Eureka Previdenza

Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito 

Prima liquidazione di prestazione collegate al reddito 

(circ.62/2009 - msg.21172/2010)

Il comma 9 prevede: “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva.”
Per anno in corso si intende, ovviamente, l’anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione collegata al reddito.
La disposizione di cui sopra si applica sia ai procedimenti di prima liquidazione di prestazioni di base collegate al reddito, (es. assegno sociale, pensioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti) sia ai procedimenti di prima liquidazione di prestazioni assistenziali o previdenziali collegate al reddito, che accedono ad una prestazione di base (es. integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali).
La disposizione in esame non si applica per il ripristino di prestazioni collegate al reddito, principali o accessorie, nel caso in cui il relativo diritto, riconosciuto sulla base del reddito presunto e confermato sulla base del reddito effettivo, sia stato successivamente revocato per ragioni reddituali. In tal caso la medesima prestazione può essere riliquidata applicando la disposizione di cui al comma 8 dell’articolo 35 (cfr. paragrafo 4).
Al fine di ottenere la “prestazione di base” ovvero “la prestazione accessoria”, l’interessato, nel momento in cui ha maturato o ritiene di aver maturato il diritto – anche per effetto di variazioni del reddito – è tenuto a presentare una dichiarazione relativa al reddito presunto dell’anno in corso.
La decorrenza delle prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito riconosciute in prima liquidazione è determinata, sia per le prestazioni di base che per quelle accessorie, ai sensi delle diverse disposizioni che disciplinano le singole prestazioni.
Il reddito dichiarato in via presuntiva deve essere considerato per il riconoscimento del diritto e della misura della prestazione fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Il reddito effettivamente percepito nell’anno di decorrenza della pensione deve essere comunicato dall’interessato, ai sensi del comma 8 dell’articolo 35, secondo le istruzioni applicative fornite al successivo paragrafo 4.

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