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Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito
Sospensione della prestazioni collegate al reddito a seguito di omessa dichiarazione reddituale
(circ.62/2009 - msg.21172/2010)
Si rammenta che l’articolo 15, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con la legge 2 agosto 2009, n.102, ha abrogato i commi 11, 12, e 13 del suddetto articolo 35 che disciplinavano le modalità di presentazione del Red da parte dei pensionati e gli effetti dell’omessa presentazione.
L’articolo 13, comma 6, lett. c) della legge n. 122/2010 ha disciplinato nuovamente il provvedimento di sospensione delle prestazioni collegate al reddito per i soggetti che non dichiarino né all’Amministrazione finanziaria né all’INPS i propri redditi rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni in godimento.
Sul punto si fa riserva di istruzioni applicative da fornirsi a seguito del provvedimento da adottarsi in applicazione della citata disposizione con il quale l’Istituto definirà i tempi e le modalità del procedimento di comunicazione.