Eureka Previdenza

La pensione di Inabilità

Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO

Pensione di inabilità e rendita INAIL o IPSEMA 

(art. 1 comma 43 Legge 335/95)

L'art. 1 comma 43 Legge 335/95 dispone l'incumulabilità delle pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall'INAIL o dall'IPSEMA a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R 30 giugno 1965, n.1124.

L'incumulabilità opera, fino a concorrenza della rendita, per le pensioni con decorrenza dal 1 settembre 1995 in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1 settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Circolari 234/95, 14/96, 91/96, 115/96, e per le questioni medico-legali circolare 153/96

La pensione di Inabilità

Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO

Pensione di inabilità e rendita INAIL o IPSEMA 

(art. 1 comma 43 Legge 335/95)

L'art. 1 comma 43 Legge 335/95 dispone l'incumulabilità delle pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall'INAIL o dall'IPSEMA a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R 30 giugno 1965, n.1124.

L'incumulabilità opera, fino a concorrenza della rendita, per le pensioni con decorrenza dal 1 settembre 1995 in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1 settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Circolari 234/95, 14/96, 91/96, 115/96, e per le questioni medico-legali circolare 153/96

Liquidazione della pensione di inabilità nei confronti di soggetti che abbiano in corso domanda di rendita vitalizia per infortunio sul lavoro o malattia professionale

Liquidazione della pensione di inabilità nei confronti di soggetti che abbiano in corso domanda di rendita vitalizia per infortunio sul lavoro o malattia professionale

Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in ordine ai criteri da seguire nei casi in cui sia stata presentata domanda di pensione da parte di soggetti che abbiano presentato al competente Ente domanda di rendita vitalizia a norma del D.P.R. n. 1124 non ancora definita. Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti. L'incumulabilità disciplinata dall'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 opera nei casi in cui l'interessato sia titolare di rendita vitalizia. Nelle more di definizione della domanda di rendita vitalizia non può pertanto essere sospesa la definizione della domanda di pensione. Peraltro, in tali casi dovrà farsi luogo alla liquidazione della pensione in via provvisoria. Nel provvedimento di comunicazione della liquidazione della pensione effettuata in via provvisoria dovrà essere fatto presente che l'interessato e' tenuto a denunciare all'Istituto, ai sensi dell' articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, entro 30 giorni dal suo verificarsi, la liquidazione di rendita vitalizia a norma del D.P.R. n.1124 e che la liquidazione della rendita comporterà il recupero, totale o parziale, degli importi di pensione già corrisposti, incumulabili con la rendita. Contestualmente dovrà essere data comunicazione della liquidazione della prestazione alla struttura periferica dell'Ente competente all'erogazione della rendita vitalizia per infortunio o malattia professionale, alla quale dovrà essere chiesto di dare tempestiva comunicazione dell'esito della relativa pratica. Nei casi in cui da parte del competente Ente venga comunicato che la domanda di rendita vitalizia per infortunio o malattia professionale e' stata definita negativamente e che in ordine alla stessa non pende ricorso dovrà essere data comunicazione all'interessato che la prestazione deve intendersi liquidata in via definitiva. Nei casi in cui venga comunicato che la domanda di rendita vitalizia e' stata definita positivamente, dovranno essere avviate con immediatezza le procedure di ricostituzione della prestazione e di recupero delle somme incumulabili con la rendita vitalizia, in applicazione dell'art. 1 comma 43 Legge 335/95.

Assegno continuativo mensile nel caso di morte del titolare di rendita avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale

Assegno continuativo mensile nel caso di morte del titolare di rendita avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale

L'incumulabilità prevista dall'art. 1 comma 43 Legge 335/95 non opera nelle ipotesi di liquidazione dell'assegno continuativo mensile, istituito dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, e successive modificazioni, in favore del coniuge e dei figli superstiti di cui all'articolo 85 del D.P.R. n.1124, nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65 per cento.
Per fruire dell'assegno continuativo in parola, i superstiti non debbono aver titolo a rendite o a prestazioni economiche previdenziali, comprese le pensioni di guerra, erogate con carattere di continuità dallo Stato, enti pubblici o organismi stranieri, ne' comunque debbono godere di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a quello dell'assegno. Qualora le rendite, le prestazioni e i redditi siano di importo inferiore all'assegno, i superstiti hanno diritto a percepire la prestazione ridotta in misura corrispondente.

Pensione di inabilità e rendite estere

Pensione di inabilità e rendite estere (circ.123/96)

La norma fa esplicito riferimento a rendite erogate ai sensi di una disposizione nazionale, per cui non può trovare applicazione in caso di rendite erogate ai sensi di legislazioni estere.
Ne consegue che le suddette rendite estere sono cumulabili con le pensioni di inabilità.

Quote integrative della rendita vitalizia per familiari

Quote integrative della rendita vitalizia per familiari

L'incumulabilità prevista dall'art. 1 comma 43 Legge 335/95 non opera, in assenza di specifica disposizione, per le quote integrative della rendita vitalizia liquidate al titolare per i propri familiari a norma dell'articolo 77 del D.P.R. n.1124 del 1965. Dette quote seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, sempreché non siano cessate prima al verificarsi delle condizioni previste dal predetto articolo 77. Le quote in parola sono riferite per tutta la durata della rendita alla composizione della famiglia del titolare, e non alla composizione della famiglia esistente al momento dell'evento.

