Eureka Previdenza

Indennità di malattia

Importo

L'importo dell'indennità di malattia è pari:

  • al 50% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente l'inizio della malattia - circ. 14/1981 - per le giornate indennizzabili comprese nei primi 20 giorni di malattia (non sono indennizzabili es.: carenza, domeniche, santo patrono, festività nazionali e infrasettimanali, sanzioni e sospensioni, ecc.),
  • al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera per i giorni successivi della stessa malattia.
    • Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria l’indennità spetta nella misura dell’80% (e non del 50% e del 66,66%) per tutto il periodo di malattia.
    • Ai disoccupati e sospesi dal lavoro l'indennità spetta in misura ridotta ai 2/3.
    • Ai ricoverati senza familiari a carico le indennità di cui sopra sono ridotte ai 2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera.

N.B.: La data di dimissione ospedaliera non va considerata giornata di degenza. Da tale data l’indennità non deve, pertanto, essere più ridotta.

Indennità di malattia

Importo

L'importo dell'indennità di malattia è pari:

  • al 50% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente l'inizio della malattia - circ. 14/1981 - per le giornate indennizzabili comprese nei primi 20 giorni di malattia (non sono indennizzabili es.: carenza, domeniche, santo patrono, festività nazionali e infrasettimanali, sanzioni e sospensioni, ecc.),
  • al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera per i giorni successivi della stessa malattia.
    • Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria l’indennità spetta nella misura dell’80% (e non del 50% e del 66,66%) per tutto il periodo di malattia.
    • Ai disoccupati e sospesi dal lavoro l'indennità spetta in misura ridotta ai 2/3.
    • Ai ricoverati senza familiari a carico le indennità di cui sopra sono ridotte ai 2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera.

N.B.: La data di dimissione ospedaliera non va considerata giornata di degenza. Da tale data l’indennità non deve, pertanto, essere più ridotta.

Ricaduta

In caso di " ricaduta" non si applicano i 3 giorni di carenza e i giorni del nuovo periodo di malattia si sommano a quelli del periodo precedente sia ai fini del conteggio dei 180 giorni (periodo massimo indennizzabile nell'anno solare), sia ai fini della misura dell'indennità (es.: elevamento al 66,66% dal 21° giorno). L'evento di ricaduta intervenuto dopo la qualificazione del lavoratore da apprendista ad operaio, è da considerarsi come primo evento.

Malattie a cavallo di due anni

Per le malattie a cavallo di due anni solari (circ. 144/1988 , circ. 145/1993) cioè, iniziate nel corso di un dato anno, che si protraggono nell'anno seguente, l'indennità è dovuta in misura intera per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se nell'anno di insorgenza dell'evento:

  • non è stato raggiunto il massimo assistibile;
  • è stato raggiunto il massimo assistibile ma permane, al 1° gennaio dell'anno successivo, un rapporto di lavoro con oneri retributivi, anche parziali, direttamente riferibili al periodo considerato a carico dell'Azienda e il periodo di malattia non indennizzato è stato adeguatamente documentato.

L'erogazione di somme riferite a ferie pregresse non godute o a festività soppresse, non realizza la condizione di permanenza del rapporto di lavoro.
Per le malattie iniziate nel corso di un dato anno, che si protraggono nell'anno seguente, quando nell’anno di insorgenza è stato raggiunto il massimo assistibile, l'indennità è dovuta in misura ridotta (2/3 della misura normale) per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se al 1° gennaio dell’anno successivo il rapporto di lavoro è cessato o sospeso da meno di 60 giorni. L'indennità non spetta se il rapporto di lavoro, alla data del 1° gennaio dell’anno successivo, risulta cessato o sospeso da oltre due mesi. Se al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio la malattia perdura, per il ripristino del diritto all’indennità è richiesta la ripresa dell’attività lavorativa.

Lavoratori parasubordinati

Ai parasubordinati l’indennità per degenza ospedaliera (circ. 147/2001) è pari ad una percentuale variabile (8%, 12%, 16%) su una somma imponibile (massimale contributivo) stabilita per legge, in relazione alle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti la data di inizio del ricovero (rispettivamente da 3 a 4, da 5 a 8, da 9 a 12 mensilità).

L'importo su cui applicare le percentuali sopra citate si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, l'indennità quindi, per l'anno 2010 (circ. 37/2010 lett. B punto 1), sarà calcolata su € 252,46 (92.147/365 = 252,46) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile a:

  • € 20,20 (8%)  con accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
  • € 30,29 (12%) con accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • € 40,39 (16%) con accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

 Massimali contributivi

  • € 84.049,00 per l’anno 2005 (circ. 59/2005, lett. B punto 1), 
  • € 85.478,00 per l'anno 2006 (circ. 51/2006 lett. B punto 1).
  • € 88.669,00 per l'anno 2008 (circ. 48/2008 lett. B punto 1 );
  • € 91.507,00 per l'anno 2009 ( circ. 36/2009 lett. B punto 1 );
  • € 92.147,00 per l'anno 2010 ( circ. 37/2010 lett. B punto 1)
  • € 99.034,00 per l'anno 2014 (circ. 44/2014 lett. B punto 1)

Le predette misure valgono anche per l'eventuale parte di ricovero che cade nell'anno successivo a quello di inizio. (circ. 147/2001).
Ai parasubordinati l’indennità di malattia (circ. 76/2007) è pari ad una percentuale variabile (4%, 6%, 8%) su una somma imponibile (massimale contributivo) stabilita per legge, in relazione alle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti la data di inizio del ricovero (rispettivamente da 3 a 4, da 5 a 8, da 9 a 12 mensilità).

