Eureka Previdenza

Rendita vitalizia lavoro dipendente

La prova dell’esistenza del rapporto di lavoro

(circ.78/2019)

Vedi anche Documentazione da produrre

 

Rendita vitalizia lavoro dipendente

La prova dell’esistenza del rapporto di lavoro

(circ.78/2019)

Vedi anche Documentazione da produrre

 

Prova documentale, data certa, esistenza certa, attività valutativa della Struttura territoriale, integrità e completezza

Prova documentale, data certa, esistenza certa, attività valutativa della Struttura territoriale, integrità e completezza

Ai fini della costituzione di rendita vitalizia è necessario che siano presentati documenti di data certa dai quali possa evincersi l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro (articolo 13, comma 4, della legge n. 1338 del 1962).

Il regime probatorio in questione riguarda anche la dimostrazione della natura del rapporto di lavoro.  

La documentazione deve essere redatta all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, purché risalente rispetto all’epoca della domanda di rendita vitalizia, tale da far escludere che sussistano elementi che facciano ritenere la documentazione costituita allo specifico scopo di usufruire del beneficio in argomento. Al fine di verificare che la documentazione sia risalente rispetto alla data della relativa domanda in lavorazione, la Struttura territoriale controlla se la medesima documentazione sia stata già presentata dall’interessato in eventuali precedenti istanze di costituzione di rendita vitalizia, verificando che anche rispetto ad esse la documentazione sia risalente.         

Nella prassi si fa spesso ricorso, a titolo esemplificativo, a documenti quali libretti di lavoro, benserviti, libri paga per i quali appare impossibile procedere ad una rigorosa tipizzazione. La disamina della documentazione più ricorrente nella prassi, delle problematiche e dei criteri specifici di utilizzo e valutazione è contenuta nell’allegato tecnico alla presente circolare (Allegato n. 1).

Appare opportuno precisare che la documentazione, qualsiasi essa sia, deve avere sempre precisi requisiti di forma e di sostanza e deve essere sottoposta, in ogni caso, a un vaglio critico.

Il legislatore ha inteso impedire la costituzione di posizioni assicurative fittizie, pertanto l’esistenza del rapporto di lavoro non deve apparire solo verosimile, ma risultare certa (cfr. Corte costituzionale n. 26/1984 e n. 568/1989).

I documenti, dunque, devono avere attinenza con il rapporto di lavoro a cui l’istanza si riferisce e non devono essere di formazione esclusiva del beneficiario; la Struttura territoriale deve sempre valutare forma e contenuto intrinseco della documentazione, nel contesto complessivo dell’istruttoria e dei riscontri. Sulla base di tale attività valutativa, l’esistenza effettiva e la natura del rapporto di lavoro in discussione devono risultare obiettive e certe e non meramente plausibili, verosimili o presumibili. Laddove, a seguito della predetta attività valutativa, restino margini di incertezza, ambiguità, spazi aperti a diverse interpretazioni sulla riferibilità del documento al rapporto di lavoro in discussione, alla sua effettività o alla sua natura, l’istanza non può essere accolta.

La documentazione, datata e debitamente sottoscritta da colui che ne è l’autore, deve essere completa in ogni sua parte ed integra, priva di abrasioni, alterazioni o cancellazioni tali da far presumere che sia stata precostituita allo scopo di ottenere il riscatto.     

È imprescindibile, già in questa fase, procedere ai riscontri finalizzati a verificare che il datore di lavoro (impresa individuale, ditta artigiana, ecc.) fosse esistente nel periodo oggetto della richiesta di costituzione di rendita vitalizia. Tale verifica deve essere svolta attraverso la consultazione delle banche dati dell’Istituto, del fascicolo aziendale nonché, a titolo esemplificativo, attraverso visure camerali o documentazione fiscale.

Dichiarazioni ora per allora. Dichiarazioni della Pubblica Amministrazione. Attestazioni del Sindaco di cui al messaggio n. 2641/2014. Precisazioni

Dichiarazioni ora per allora. Dichiarazioni della Pubblica Amministrazione. Attestazioni del Sindaco di cui al messaggio n. 2641/2014. Precisazioni

Le dichiarazioni ora per allora non sono idonee a provare l’esistenza del rapporto di lavoro.

Le dichiarazioni delle Pubbliche Amministrazioni possono essere utilizzate per evincere la sussistenza del documento di data certa comprovante il rapporto di lavoro a condizione che siano sottoscritte dai funzionari responsabili e che non facciano un generico riferimento agli atti d’ufficio, bensì contengano la precisa indicazione del tipo di atto, della data e dell’eventuale numero di protocollo del documento stesso al fine di consentire all’Istituto la verifica dei contenuti e la conformità di questi ai requisiti previsti in materia dall’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.

