Eureka Previdenza

Rendita vitalizia CD/CM

Figli minori

(circ.36/2003)

Sulla base delle esperienze maturate nel primo periodo di applicazione della norma, particolare attenzione viene dedicata alle numerose variabili, con riferimento alla presenza del figlio minore nel nucleo aziendale, che hanno formato oggetto di diversi quesiti e che in sostanza si ricollegano a tre differenti tipologie di situazioni:

  1. minore “collaboratore unità attiva” senza giornate accreditate in quanto non attribuite o attribuite in misura ridotta;
  2. minore iscritto negli elenchi come “unità a carico”;
  3. minore non iscritto.

Rendita vitalizia CD/CM

Figli minori

(circ.36/2003)

Sulla base delle esperienze maturate nel primo periodo di applicazione della norma, particolare attenzione viene dedicata alle numerose variabili, con riferimento alla presenza del figlio minore nel nucleo aziendale, che hanno formato oggetto di diversi quesiti e che in sostanza si ricollegano a tre differenti tipologie di situazioni:

  1. minore “collaboratore unità attiva” senza giornate accreditate in quanto non attribuite o attribuite in misura ridotta;
  2. minore iscritto negli elenchi come “unità a carico”;
  3. minore non iscritto.

Minore collaboratore unità attiva

Nella prima ipotesi, che si colloca temporalmente negli anni 1957/1961, si conferma che il richiedente fa valere il titolo di “status professionale” riferito all’attività esercitata e lo “status familiare”, costituito dalla posizione di parentela ed affinità con il titolare dell’impresa. Al riguardo nulla osta all’accoglimento della domanda, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa in vigore.

Minore unità a carico

Parimenti l’ipotesi di minore iscritto negli elenchi come unità a carico fa riferimento a situazioni che si ricollegano al quinquennio 1957/1961, tuttavia, necessita di elementi probatori dello “status professionale”. Ad integrazione delle direttive impartite al punto 2 della circolare n. 36/2003 si precisa che la posizione di figlio minore “a carico” risultante dai modelli CD4 non costituisce a priori una obiettiva motivazione di reiezione della domanda. A tale proposito la predetta motivazione prevista dalla procedura  3 Erre “Risulta l’iscrizione negli elenchi di categoria quale unità a carico e non quale unità attiva per il periodo…” non deve essere più utilizzata.
Nella fattispecie, infatti, qualora i riscontri istruttori dovessero risultare negativi, dovrà essere notificata all’interessato la motivazione del mancato accoglimento della domanda che, per la circostanza, è costituita dal fatto che non è stato dimostrato con documentazione certa l’effettivo svolgimento di un rapporto di collaborazione nell’ambito del nucleo.

Minore non iscritto

La particolare posizione del minore non iscritto negli elenchi in qualità di unità attiva o unità a carico richiede una approfondita fase istruttoria in quanto deve essere documentata (onere del richiedente)  l’esistenza di un rapporto di collaborazione, nonché la collocazione temporale del rapporto stesso. E’ di tutta evidenza che la circostanza può interessare anche periodi successivi al quinquennio 1957/1961 dal momento che, con la pubblicazione degli elenchi 1962 e seguenti venivano iscritti esclusivamente soggetti con copertura  I.V.S..

Figli studenti

Nell’ambito delle ultime due ipotesi rientra anche la particolare problematica della posizione del minore “studente” ricorrendone i presupposti secondo quanto precisato al punto 4 del messaggio n. 55 del 23 ottobre 2002.

Al riguardo si osserva che in linea di principio la posizione dei figli studenti, che nella generalità dei casi sono registrati nel nucleo come “unità a carico” ai fini della assistenza per malattia, non costituisce a priori un impedimento alla richiesta di costituzione di rendita vitalizia ex art.13 legge 1338/1962.  Ciò in quanto, se risulta accertata l’appartenenza al nucleo familiare, nonché il rapporto di collaborazione con il titolare, ovviamente documentati secondo le disposizioni contenute nelle circolari emanate in materia ed in conformità alle precisazioni fornite con la presente  circolare,  la domanda dell’interessato è suscettibile di accoglimento (circ.10/2004).
Nell’ambito delle ultime due ipotesi rientra anche la particolare problematica della posizione del minore “studente” ricorrendone i presupposti secondo quanto precisato al punto 4 del messaggio n. 55 del 23 ottobre 2002.
E’ appena il caso di ricordare che per quanto attiene alla durata del rapporto di collaborazione, come già precisato  nella citata circolare n. 32/2002, può essere fornita prova anche testimoniale.

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