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Rendita vitalizia CD/CM

Calcolo dell'onere

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Rendita vitalizia

Allegato tecnico per la documentazione probatoria

Vedi allegato tecnico

Rendita vitalizia CD/CM

Documentazione da produrre

In conformità con l’orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 568 del 13 dicembre 1989) il requisito dell’esistenza del rapporto di lavoro deve risultare da prova certa .

Ne consegue che il collaboratore del nucleo CD dovrà fornire una prova documentale dell’esistenza del rapporto di lavoro ed in merito alla durata del rapporto stesso un’ulteriore prova anche testimoniale.

In merito si richiamano le disposizioni impartite con circolare n. 183 del 30 luglio 1990 e successive integrazioni, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Con riferimento alle distinzioni formulate al punto 2, viene di seguito elencata la documentazione da presentare, a cura dell’interessato, a corredo della domanda (mod. RVR/1 BIS):


Costituzione di rendita vitalizia a favore di soggetti diversi dal titolare per periodi compresi negli anni 1957-1961 (circ.32/2002)

Considerato che, in conformità al dettato della citata norma - art.3 L. 1047/1957- per il periodo 1957/1961 l’effettuazione dell’accreditamento dei contributi è prevista, con le modalità e nella misura come sopra ricordata al punto 2-A), in favore della famiglia quale risulti alla data del 31 dicembre dell’anno e/o degli anni considerati, ad eccezione dell’ipotesi del collaboratore, di età superiore a 14 anni, iscritto negli elenchi con zero giornate, in tutte le altre ipotesi, è considerato documento essenziale da allegare alla domanda, il certificato storico di famiglia ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva. In tale ultimo caso la convivenza ed il rapporto di parentela od affinità dovranno essere verificati presso l’Anagrafe del Comune competente.

Nella particolare situazione di un collaboratore non iscritto negli elenchi pur avendo compiuto il 14° anno di età , in quanto non dichiarato dal titolare del nucleo , sarà inoltre necessario che l’interessato dimostri la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro, nonché la prova della durata del rapporto stesso.

Nella fattispecie, oltre ad eventuale documentazione proveniente da Pubbliche amministrazioni (vedi circolare n. 183 del 30 luglio 1990), fornita "ora per allora" sarà necessario acquisire ulteriore documentazione di parte di "data certa" ovvero la relativa "prova testimoniale" sulla esistenza e durata del rapporto di collaborazione con il titolare del nucleo. La prova testimoniale dovrà essere formalizzata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio in conformità a quanto previsto dall’art.47 del Testo Unico di cui al citato DPR 445/2000.


Costituzione di rendita vitalizia a favore di soggetti diversi dal titolare per periodi successivi al 31/12/1961 (circ.32/2002)

Nell’ambito delle situazioni elencate al punto 2-B per ciascuna ipotesi viene precisata la documentazione da fornire in allegato al modello RVR 1/bis:

  • estratto dell’atto di nascita nei casi di:
    • iscrizione per 104 giornate (donna ) anziché 156 (uomo);
    • iscrizione per 104 giornate (ragazzo) anziché 156 (uomo) per soggetti che hanno superato il 21° anno di età;
  • certificato di matrimonio nel caso di errore che ha determinato una differente data di iscrizione;
  • certificato storico di stato di famiglia nel caso di:
    • uno o più anni non risultanti negli elenchi, quale vuoto contributivo, rispetto alla storia lavorativa del nucleo, che come precedentemente puntualizzato, sia stato determinato da un cambio di titolarità comportante una diminuzione nella riproposizione di uno o più componenti il nucleo diretto-coltivatore, ovviamente senza che sia intervenuto un provvedimento di cancellazione cristallizzato negli elenchi suppletivi di variazione che, come si ricorda, è causa di esclusione dall’esercizio del diritto di costituzione della rendita;
  • nonché ulteriore documentazione a comprova dell’esistenza di un rapporto di collaborazione con il titolare del nucleo , come precisato al punto 3 A) per quanto attiene alla prova documentale e testimoniale.

E’ di tutta evidenza che a norma del più volte citato DPR 445/2000 la certificazione rilasciata dagli Uffici dell’Anagrafe (stato di famiglia, certificato di matrimonio ect…) può essere sostituita da autocertificazione.


