Eureka Previdenza

Indennità di malattia

Certificato medico

Medico curante circ. n. 99/1996

Per medico curante deve intendersi, salvo diverse indicazioni della regione:

  • il medico scelto dal lavoratore a norma della convenzione unica;
  • il medico specialista;
  • il medico di accettazione ospedaliero;
  • il medico di accettazione operante presso le Case di Cura convenzionate con le regioni;
  • il medico universitario;
  • il libero professionista che assumesse in cura diretta il lavoratore nei casi di assoluta urgenza.

Si ricorda che il libero professionista, non disponendo degli appositi moduli, utilizza il proprio ricettario secondo le modalità abituali della certificazione di merito: il lavoratore, in questo caso, dovrebbe provvedere a duplicare in fotocopia il certificato per trasmettere i due esemplari ai rispettivi destinatari.

Indennità di malattia

Certificato medico

Medico curante circ. n. 99/1996

Per medico curante deve intendersi, salvo diverse indicazioni della regione:

  • il medico scelto dal lavoratore a norma della convenzione unica;
  • il medico specialista;
  • il medico di accettazione ospedaliero;
  • il medico di accettazione operante presso le Case di Cura convenzionate con le regioni;
  • il medico universitario;
  • il libero professionista che assumesse in cura diretta il lavoratore nei casi di assoluta urgenza.

Si ricorda che il libero professionista, non disponendo degli appositi moduli, utilizza il proprio ricettario secondo le modalità abituali della certificazione di merito: il lavoratore, in questo caso, dovrebbe provvedere a duplicare in fotocopia il certificato per trasmettere i due esemplari ai rispettivi destinatari.

Rilascio della certificazione

Il certificato può essere rilasciato dal medico anche su modulistica diversa dall’ OPM1 - OPM2 purché nella stessa risultino:

  • l’intestazione,
  • il nominativo del lavoratore,
  • i dati relativi all’azienda,
  • la prognosi di incapacità al lavoro,
  • la diagnosi,
  • la data del rilascio,
  • l’indirizzo dell’abituale domicilio o dell’eventuale diverso recapito temporaneo,
  • il timbro e la firma del medico (circ. n. 99/1996).

Nel caso di malattia insorta durante il soggiorno in Paesi senza Convenzioni o Accordi specifici e non facenti parte della Comunità Europea, ai fini della indennizzabilità la certificazione deve essere legalizzata.
La certificazione sanitaria può essere rilasciata, in caso di necessità, dai medici di guardia medica  limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per una prognosi massima di 3 giorni. circ. 176/1982 ultimo capoverso)
La certificazione stessa può essere rilasciata anche da medici specialisti, da medici di pronto soccorso, da medici ospedalieri, all'atto della dimissione del lavoratore, da medici liberi professionisti o da medici diversi ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza o per esigenze correlate alla specificità della patologia sofferta. E’ considerata valida solo se contiene tutti i dati sopra indicati (circ. n. 99/1996).

Per i periodi di ricovero in luogo di cura i certificati rilasciati dalla amministrazione del luogo di cura sostituiscono, a tutti gli effetti, la certificazione rilasciata dal medico curante. circ 14/1981 punto 8.1

La certificazione rilasciata da medici di pronto soccorso, o da medici ospedalieri all'atto della dimissione del lavoratore dovrà contenere tra l’altro il giudizio prognostico con esplicito riferimento ad uno stato di incapacità lavorativa e non alla mera prognosi clinica "salvo complicazioni" (circ. 136/2003, punto 6.1).

Ricovero e pronto soccorso

Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso carenti di diagnosi non sono ritenute certificative. Per essere considerate certificative dovranno contenere le generalità dell’interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l’indicazione della diagnosi comportante incapacità lavorativa e non la mera prognosi clinica "salvo complicazioni" (circ. 136/2003, punto 6.1).

Certificati attestanti periodi di ricovero e/o di dimissioni presso ospedali o case di cura possono essere spediti o recapitati all’Inps e al datore di lavoro anche oltre il 2° giorno dal rilascio, purché entro il termine prescrizionale di 1 anno.

