Home Pensioni Prestazioni legate al reddito Modalità di accertamento del diritto La disciplina per la valutazione dei redditi incidenti su prestazioni previdenziali e assistenziali
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La disciplina per la valutazione dei redditi incidenti su prestazioni previdenziali e assistenziali
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Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito
La disciplina per la valutazione dei redditi incidenti su prestazioni previdenziali e assistenziali
(circ.62/2009 - msg.21172/2010)
L’ordinamento pensionistico contiene numerose norme che prevedono che il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali sia collegato al reddito del titolare della prestazione o anche del coniuge.
Le suddette norme attribuiscono rilevanza a diverse tipologie di reddito e fanno riferimento a periodi diversi per l’accertamento del reddito rilevante.
La nuova disciplina prevista dalla disposizione in oggetto ha introdotto, per tutte le prestazioni collegate al reddito, fatta eccezione per quelle riconosciute a seguito dei procedimenti di cui all’Allegato A, due periodi di riferimento per l’accertamento dei redditi rilevanti:
- “l’anno in corso”, in caso di accertamento del diritto ad una prestazione da riconoscersi in sede di prima liquidazione;
- “l’anno precedente” per la verifica del diritto al mantenimento della corresponsione di una prestazione collegata al reddito, già liquidata.
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 35, una prestazione assistenziale o previdenziale collegata al reddito è riconosciuta in sede di prima liquidazione sulla base del reddito dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva. Il reddito presunto di cui sopra è rilevante, ai fini della corresponsione della medesima prestazione, fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Ai sensi del comma 8 dell’articolo 35, è effettuata, ogni anno, sulla base del reddito effettivamente conseguito nell’anno precedente, la verifica del diritto alla corresponsione, dal 1° luglio del medesimo anno, delle prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito, già liquidate negli anni precedenti. Il reddito di cui sopra è rilevante, ai fini della corresponsione della medesima prestazione, fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Resta confermato l’arco temporale cui si riferiscono i limiti di reddito stabiliti dalle specifiche disposizioni relative alle prestazioni collegate al reddito.
Pertanto, ferma restando l’individuazione del “reddito rilevante” secondo i criteri sopra indicati, il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell’anno solare di corresponsione della prestazione.
Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione.