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Una tantum ai superstiti
Indennità per morte
(circ.104/2003)
Nulla è innovato per quanto concerne i casi di decesso di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato nel sistema retributivo o misto.
Infatti al coniuge del lavoratore deceduto o, in mancanza, ai figli che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge, spetta una indennità rapportata all'ammontare dei contributi versati (L. 04.04.1952, n. 218, art. 13) se:
- il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione diretta a carico dell'assicurazione generale I.V.S. o delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta dell'assicurazione generale I.V.S. o delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- risulta complessivamente accreditata in favore del lavoratore, nel periodo di cinque anni che precede la morte, contribuzione dell'assicurazione I.V.S. e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi pari a 52 contributi settimanali ovvero ad un numero di contributi di periodicità diversa che sia corrispondente a 52 contributi settimanali.
La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di morte del lavoratore assicurato (Messaggio 4904 del 14.10.1986).
Per la determinazione del diritto all’indennità per morte si computano tutti i contributi utili per il diritto alla pensione compresi i contributi dovuti e non versati ed i contributi figurativi e l’importo dell’indennità e' pari a 45 volte l'ammontare dei contributi base IVS versati in favore dell'assicurato, o accreditati per periodi di servizio militare prestato durante la guerra 1915/1918 e non può essere inferiore ad euro 22,31 (lire 43.200) né superiore ad euro 66,93 (lire 129.600). ("Atti Ufficiali", Supplemento al mese di luglio 1992, Norme Coordinate e circolare n. 234 del 25 agosto 1995).
Una tantum ai superstiti
Prescrizione
(circ.104/2003)
Il diritto all'importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.
Una tantum ai superstiti
Condizioni per il diritto
(circ.104/2003)
L'articolo 2 del decreto in parola dispone che l'indennità una tantum spetta ai superstiti a condizione che:
- non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
- non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;
- si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto1995, n. 335, alla data del decesso dell'assicurato.
Si ricorda che i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il riconoscimento del diritto a pensione in favore dei superstiti di assicurato sono:
- cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di morte (articolo 13, sub-articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall’articolo 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222);
- ovvero quindici anni di contribuzione (articolo 3 comma 2, della legge 20 dicembre 1958, n. 55 ed articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).
Si rammenta che in deroga ai requisiti contributivi di cui sopra, i superstiti di iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità purché:
- la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
- dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici(v. circolare n. 262 - del 3 dicembre 1984, p. 3).
Da ultimo si ricorda che i superstiti del lavoratore non titolare di pensione hanno diritto alla pensione supplementare indiretta quando:
- non possano conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per difetto dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata in mancanza dei requisiti richiesti per la stessa;
- abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria, alla quale il lavoratore deceduto era stato iscritto, sostituiva dell'assicurazione generale IVS o che ne comporti l'esclusione o l'esonero.
Per i superstiti di lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il diritto alla pensione supplementare indiretta si consegue anche in presenza di titolarità di pensione indiretta a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti (circolare n. 112 del 25 maggio 1996, parte II, punto 3).
Per quanto riguarda le condizioni reddituali che il richiedente l'indennità in parola deve far valere alla data del decesso del dante causa, vedi l'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995.
Per espressa previsione normativa alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno ed il reddito della casa di abitazione.
Non concorre infine a formare il reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge di riforma, a carico di gestioni ed enti pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (circolare n. 303 del 14 dicembre 1995).
La condizione reddituale deve essere verificata alla data del decesso del lavoratore, considerando il reddito maturato fino alla fine del mese del decesso dal richiedente la prestazione rapportato a mese (reddito diviso per il numero dei mesi da gennaio al mese del decesso compreso). Detto reddito deve esser posto a confronto con il limite reddituale mensile (limite annuo diviso12).
Ai fini del riconoscimento del diritto dell'indennità una tantum le condizioni illustrate sopra sono riferite singolarmente a ciascun superstite e, quindi, qualora ad un soggetto non spetti l'indennità in presenza di rendita INAIL o di redditi superiori ai limiti previsti, l'intera indennità deve essere ripartita tra gli altri aventi titolo.
Una tantum ai superstiti
Importo
(circ.104/2003)
L'indennità una tantum è erogata, ai superstiti aventi diritto, nell'importo corrispondente all'ammontare mensile dell'assegno sociale, in vigore alla data di decesso dell'assicurato, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dello stesso.
Per i periodi di contribuzione inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione.
Si precisa che per periodo di contribuzione deve intendersi quello coperto da contribuzione di qualunque tipo (obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto, ecc.).
L'importo dell'indennità in questione è ripartito fra i beneficiari in base ai criteri seguiti per la pensione ai superstiti (vedi tabella sottostante).
INDENNITÀ UNA TANTUM - Quote percentuali spettanti ai superstiti
Aventi diritto |
Quota per il coniuge |
Quota per ciascun figlio, |
---|---|---|
coniuge solo |
100 | |
coniuge e 1 figlio |
75 | 25 |
coniuge e due figli |
60 | 20 |
coniuge e 3 figli |
60 | 13,33 |
un figlio |
- |
100 |
due figli |
- |
50 |
tre figli |
- |
33,33 |
quattro figli |
- |
25 |
cinque figli |
- |
20 |
1 genitore |
- |
100 |
2 genitori |
- |
50 |
1 fratello o 1 sorella |
- |
100 |
2 fratelli o sorelle |
- |
50 |
3 fratelli o sorelle |
- |
33,33 |
4 fratelli o sorelle |
- |
25 |
5 fratelli o sorelle |
- |
20 |
Una tantum ai superstiti
Destinatari della norma
(circ.104/2003)
L'articolo 1 del decreto 13 gennaio 2003 dispone che l'indennità una tantum spetta ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo.
I superstiti di assicurato, come individuati dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, richiamato dal decreto del 13 gennaio 2003, aventi titolo all'indennità sono:
- il coniuge, anche se separato legalmente, purché non gli stata addebitata la responsabilità della separazione. Anche il coniuge separato cui sia stata addebitata la responsabilità della separazione, ha diritto all'indennità nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto (circolare n. 277 del 28.12.1989);
- i figli minori degli anni 18;
- i figli studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito;
- i figli studenti universitari, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il 26° anno di età;
- i figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento della morte;
- genitori di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e risultino a carico dell'assicurato alla data della morte, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo all'indennità;
- fratelli celibi e alle sorelle nubili, che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte dell'assicurato risultino permanentemente inabili e a suo carico, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti né genitori, o, pure esistendo, non abbiano titolo all'indennità.
Si ricorda che a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 1° marzo 1970, n. 898, nel testo sostituito dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, ha diritto alla pensione ai superstiti il coniuge divorziato alle condizioni previste dal medesimo articolo. Pertanto il predetto coniuge deve intendersi avente diritto all'indennità una tantum, anche in concorso con il coniuge superstite (v. circolare n. 132 del 27 giugno 2001).