Malattie comuni

Tra le malattie comuni sono comprese anche (eventi indennizzabili):

  • le cure termali a carico del SSN per esigenze di cura di determinate patologie previste dalla legge a condizione che, su richiesta del medico di famiglia da presentare alla ASL di residenza entro 5 giorni dal rilascio, il medico specialista giudichi le cure termali necessarie ai fini terapeutici o riabilitativi, più utili ed efficaci se non rinviate fino alle ferie o ai congedi ordinari.(circ. n° 127 del 15.06.98).
    Tali cure si dovranno effettuare trascorsi almeno 15 giorni dalle ferie ed entro 30 giorni dal rilascio della prescrizione dello specialista a patto che, durante il periodo delle cure, il datore di lavoro dichiari su modello predisposto che non possano essere usufruite le ferie o i congedi ordinari ovvero non residua nell'anno un numero di giorni di ferie sufficienti per il completamento del ciclo di cure;
  • la malattia insorta durante le ferie purché il datore di lavoro provi che la stessa risulta in concreto incompatibile con le finalità delle ferie (circ. 109/1999, punto 2.1);
  • la chirurgia estetica al fine di rimuovere vizi funzionali e non meramente estetici, chirurgia rifrattiva msg. 30 del 24.06.2003 - msg 11869/2007;
  • le malattie provocate da cause violente con presunta responsabilità di terzi per le quali l'INPS ha la facoltà di rivalsa (azione surrogatoria);
  • le malattie presunte professionali o infortuni sul lavoro non riconosciuti dall'INAIL circ. 91/2009;
  • la TBC  senza il requisito contributivo o assicurativo;
  • il trattamento in emodialisi circ. 134368/81, par. 15;
  • il trattamento trasfusionale del morbo di Cooley;
  • la donazione di organi e il prelievo di cellule per conseguenti trapianti circ. 192/96 punto 3 per le giornate di degenza effettiva e per quelle di convalescenza necessarie al recupero delle energie lavorative del lavoratore (il donatore avrà diritto alla indennità di malattia);
  • la donazione del midollo osseo (legge 52/2001) con diritto alla intera retribuzione per le giornate di effettiva degenza, per le giornate di convalescenza ritenute necessarie al ripristino della salute del donatore dalla equipe medica che ha effettuato il trapianto, per i permessi orari concessi al lavoratore per l'espletamento degli atti preliminari alla donazione (prelievi per individuazione di dati genetici - prelievi per approfondire eventuali compatibilità - accertamento alla idoneità alla donazione) il lavoratore dipendente ha diritto alla normale retribuzione. Il datore di lavoro, per le donazioni effettuate successivamente al 16 marzo 2001 (art. 5, comma 2 L. 52/2001) chiederà all'Istituto il rimborso delle retribuzioni corrisposte; le  giornate  e i permessi saranno coperti da contribuzione figurativa circ. 97/2006 punto 1. Le donazioni di midollo osseo avvenute prima del 16 marzo 2001 saranno indennizzate secondo le istruzioni della circ. 97/2006 punto 3;
  • I provvedimenti del SSN con allontanamento dal posto di lavoro per esigenze profilattiche con somministrazione di mezzi terapeutici;l'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti circ. 134414/84 punto 2;
  • la fisiochinesi terapia se è documentata l'incapacità lavorativa circ. 145/93 par. 2) lett. B;
  • il mancato suicidio circ. 134414/84 punto 2 - circ 396/82;
  • l'aborto spontaneo o terapeutico avvenuto entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione (300 giorni prima della data presunta del parto);
  • le riacutizzazioni o complicanze delle patologie che hanno dato luogo all'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità,che iniziano in costanza di lavoro, tali da produrre una incapacità lavorativa specifica, assoluta e temporanea circ. 182/97 punto 7 - circ. 95 bis/2006, punto 3;
  • La procreazione assistita - msg 7412/2005. La procreazione assistita se certificata, per le giornate di ricovero e quelle successive alla dimissione (massimo 2 settimane), in fattispecie particolari, per le giornate antecedenti la fecondazione (massimo 1 settimana) e in caso di prelievo di spermatozoi, al lavoratore, un congruo periodo (circa 10 giorni). (msg 7412/2005)

Donazione d'organo

Nel caso di donazione di organo l'indennità di malattia viene corrisposta solo per:

  • le giornate di effettiva degenza
  • le giornate di convalescenza successive al ricovero ,solo se la convalescenza è necessaria per il recupero delle energie lavorative, situazione che deve essere adeguatamente documentata dalla struttura presso la quale è avvenuto l'intervento.

Sono da considerare equiparate alla donazione di organo e pertanto indennizzabili  con gli stessi criteri i periodi di degenza e di convalescenza conseguenti a prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo infusione. (circ. n. 192/1996 punto 3)

Day Hospital

Le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero. Per ulteriori giorni successivi al ricovero in day hospital, il lavoratore dovrà produrre altro certificato di continuazione (circ. 136/2003, punto 6.3 - circ. 95 bis/2006 punto 4 lett. b).
Sono equiparabili al day hospital e quindi riconducibili a giornate di ricovero anche le ospitalità notturne nei Centri di Igiene Mentale circ. 136/2003 - msg 3701/2008
Anche per i lavoratori iscritti nella gestione separata e in regola con i previsti requisiti contributivi la giornata di day hospital è equiparabile a giornata di ricovero e quindi indennizzabile secondo le modalità e le misure previste nella particolare gestine circ. circ. 95 bis/2006 punto 4 lett. b e c

Guardia medica

La certificazione sanitaria può essere rilasciata, in caso di necessità, dai medici di guardia medica limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per una prognosi massima di 3 giorni. (circ. 176/1982 ultimo capoverso)

Legalizzazione

Nel caso di malattia insorta durante il soggiorno in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni o Accordi che regolano la materia o in Paesi non facenti parte della Comunità Europea, ai fini della indennizzabilità, la certificazione deve essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all’estero e inoltrata alle Sedi competenti anche in un momento successivo al rientro, fermo restando il rispetto del termine di invio (2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro e all’INPS (anche eventualmente in copia). La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla "legalizzazione" –  (circ. 136/2003, punto 11).
Per " legalizzazione" si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. (circ. 136/2003, punto 11).
Tale certificazione può essere fotocopiata, all’occorrenza, dal lavoratore.
Alcune Ambasciate o Consolati (Marocco, Sri Lanka), attraverso loro medici di fiducia, consegnano agli interessati la certificazione "originale" convalidata oppure, in alcuni casi, altra certificazione redatta direttamente in lingua italiana. In tali situazioni la certificazione si ritiene legalizzata resta comunque necessaria l'attestazione della veste del medico di fiducia e della autenticità della sua firma (circ. 95 bis/2006 punto 2)

Cicli di cura ricorrenti

Nei casi di cicli di cura ricorrenti per patologie di natura specialistica comportanti incapacità al lavoro (compresi i trattamenti emodialitici ,  morbo di Cooley, Day Service Ambulatoriale msg 3701/2008,  ospitalità diurna nei Centri di Igiene Mentale msg 3701/2008) è sufficiente anche un’unica certificazione del curante attestante la necessità di trattamenti ricorrenti che li qualifichi l’una ricaduta dell’altra. A prestazioni effettivamente eseguite, l’interessato dovrà poi presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il relativo calendario delle cure eseguite (circ. 136/2003, punto 5).
Il percorso programmato di cure, le dichiarazioni della struttura sanitaria, riportanti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite,  va validato dal Centro Medico Legale della Sede INPS. Nei giorni di D.S.A. (Day Service Ambulatoriale) non si effettuano visite mediche di controllo domiciliare. msg 3701/2008

Tossicodipendenza - Comunità terapeutica

I certificati di malattia riconducibili a stati di tossicodipendenza danno titolo all’indennità solo in presenza di effettiva incapacità lavorativa.
Anche per tali soggetti vale l'obbligo di reperibilità durante le previste "fasce orarie" anche presso la "comunità".
Il soggiorno in Comunità Terapeutica non è equiparabile a ricovero ospedaliero.
(circ. 136/2003, punto 9).

Trattamento emodialico e trasfusionale

Nei casi di trattamento emodialitico e di trattamento trasfusionale del morbo di Cooley, le assenze giornaliere dal lavoro per l'effettuazione di tali terapie, devono essere considerate, per anno solare, un unico periodo continuativo. I periodi di malattia comune, sopravvenuti durante lo stato di incapacità lavorativa per emodialisi e trattamento trasfusionale del morbo di Cooley, devono essere considerati autonomi e prevalenti.

Dimissione protette

Nei casi di "dimissioni protette" (degenze non in assoluto concluse ma temporaneamente sospese tra una indagine clinica e un’altra) dalla certificazione dovrà risultare che il lavoratore, tra un ricovero e l’altro, ai fini dell’indennizzabilità sia non soltanto "ammalato" ma anche temporaneamente incapace al lavoro a causa della malattia certificata (circ. 136/2003, punto 6.2).

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