Eureka Previdenza

Assistenza ai diversabili

Congedo straordinario

Compatibilità del congedo con altri permessi

(circ. 64/2001 punto 7) (msg.3114/2018)

La legge finanziaria prevede esplicitamente che "durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all’art.33 della legge 104/92". 

  • non è possibile fruire del congedo straordinario e dei permessi art. 33 legge 104/92, per lo stesso disabile nelle stesse giornate,i due benefici possono essere percepiti nello stesso mese ma in giornate diverse circ.n. 53/2008;
  • quando nello stesso mese si stà fruendo dei permessi retribuiti L. 104/92
  • il verificarsi per lo stesso soggetto di altri eventi che potrebbero giustificare l'astensione dal lavoro durante la fruizione del congedo, non determina interruzione del congedo stesso (circ. 64/2001 punto 7);
  • gli eventi di malattia certificata e maternità consentono l’interruzione del congedo straordinario solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione dal lavoro (circ. 64/2001 punto 7);
  • il congedo parentale (astensione facoltativa) e il congedo per la malattia del medesimo figlio handicappato nello stesso periodo, da parte dell’altro genitore, è cumulabile con il congedo straordinario msg. n. 22912 del 20.09.2007;
  • i giorni di permesso ex legge 104/92 e i congedi per la malattia del medesimo figlio non possono essere fruiti contemporaneamente all’astensione facoltativa da parte dello stesso genitore nella stessa giornata;
  • è possibile godere contemporaneamente da parte di un genitore dell’astensione facoltativa e da parte dell’altro dei permessi ex legge 104/92.

Assistenza ai diversabili

Congedo straordinario

Compatibilità del congedo con altri permessi

(circ. 64/2001 punto 7) (msg.3114/2018)

La legge finanziaria prevede esplicitamente che "durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all’art.33 della legge 104/92". 

  • non è possibile fruire del congedo straordinario e dei permessi art. 33 legge 104/92, per lo stesso disabile nelle stesse giornate,i due benefici possono essere percepiti nello stesso mese ma in giornate diverse circ.n. 53/2008;
  • quando nello stesso mese si stà fruendo dei permessi retribuiti L. 104/92
  • il verificarsi per lo stesso soggetto di altri eventi che potrebbero giustificare l'astensione dal lavoro durante la fruizione del congedo, non determina interruzione del congedo stesso (circ. 64/2001 punto 7);
  • gli eventi di malattia certificata e maternità consentono l’interruzione del congedo straordinario solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione dal lavoro (circ. 64/2001 punto 7);
  • il congedo parentale (astensione facoltativa) e il congedo per la malattia del medesimo figlio handicappato nello stesso periodo, da parte dell’altro genitore, è cumulabile con il congedo straordinario msg. n. 22912 del 20.09.2007;
  • i giorni di permesso ex legge 104/92 e i congedi per la malattia del medesimo figlio non possono essere fruiti contemporaneamente all’astensione facoltativa da parte dello stesso genitore nella stessa giornata;
  • è possibile godere contemporaneamente da parte di un genitore dell’astensione facoltativa e da parte dell’altro dei permessi ex legge 104/92.

Chiarimenti del messaggio 3114/2018

Come già evidenziato nella circ.n. 53/2008, è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).

Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.

Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.

La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese (cfr. la circolare n. 155/2010, par. 2.2).

Congedo e CIG

Congedo straordinario in corso di Cassa Integrazione Guadagni(CIG)
msg. n. 027168 del 25.11.2009

• se il lavoratore è già in sospensione totale dal rapporto di lavoro, non può presentare richiesta di congedo straordinario in quanto già assente dal lavoro ad altro titolo;
• se la domanda di congedo straordinario è presentata durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento della CIG, il lavoratore percepirà il trattamento di CIG per le ore di riduzione dell’attività lavorativa e l’indennità per congedo straordinario per le restanti ore in relazione alla prestazione lavorativa svolta.
• se il lavoratore è già in congedo straordinario ,richiesto prima che l’azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendenti in CIG, sia ridotta che a zero ore, verrà indennizzato il congedo straordinario .
N.B.: La fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro.

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