Prova documentale (circ.36/2003)

Al punto 3 della circolare n. 32/2002 sono stati illustrati gli orientamenti giurisprudenziali in tema di “prova certa” dell’esistenza del rapporto di collaborazione. Al riguardo, preliminarmente, si sottolinea che il certificato storico di famiglia  non costituisce di per sé una prova certa, ma rappresenta esclusivamente lo “status di appartenenza” del richiedente al nucleo familiare.
In altri termini,  il certificato è condizione di ammissibilità per l’ulteriore istruttoria della domanda, e, come precisato al punto 3 sub a) della circolare n. 32/2002, per il periodo 1957/1961 assume  rilevanza di documento essenziale.
La prova documentale del rapporto di collaborazione, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione  con una recente sentenza (14 dicembre 2000 – 8 febbraio 2001 n. 1778/2001) ai fini dell’ammissibilità alla costituzione della rendita vitalizia, deve necessariamente fare riferimento ad una data “certa” risultante da documentazione, atti ecc. …che attesti la costituzione del rapporto. Come più volte ribadito la dichiarazione sostitutiva dell’interessato ovvero una attestazione rilasciata “ora per allora” non è prova sufficiente a dimostrare  l’esistenza della collaborazione, ad eccezione dell’ipotesi di documentazione rilasciata da Pubbliche Amministrazioni e/o Enti gestori dell’attività agricola.

In tale contesto, ad esempio,  rivestono  caratteristiche di “prova certa”:

  • dichiarazione del Sindaco (vedi messaggio 2641/2014) attestante che dalla consultazione degli archivi riportanti la consistenza del nucleo familiare, per i periodi di riferimento, alla colonna “annotazioni” risultano registrazioni del tipo:
    • agricoltore
    • contadino
    • lavoratore della terra
      Correlate alle predette annotazioni, l’Ufficio dell’Anagrafe comunale riporta, spesso, anche la qualifica del soggetto  quale studente: es.  minore -  studente – contadino;
  • attestazione dell’Ente Utenti Macchine Agricole (UMA) o del Consorzio Agrario ove negli appositi registri risulti la firma del richiedente la costituzione di rendita vitalizia apposta in occasione del prelievo, per conto dell’azienda, di carburante, concimi, ecc. ….;
  • attestazione della ASL dalla quale risulti che il richiedente all’epoca è stato colpito da infortunio durante il lavoro nei campi. La circostanza è registrata, a norma, in appositi registri del  Pronto Soccorso.

Le considerazioni di cui sopra valgono anche per tutte le altre unità che hanno superato il 18° anno di età.

A tale proposito si evidenziano ulteriori esempi di atti  validabili come “prova certa”:

  • rogito notarile  attestante la presenza del coadiuvante all’atto della stipula e che, con riferimento allo status professionale, riporti la specifica annotazione della qualifica: “agricoltore, contadino, ecc. ….”;
  • sentenza che nel dispositivo riconosca il  rapporto di lavoro, partecipazione, collaborazione ecc. del soggetto con il titolare dell’azienda autonoma.
  • foglio matricolare recante l’indicazione della professione agricola: contadino, ecc….
  • fogli di licenza agricola nell’ambito del servizio militare o di esonero per motivi connessi con lo svolgimento dell’attività agricola.

(circ.10/2004) Come più volte precisato, la prova documentale del rapporto di collaborazione , secondo quanto statuito  anche da recenti sentenze della Corte di Cassazione (vedi 14 dicembre 2000 – 8 febbraio 2001 n. 1778/2001) ai fini dell’ammissibilità alla costituzione della rendita vitalizia, deve necessariamente fare riferimento ad una “data certa” risultante da documentazione, atti, ecc… che, come è noto,  può essere attestata “ora per allora” esclusivamente da Pubbliche Amministrazioni e/o Enti gestori dell’attività agricola.

In tale ambito, sono pertanto da ritenere valide anche le dichiarazioni dei Sindaci (vedi messaggio 2641/2014) (vedi punto 3 circ. n. 36/2003) che avvalorano il riscontro di atti e documenti depositati presso il Comune e quindi registrati e datati, come ad esempio quelli relativi alla trascrizione delle informazioni del censimento decennale della popolazione, laddove sono eventualmente evidenziate le annotazioni tipiche di una attività dichiarata all’epoca in fase di svolgimento : agricoltore, contadino, coltivatore, lavoratore della terra, ecc…          

Ne consegue che le dichiarazioni rese “ per conoscenza personale” e similari non rientrano nella casistica della documentazione utile per dimostrare che, in un certo momento storico, esisteva un rapporto di collaborazione tra il soggetto richiedente la rendita vitalizia ed il titolare del nucleo.


Dichiarazione del sindaco (vedi messaggio 2641/2014)

Le circolari n. 32/2002, n. 36/2003 e n.10/2004, hanno impartito le disposizioni inerenti l’applicazione dell’art.13 della legge 12 agosto 1962 n.1338 nei confronti dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento ai familiari collaboratori componenti dei nuclei CD/CM diversi dal titolare.
In particolare, la circolare n.10/2004 ed il messaggio Hermes n. 22705 del 14 luglio 2004 hanno chiarito e delimitato l’ambito del concetto di “documento di data certa” utile per la costituzione della rendita vitalizia a favore dei collaboratori dei nuclei CD/CM, con riferimento alle dichiarazioni del Sindaco che attestano la professione di “agricoltore”, “coltivatore”, “contadino” ecc.
E’ stato, infatti, puntualizzato che il contenuto di tali dichiarazioni deve trovare un preciso riscontro in atti e documenti depositati presso il Comune e, quindi, registrati datati e/o protocollati.
A tal riguardo, è necessario che l’attestazione del Sindaco non faccia un generico riferimento agli atti d’ufficio e dell’anagrafe comunale bensì contenga la precisa indicazione del tipo di atto, della data e dell’eventuale numero di protocollo del documento stesso al fine di consentire all’Istituto la verifica dei contenuti e la conformità di questi ai requisiti previsti in materia dall’art.13 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962.
Pertanto, a seguito dei quesiti pervenuti da parte delle Sedi, si ribadisce che gli attestati e le dichiarazioni del Sindaco devono essere utilizzati al fine di evincere la sussistenza del “documento di data certa” (es. foglio di famiglia, scheda personale, censimento ecc.) che consenta di stabilire se il richiedente abbia o meno svolto attività lavorativa agricola autonoma.
Quanto sopra, peraltro, conferma l’indirizzo già adottato dall’Istituto nella circolare n. 65 del 5 giugno 2008 in cui viene riportato l’orientamento della Corte di Cassazione – Sezione lavoro – che, con sentenza n. 4779 del 28 marzo 2003, ha precisato che le attestazioni rilasciate dal Sindaco con riferimento alle richieste di riscatto dei contributi non versati e prescritti, non costituiscono “prova di data certa”.


Riepilogo (msg.22705/2004)

A seguito di numerosi quesiti pervenuti da parte delle Sedi e degli Enti di Patronato, nel confermare che la validità della prova è avvalorata esclusivamente se l’atto o il documento contenga una "data certa dell’epoca" in cui è stato redatto o sottoscritto, si è reso necessario offrire all’utenza interessata e agli uffici istruttori delle Sedi un quadro riepilogativo delle prove, indicate nelle circolari che seguono, integrato, altresì, da altre tipologie di documentazione che possono essere ritenute probanti in sede di definizione delle domande in argomento.

circolari n. 32/2002

  • Certificato di matrimonio (in caso di errore determinante una diversa data di iscrizione)
  • Certificato storico di stato di famiglia (in caso di carenza di uno o più anni intermedi senza che siano avvenute cancellazioni)

CIRCOLARE n. n. 36/2003

  • Certificato storico di famiglia dell’epoca con annotazioni tipo "contadino", etc.
  • Atti conservati presso i Comuni relativi ai dati dei censimenti 1961, 1971, etc.
  • Patente agricola comprendente il periodo oggetto della rendita
  • Libretto UMA
  • Foglio matricolare dal quale risulti la professione di "contadino-agricoltore-etc"
  • Licenza agricola nell’ambito del servizio militare
  • Ricoveri ospedalieri dai quali risulti – sulla cartella clinica – la medesima qualifica
  • Denunce di infortuni INAIL per cause di lavoro agricolo o dove risulti la qualifica di cui sopra
  • Rogito notarile attestante la presenza del coadiuvante all’atto della stipula riportante lo status professionale dello stesso
  • Sentenza che riconosca nel dispositivo il rapporto di lavoro , collaborazione, etc. del soggetto con il titolare dell’azienda diretto coltivatrice

CIRCOLARE n.10/2004

  • Dichiarazione del Sindaco (vedi messaggio 2641/2014) attestante lo status di coltivatore diretto, contadino, etc. rilevato dalla consultazione degli archivi dell’Anagrafe comunale e facente riferimento ad atti depositati presso il Comune e quindi registrati e datati da indicare nella dichiarazione

