Eureka Previdenza

Assistenza ai diversabili

Congedo straordinario

Comprovazione dello stato di inabilità assoluta 

(circ. 107/2005)

Con la sentenza in argomento, pubblicata sulla G.U., 1 Serie Speciale, corte Costituzionale, n. 25 del 22.6.2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001, “nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di handicap grave perché totalmente inabili” (si intende in maniera permanente salvo revisioni del giudizio).
Secondo il dispositivo della sentenza, è perciò ora possibile, in caso di totale inabilità di entrambi i genitori o di un solo genitore (se l’altro è deceduto) di figli in condizioni di handicap grave, riconoscere il congedo di cui trattasi a fratelli o sorelle conviventi con il soggetto gravemente disabile. In proposito restano ferme le restanti disposizioni emanate in materia relative ai fratelli o sorelle in caso di diritto al congedo stesso per le ipotesi di morte di entrambi i genitori.

Lo stato di totale inabilità dovrà essere comprovato da documentazione (riconoscimento di invalidità civile, di rendite INAIL, di pensioni di invalidità INPS o analoghe provvidenze comunque denominate, da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale)

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