  • 2 mesi precedenti la data presunta del parto, “ante partum” (la data presunta del parto, non sarà inclusa nell’ante partum msg 22911 del 20.09.2007)
  • periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto;
  • post partum (3 mesi dal giorno successivo al parto)
  • interdizione anticipata e prorogata per le collaboratrici a progetto, coordinate e continuative e per le associate in partecipazione, nei confronti invece delle libere professioniste che versano nella gestione l’interdizione, sia anticipata che prorogata, è riconoscibile nella sola ipotesi di “gravi complicanze nella gestazione o pregresse forme morbose".
  • parto prematuro per un massimo di 5 mesi – 3 post partum + massimo 2 mesi ante partum fruibili dopo il post partum senza ripresa lavoro;
  • flessibilità (massimo 1 mese ante partum + 4 mesi post partum)

Qualora la domanda non sia corredata del certificato medico di gravidanza attestante la data presunta del parto, il periodo indennizzabile a titolo di maternità sarà determinato prendendo a riferimento la data effettiva del parto (due mesi precedenti la data effettiva del parto e ai 3 mesi successivi alla data stessa = 5 mesi e 1 giorno) Circ. 137/2007
La durata dell'indennità di paternità
Spetta al lavoratore parasubordinato per i 3 mesi successivi la data del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice.

Indennità di maternità e adozione

  • nel caso di adozione o affidamento nazionale, l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i sei anni di età;Circ. 137/2007 
  • nel caso di adozione o affidamento internazionale, l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore anche se lo stesso, al momento dell'adozione o dell'affidamento, abbia superato i sei anni di età, fino al compimento della maggiore età;Circ. 137/2007


Quanto detto trova applicazione anche nei casi in cui, al momento dell’ingresso in famiglia, il minore si trovi in affidamento preadottivo.
N.B.: L’ indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

Pertanto, in caso di ricovero ospedaliero (anche per motivi non correlati alla gravidanza) l’indennità di malattia non spetta durante i periodi di maternità indennizzabili se non per l’eventuale degenza non ricompresa nel trattamento di maternità.

La misura della prestazione

LA MISURA

È pari all’80% del reddito medio giornaliero moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.

IL REDDITO MEDIO (Circ. 93/2003) (Circ. 137/2007)

Ai fini del computo delle indennità (indennità di maternità, di adozione o affidamento e di paternità) il reddito annuo da prendere a riferimento è quello utile ai fini contributivi nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (2 mesi precedenti la data presunta del parto);

  • per i collaboratori coordinati e continuativi:
    1. il reddito effettivamente percepito;
  • per i liberi professionisti:
    1. il reddito annuale risultante dalla denuncia dei redditi derivanti da attività libero-professionali:

La decorrenza della tutela

LA DECORRENZA DELLA TUTELA (Circ. 47/1999) - (Circ. 138/2002) - (Circ. 137/2007)

L’indennità decorre ed è riconoscibile a partire dal 1.1.1998 (la decorrenza dell’indennità si riferisce ai parti intervenuti da tale data anche se i 2 mesi, o parte di essi, antecedenti la data del parto si collocano nel 1997) l’ultima tutela il D.M. 12.07.2007 entrato in vigore il 7.11.2007 (Circ. 137/2007) estende alle lavoratrici che versano nella gestione separata, l’obbligo di astensione dal lavoro.

Nel caso di adozione o affidamento di bambini di età non superiore ai 6 anni, il diritto ha efficacia per gli ingressi in famiglia intervenuti a decorrere dal1.1.1998. (Circ. 97/2001)

Per i minori, dati in adozione o affidamento preadottivo internazionale, il diritto ha efficacia per gli ingressi in Italia intervenuti a decorrere dal 1.5.2000 (Circ. 97/2001).

Nel caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio nonché di esclusivo affidamento del bambino al padre l’indennità spetta al padre lavoratore parasubordinato per le situazioni che si sono verificate dal 1° gennaio 1998.

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