ULTERIORI TIPOLOGIE DI PROVE DOCUMENTALI

  • Cartella di pagamenti dalla quale risulti il codice come CD dell’interessato
  • Certificazione di conduzione di bovini intestata al richiedente
  • Attestato di partecipazione a corsi professionali agricoli rilasciati da Enti pubblici o Federazioni di categoria
  • Tesserino per l’utilizzo di presidi fitosanitari

Efficacia nel tempo della prova documentale (circ.10/2004) (circ.78/2019)

In particolare, per quanto riguarda i collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare, al paragrafo 3 della circolare n. 10/2004 è stato chiarito che la prova documentale può avvalorare l’esistenza del rapporto di lavoro esclusivamente dalla data di emissione della medesima e non per periodi precedenti. Poiché, come rappresentato, è necessario distinguere fra data certa di emissione/redazione del documento e date di inizio e fine del rapporto di lavoro in esso riportate, il principio espresso al citato paragrafo 3 deve ritenersi superato. Fermo, dunque, il principio imprescindibile secondo cui la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro deve essere fornita con documenti che abbiano data certa di emissione/redazione, il rapporto fra questa e le testimonianze va regolato, anche per i collaboratori del nucleo coltivatore diversi dal titolare, in base ai principi del messaggio n. 23295/2006 sopra riportati ed esemplificati.

Inoltre, per i collaboratori del nucleo coltivatore diversi dal titolare, in assenza di ulteriore documentazione a supporto della testimonianza, questa non potrà posticipare o anticipare il rapporto di collaborazione rispetto a quanto risultante dall’estratto contributivo. Ciò in ragione della particolare efficacia degli elenchi presi a base per la costruzione dell’estratto contributivo; in tali termini va dunque integrato quanto già espresso al paragrafo 4, ultimo capoverso, della circolare n. 36/2003.    

Con sentenza  n.1778/01 la Cassazione (sez. civili)  ha chiarito che  la regola secondo cui la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo – introdotta dalla Corte Costituzionale con sentenza n.568/ 1989 - non può essere estesa all’ipotesi in cui la” data del documento è certa ed è certa altresì, secondo il contenuto dello stesso documento, l’epoca di costituzione del rapporto”.     

Pertanto la prova documentale può avvalorare l’esistenza del rapporto di lavoro esclusivamente dalla data di emissione della medesima e non può essere utilizzata per periodi precedenti. Anzi tale prova, per la circostanza, depone in senso opposto.


Prova testimoniale

Con la citata sentenza n. 568/89 è stato acclarato che la durata del rapporto di lavoro può essere provata con una più ampia libertà di prova che non esclude  il ricorso alle dichiarazioni testimoniali.

In conseguenza di quanto finora esposto circa l’efficacia della prova documentale, le dichiarazioni testimoniali rese ai sensi della legge 15/68 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere prese in considerazione soltanto per  periodi successivi alla data del documento.

Nel precisare che possono essere rilasciate dichiarazioni testimoniali anche da persone in relazione di parentela, affinità o dipendenza, con la parte interessata a condizione che tale circostanza  venga preliminarmente dichiarata, si rimanda a quanto esposto sull’argomento con circolare n.183/1990.

Rendita vitalizia CD/CM

Periodi successivi al 1961

(circ.32/2002)

Come è noto la legge 9 gennaio 1963 n.9 ha modificato ed integrato i requisiti per l’appartenenza al nucleo CD nella parte in cui all’art.2 recita::"…il requisito dell’abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell’allevamento e nel governo del bestiame si ritiene sussistente quando i soggetti obbligati si dedicano in maniera esclusiva o almeno prevalente a tale attività. Per attività prevalente deve intendersi quella che impegna il C.D. per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito."

In particolare il requisito dell’abitualità è ritenuto sussistente quando l’attività di diretta e manuale coltivazione e/o allevamento del bestiame è svolta in modo esclusivo o almeno prevalente rispetto ad altre attività lavorative.

