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Certificazione provvisoria
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Compatibilità del congedo con altri permessi
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Comprovazione dello stato di inabilità totale
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Concessione agli uniti civilmente
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Concetto di convivenza
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Congedo straordinario
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Congedo straordinario nei sessanta giorni precedenti il parto
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Coniuge convivente
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Continuità dell'assistenza
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Contribuzione figurativa
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Criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario
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Criteri di concedibilità
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Decorrenza
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Domanda e documentazione
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Durata della prestazione
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Esclusività dell'assistenza
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Estensione del diritto al congedo straordinario ai figli del disabile in situazione di gravità non conviventi al momento della presentazione della domanda di congedo
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Figlio convivente
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Fratelli o sorelle
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Frazionabilità
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Genitori naturali, adottivi o affidatatri
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Misura della prestazione
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Modalità di corresponsione dell'indennità
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Parente o affine entro il terzo grado convivente
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Prescrizione
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Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
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Soggetti ai quali non spetta
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Soggetti aventi diritto
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Unioni civili
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Congedo straordinario
Soggetti aventi diritto
Unioni civili
(circ.38/2017)
Il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’art.3, c. 3, della legge 104/92, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado.
Alla luce di quanto disposto dalla legge n.76/2016, il congedo in argomento può essere fruito dalla parte di un unione civile che assiste l’altra parte dell’unione.
Al riguardo si evidenzia che l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del beneficio in parola.