Tenuto conto degli esiti delle attività di verifica ispettiva e dei report elaborati a completamento delle campagne di Audit sul tema, le attestazioni del Sindaco di cui al messaggio n. 2641/2014 o le attestazioni del funzionario comunale all’uopo delegato - anche quando contengano le precisazioni di cui al precedente capoverso – devono essere sempre verificate attraverso l’acquisizione della documentazione sulla cui base sono state rilasciate.

Resta sempre ferma la facoltà per l’Istituto di acquisire la documentazione sulla cui base la Pubblica Amministrazione abbia rilasciato la dichiarazione.

Valutazione delle sentenze come prova del rapporto di lavoro

Valutazione delle sentenze come prova del rapporto di lavoro

Il regime probatorio imposto dall’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 vincola anche il giudice chiamato a decidere sulla sussistenza del diritto del lavoratore ad ottenere la costituzione della rendita vitalizia. Il giudice, infatti, non può verificare l’esistenza del rapporto di lavoro con ogni mezzo di prova, ma può fondare il proprio convincimento circa la sua esistenza solo dietro esibizione di prove documentali di data certa dalle quali possa evincersi con certezza l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro controverso. Pertanto, mentre solitamente il giudice può accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro controverso mediante i più disparati mezzi di prova, per l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro ai fini dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 deve basarsi su prove documentali di data certa e inequivocabili. Il regime probatorio imposto dal citato articolo 13, conseguentemente, non trova deroga nemmeno nel caso in cui l’esistenza del rapporto di lavoro abbia costituito oggetto di un precedente giudizio instaurato per fini diversi dalla costituzione di rendita vitalizia e risulti accertata mediante prove testimoniali, ancorché si sia formato giudicato, e ciò anche nel caso in cui, di quel giudizio, sia stata parte lo stesso Istituto (cfr. Corte di cassazione n. 5239/1988).

Fermo restando quanto sopra precisato, qualora per avvalersi del beneficio in esame venga prodotta una sentenza definitiva avente ad oggetto il rapporto di lavoro controverso, il contenuto, gli effetti e la portata della stessa, ai fini che qui interessano, dovranno essere valutati con il necessario supporto dell’Area legale di competenza.

Resta impregiudicata la possibilità di svolgere ogni altra attività istruttoria che si ritenga necessaria o opportuna e nel rispetto dei criteri operativi contenuti nella presente circolare.

Originali e copie autentiche

Originali e copie autentiche

La documentazione deve essere presentata in originale o copia debitamente autenticata da pubblico ufficiale.

Quando la documentazione è presentata in originale, il funzionario dell’Istituto che la riceve ne riproduce copia autentica da inserire nel fascicolo della pratica.

Per essere utilizzabili ai fini della costituzione di rendita vitalizia le copie autentiche, redatte dal funzionario dell’Istituto a ciò autorizzato o da altro pubblico ufficiale,  devono riguardare il documento nella sua integrità e completezza e consistere nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del soggetto che esegue l’autenticazione, il quale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.  

Non sono utilizzabili le attestazioni di conformità all’originale redatte dall’interessato, dal datore di lavoro o da altri soggetti privati.

Ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445 del 2000 è ammessa la dichiarazione sostitutiva del fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione o la copia di titoli di servizio siano conformi all'originale. In queste ipotesi, la dichiarazione sostitutiva assolve alla funzione di far constatare alla Pubblica Amministrazione, in luogo di certificazioni rilasciate dalla stessa o da essa conservate, circostanze a questa risultanti in propri atti.  La Struttura territoriale, quindi, compie sempre le verifiche presso la Pubblica Amministrazione interessata e di tali verifiche ne dà riscontro nel fascicolo.

La dichiarazione sostitutiva di copia conforme, resa ai sensi del citato articolo 19, non è applicabile alla documentazione privata (libretti di lavoro, attestati sostitutivi, buste paga, ecc.) o che comunque non sia conservata presso una Pubblica Amministrazione.   

In ogni caso di presentazione o formazione di copie autentiche, resta sempre ferma la possibilità dell’Istituto di richiedere l’esibizione degli originali, laddove esigenze prudenziali o di riesame lo rendano opportuno. È pertanto onere dell’interessato conservare gli originali anche dopo la formazione della copia autentica e l’accoglimento della domanda di rendita vitalizia.

                    

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