In ordine alla situazione giuridica del nucleo rappresentata al punto precedente per gli anni 1957/1961 l’art.2 in esame introduce un ulteriore elemento costitutivo del nucleo e dell’attività svolta dai suoi componenti. Infatti oltre allo status familiare ed al requisito dell’abitualità, è richiesto il requisito della prevalenza

Ulteriore novità introdotta dall’art.9 della legge 9/1963 è rappresentata da un diverso sistema di attribuzione delle giornate al titolare e ai componenti del nucleo , ai quali vengono accreditate in misura fissa:

  • 156 giornate se uomo
  • 104 giornate se donna o giovani (ragazzo)

Successivamente ricondotte ad unità di parametro di accreditamento per tutti i componenti il nucleo a n.156 giornate dalla legge 3 giugno 1975 n.160 con decorrenza 1 gennaio 1975.

Nell’ambito del nuovo quadro normativo si ritengono riconducibili all’esercizio del diritto alla costituzione della rendita vitalizia (ovviamente per periodi documentati) le seguenti situazioni di omissione contributiva:

  • soggetto collaboratore che è stato iscritto per 104 giornate (donna) anziché 156 (uomo);
  • soggetto uomo che ha superato il 21° anno di età e risulti iscritto per 104 giornate anziché 156;
  • soggetto per il quale esiste un vuoto contributivo nell’arco della vita collaborativa senza che sia intervenuto un provvedimento di cancellazione (caso ricorrente nell’ipotesi di cambio di titolarità e dimenticanza di uno o più componenti nella riproposizione del nucleo);
  • soggetto interessato da errore d’ufficio circa la decorrenza di una iscrizione ex novo nel nucleo, ad esempio a seguito di matrimonio;
  • soggetto non dichiarato dal titolare, che risulti componente del nucleo familiare per il periodo per il quale chiede di esercitare il diritto del riconoscimento dell’attività svolta quale collaboratore attivo dell’azienda autonoma.

Sono invece esclusi coloro per i quali ricorrano le seguenti ipotesi:

  • se nell’anno di riferimento risulti accertata la prevalenza di altra attività;
  • se minore di 14 anni e dichiarato unità a carico ai fini dell’assicurazione malattia di cui alla legge 22 novembre 1954 n.1136 la cui validità è cessata a seguito dell’entrata in vigore dell’art.31 della legge 41/1986 (finanziaria del 1986);
  • se risulta cancellato con provvedimento cristallizzato negli elenchi suppletivi di variazione.

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Ammissibilità per il nucleo mezzadrile

(circ.141/2004)

Per quanto attiene all’ammissibilità alla costituzione di rendita vitalizia per i soggetti coadiuvanti nell’ambito del nucleo mezzadrile, le numerose sentenze  della Cassazione hanno acclarato il diritto all’esercizio dell’art.13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 con riferimento ai collaboratori di impresa familiare (coltivatori diretti, artigiani e commercianti) al fine di coprire periodi non più sanabili per intervenuta prescrizione e la cui responsabilità è attribuita al titolare dell’azienda.
Con riferimento alla portata della norma, il contratto di mezzadria vede come attori il mezzadro ed il concedente cui fa carico la responsabilità del pagamento dei contributi e pertanto non si colloca nella fattispecie delle imprese familiari. A tal proposito si fa presente che è stato formulato all’Avvocatura Centrale un apposito quesito anche alla  luce degli orientamenti emersi in seno al Comitato per la gestione dei contributi e delle prestazioni dei Coltivatori diretti, Coloni e mezzadrili cui all’art.47 della Legge 88/1989. Pertanto si fa riserva di ulteriori chiarimenti (circ.10/2004). Con precedenti circolari, numero 36 del 2003 e 10 del 2004, era stata fatta riserva di  ulteriori istruzioni sull’ammissibilità alla rendita vitalizia dei collaboratori dei nuclei  colonici e mezzadrili.

L’Avvocatura, con parere del 3/8/2004, ha riconosciuto : “ l’esperibilità da  parte dei membri della famiglia colonica del modello legislativo delineato con l’art.13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovviamente nel rispetto dei requisiti legislativi previsti”.

Per la valutazione delle domande, ivi ricomprese quelle già presentate, sono validi i criteri esposti con  le circolari n.32/200236 del 2003 e 10 del 2004 ed in ultimo con il messaggio n. 022705 del 14 luglio 2004.

E’ di tutta evidenza  che il  requisito della  parentela e dell’affinità, entro il quarto grado, si riferisce al titolare del nucleo mezzadrile o colonico e non al concedente, responsabile del versamento dei contributi, nei confronti del quale non è previsto vincolo di parentela o affinità con il collaboratore dell’impresa familiare.

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