Pensioni di inabilità e rendita INAIL ante 335/95 - art.2 comma 6 legge 222/84

Pensioni di inabilità e rendita INAIL ante 335/95 - art.2 comma 6 legge 222/84

Il comma 6 dell'art. 2 stabilisce che, nel caso in cui l'inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione e' corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente. Ai fini dell'applicazione della norma e' necessario determinare la quota parte di pensione riferibile alle settimane di anzianità contributiva costituenti la maggiorazione: dalla quota in questione e fino a concorrenza del relativo importo deve essere detratto l'importo della rendita INAIL. Il divieto di cumulo tra la rendita INAIL e la maggiorazione non trova applicazione quando la rendita INAIL sia stata liquidata per un evento diverso da quello che ha determinato l'inabilita' ovvero quando l'inabilita' sia sopravvenuta per l'aggravarsi delle conseguenze 

Rilevazione dei dati nell'interfaccia Gp - GAPNE

Rilevazione dei dati nell'interfaccia Gp - GAPNE

Nel segmento GP2 del data base pensioni sono stati inseriti i seguenti campi:

GP2BKEY chiave della rendita INAIL. La chiave e' così composta:
2 caratteri identificano la Regione della Sede INAIL che gestisce la rendita
3 caratteri identificano la Sede INAIL che gestisce la rendita
3 caratteri identificano il settore di attività economica, secondo la codifica INAIL
7 caratteri identificano il numero della rendita
GP2BIN1 decorrenza della rendita INAIL, (AAMM)
GP2BIN2 importo mensile della rendita INAIL, a partire dalla decorrenza indicata nel campo GP2BIN1 del corrispondente elemento
GP2BIN3 Codice evento invalidante. Il codice può assumere uno dei seguenti valori:
1 Stesso evento. In presenza del codice "1" la procedura di liquidazione provvede ad operare l'incumulabilità
2 Evento diverso. In presenza del codice "2" la procedura di liquidazione non provvede ad operare l'incumulabilità
In sede di abbinamento automatico delle rendite da infortunio erogate dall'INAIL con le pensioni in essere sono stati impostati anche i seguenti codici:
0 Per i trattamenti pensionistici non interessati al regime di incumulabilità
3 Per gli assegni di invalidità, le pensioni di inabilità ed ai superstiti per le quali e' necessario accertare la natura dell'evento.
I campi GP2BIN1, GP2BIN2 e GP2BIN3 possono contenere fino ad un massimo di cinque elementi, al fine di memorizzare le variazioni d'importo della rendita o del codice che identifica l'evento.

I dati relative alle quote non cumulabili di cui alla legge n. 335 vengono memorizzati nei seguenti campi del data base pensioni:
GP5KC10 importo mensile della pensione al lordo delle quote non cumulabili
GP6KC10
GP5KC05 importo mensile della pensione al netto delle quote non cumulabili
GP6KC05
GP5HG01 codice che identifica la causa di non cumulabilità della quota.
GP6HG01 Il codice può assumere uno dei seguenti valori:
74 art. 1 comma 43 Legge 335/95, concernente l'incumulabilità delle pensioni di inabilità ed ai superstiti e degli assegni di invalidità con la rendita da infortunio

GP5HG02 importo della quota non cumulabile relativo al codice contenuto nel GP6HG02 campo GP5/6HG01

Liquidazione in capitale della rendita

Liquidazione in capitale della rendita

Le disposizioni dell'art. 1 comma 43 Legge 335/95 in ordine all'incumulabilità delle pensioni di inabilità, delle pensioni ai superstiti e dell'assegno ordinario di invalidità non trovano applicazione nelle ipotesi di indennizzo in capitale dell'inabilita' permanente.
L'incumulabilità di cui all'art. 1 comma 43 Legge 335/95, cessa pertanto di operare nei casi di liquidazione della rendita
in capitale. E' questa, ad esempio, la situazione disciplinata dall'articolo 75 del D.P.R. n.1124 del 1965, secondo il quale, trascorso un decennio dalla data di costituzione della rendita, si deve far luogo alla liquidazione della rendita in capitale, qualora il grado di inabilità permanente risulti determinato in maniera definitiva in misura superiore al dieci ed inferiore al sedici per cento.

Rendita di passaggio

Rendita di passaggio

L'incumulabilità prevista dall'art. 1 comma 43 Legge 335/95 non opera nelle ipotesi di liquidazione della rendita di passaggio disciplinata dall'articolo 150 del D.P.R. n.1124 in favore dei lavoratori affetti da silicosi o da asbestosi con inabilità permanente non superiore all'80 per cento, che abbiano cessato l'attività lavorativa.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

L'incumulabilità prevista dall'art. 1 comma 43 Legge 335/95 non opera nei casi di liquidazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta disciplinata dall'articolo 68 del D.P.R. n.1124. L'incumulabilità opera, infatti, soltanto nei confronti della rendita vitalizia, che, di norma, viene corrisposta dalla cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta (articolo 74 del D.P.R. n.1124).

Rendita erogata in misura provvisoria

Rendita erogata in misura provvisoria

L'incumulabilità prevista dall'art. 1 comma 43 Legge 335/95 opera anche nei casi di liquidazione di rendita in misura provvisoria a norma dell'articolo 102 del D.P.R. n.1124.

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