LA NORMA E' STATA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE (circ.178/2016)
Con la sentenza n. 174 del 15 giugno 2016, pubblicata il 20 luglio 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ articolo 18, comma 5, del decreto legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 secondo il quale “Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995”.
Con la predetta sentenza la Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della norma in argomento in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.
La suprema Corte ha rilevato che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di uguaglianza, ragionevolezza, nonché il principio di solidarietà che è alla base del trattamento pensionistico in esame.
Per effetto della sentenza n. 174 del 2016, l’articolo 18, comma 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111, cessa di trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione senza travolgere le situazioni giuridiche divenute irrevocabili.
Domande di pensione ai superstiti giacenti e di nuova presentazione.
Le domande di pensione presentate dai coniugi superstiti non ancora definite, nonché, quelle di nuova presentazione devono essere esaminate in base ai criteri dettati dall’articolo 22, comma 2, della legge 21 luglio 1965.
Pertanto, la quota di pensione di reversibilità o indiretta spettante al solo coniuge superstite è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato, senza la riduzione di cui al citato articolo 18, comma 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111.
Pensioni ai superstiti liquidate prima della sentenza n. 174 del 2016.
I trattamenti pensionistici ai superstiti già liquidati secondo i criteri dettati dall’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 sono ricostituiti d’ufficio dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa.
I relativi ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa, salvo che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. In tal caso, i ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza.
I ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati sulla base dei criteri innanzi esposti.
Del pari devono essere definite le controversie giudiziarie in corso per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere.
Pensioni ai superstiti eliminate.
I trattamenti pensionistici ai superstiti liquidati secondo i criteri dettati articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 che risultino eliminati sono rideterminati a domanda degli aventi diritto nei limiti della prescrizione.
Disposizioni procedurali
Le procedure di calcolo sono state aggiornate coerentemente con le indicazioni sopra fornite.
Pertanto, in fase di prima liquidazione, la riduzione non verrà più applicata.
Per le pensioni per le quali la riduzione è operante, la procedura di ricostituzione provvede a ripristinare l’importo lordo spettante in misura intera.
Le posizioni interessate vengono comunque ricostituite a livello centrale.
Coniuge con differenza di età superiore a 20 anni con matrimonio contratto dopo il 70° anno di età del dante causa (circ.84/2012)
L'articolo 18, comma 5, del decreto legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione sulle pensioni ai superstiti dell’aliquota percentuale della pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell’assicurato o pensionato deceduto iscritto nell’ambito del regime generale dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni.
Detta riduzione è del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata (v. allegato 3).
La norma prevede che la decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.
Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995.
Per quanto concerne le pensioni da liquidare in regime di totalizzazione e in regime di cumulo di periodi assicurativi, allo stato attuale, dovranno essere liquidate in via provvisoria. Al riguardo si fa riserva di comunicazioni.
Campo di applicazione
La disposizione in esame opera per i decessi intervenuti a decorrere dal 1° dicembre 2011.
Preliminarmente, si rammenta che la quota di reversibilità e/o indiretta spettante al coniuge superstite è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato (articolo 22, comma 2, della legge 21 luglio 1965, v. allegato 2).
Pertanto, le Direzioni territoriali in sede di esame di domande di pensione ai superstiti indirette o di reversibilità, per i decessi intervenuti a decorrere dal mese di dicembre 2011, presentate da coniugi superstiti avranno cura di verificare, al fine di valutare se il coniuge superstite ha diritto all’aliquota di spettanza pari al 60%, che:
- il dante causa non abbia contratto il matrimonio in età superiore a 70 anni;
- tra i coniugi non intercorra una differenza di età anagrafica superiore a 20 anni;
- il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni.
Qualora il matrimonio sia stato contratto per un periodo inferiore a 10 anni, in base all’articolo 18, comma 5, del decreto legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, la quota del 60% spettante al coniuge superstite, rispetto alla disciplina generale, dovrà essere ridotta del 10% in ragione di ogni anno mancante a 10 anni. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.
Si precisa che il diritto alla pensione ai superstiti non viene meno anche se detto trattamento è erogato in forma ridotta
Destinatari
Destinatari della normativa richiamata sono il coniuge, il coniuge separato legalmente o divorziato, titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della legge 898/1979, superstiti, di assicurato o pensionato deceduto a decorrere dal dicembre 2011.