L'importo su cui applicare le percentuali sopra citate si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, l'indennità quindi, per l'anno 2010 (circ. 37/2010 lett. B punto 1), sarà calcolata su € 252,46 (92.147/365 = 252,46) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile a:

  • € 10,10 (4%) con accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
  • € 15,15 (6%) con accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • € 20,20 (8%) con accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

 Massimali contributivi

  • € 84.049,00 per l’anno 2005 (circ. 59/2005, lett. B punto 1), 
  • € 85.478,00 per l'anno 2006 (circ. 51/2006 lett. B punto 1).
  • € 88.669,00 per l'anno 2008 (circ. 48/2008 lett. B punto 1 );
  • € 91.507,00 per l'anno 2009 ( circ. 36/2009 lett. B punto 1 );
  • € 92.147,00 per l'anno 2010 ( circ. 37/2010 lett. B punto 1)
  • € 99.034,00 per l'anno 2014 (circ. 44/2014 lett. B punto 1)

La retribuzione di riferimento e l'integrazione della retribuzione

(circ. 14/1981)

Per retribuzione si intende tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, per il compenso dell'opera prestata, compresa la quota degli emolumenti, a carattere ricorrente, non frazionati e non corrisposti nel normale periodo di paga.

La retribuzione da prendere a base per il calcolo dell'indennità è generalmente quella del mese precedente l'inizio della malattia anche nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale circ. 41/2006.
Devono essere escluse dal calcolo della retribuzione media globale giornaliera, anche se assoggettate a contribuzione, le somme corrisposte dal datore di lavoro ad integrazione dell'indennità giornaliera di malattia e le somme che non vengano meno per effetto della malattia (ad esempio, l’indennità sostitutiva del preavviso, i compensi per mancato godimento delle ferie, i premi riferiti a periodi pregressi di attività già valutate integralmente per la determinazione del premio stesso, la maggiorazione della retribuzione corrisposta anche ai lavoratori ammalati per le giornate di festività nazionale infrasettimanali e del Santo patrono cadenti di domenica, i ratei di 13°, 14° ecc., riconosciuti per contratto a carico del datore di lavoro in misura intera).
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità sarà quella prevista per il lavoratore part-time nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia o della maternità. Tale retribuzione sarà ricavata dividendo la retribuzione dei 12 mesi precedenti l'evento per il numero delle giornate indennizzabili in via convenzionale nell'anno (360 per gli impiegati , 312 per gli operai), computando nella retribuzione anche le indennità di trasferta e i ratei di mensilità aggiuntive circ. 41/2006.
In caso di utilizzo , ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di malattia , dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza del lavoratore in altro paese membro della C.E. , non vengono prese in considerazione le retribuzioni che gli stessi hanno beneficiato all’estero. La misura dell’indennità di malattia deve essere determinata solo in funzione delle retribuzioni fruite in Italia
(circ. n. 87/2010).

La retribuzione media globale giornaliera è determinata a seconda della qualifica dei lavoratori

  • Impiegati,
  • Operai,
  • Lavoratori a domicilio,
  • Operai retribuiti in misura fissa,
  • Lavoratori per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali,
    • Operai agricoli a tempo determinato,
    • Compartecipanti familiari e piccoli coloni,
    • Lavoratori soci di società e enti cooperativi anche di fatto (DPR n. 602/1970 art.4),
    • Lavoratori italiani operanti all'estero, in paesi extracomunitari
  • Lavoratori dello spettacolo.

Retribuzione degli impiegati del commercio

Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli addetti al commercio con qualifica di impiegati è necessario:

  1. determinare la retribuzione lorda percepita dal lavoratore per il mese precedente quello di inizio della malattia;
  2. determinare il rateo mensile lordo degli emolumenti a carattere ricorrente non facenti parte della retribuzione corrente mensile (13° ed altre eventuali mensilità, premi, ecc.);
  3. sommare gli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) e dividere il risultato per 30: il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia.

Se l'impiegato, per effetto di recente assunzione, per interruzione del rapporto di lavoro o per sopravvenuta malattia, infortunio o maternità non ha compiuto l'intero mese di attività, per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera è necessario:

  1. dividere la retribuzione lorda spettante per le giornate di lavoro prestato nel mese per il numero delle giornate stesse incluse le domeniche e le festività retribuite;
  2. dividere per 30 il rateo mensile lordo di cui alla precedente lettera b);
  3. sommare i risultati delle divisioni di cui alle lettere d) ed e): il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia.

Retribuzione degli operai

Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera dei lavoratori con qualifica di operai è necessario:

  1. determinare la retribuzione lorda percepita per il mese (se il periodo di paga è mensile) o per le quattro settimane (se il periodo di paga è settimanale) immediatamente precedenti l'inizio della malattia;
  2. determinare il rateo mensile (anche se il periodo di paga è settimanale) lordo degli emolumenti a carattere ricorrente non facenti parte della retribuzione mensile o settimanale (13° mensilità, premi, ecc.);
  3. determinare il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite comprese nel mese o nelle quattro settimane considerate [ad esempio, festività godute, permessi retribuiti, nonché la sesta giornata in caso di settimana corta, ferma restando l'esclusione delle eventuali giornate di malattia anche se per tali giornate il lavoratore ha percepito una retribuzione a integrazione dell'indennità di malattia];
  4. dividere l'importo di cui alla lettera a) per il numero delle giornate di cui alla lettera c);
  5. dividere l'importo di cui alla lettera b) per « 25 »;
  6. sommare gli importi risultanti dalle divisioni di cui alle lettere d) ed e): il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia.

Retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato

A decorrere dagli eventi indennizzabili relativi a periodi di paga inclusi nell'anno 2006 la retribuzione da prendere a base per il calcolo delle prestazioni a sostegno del reddito agli operai agricoli a tempo determinato è quella contrattuale. La retribuzione da prendere in considerazione alla base del calcolo sarà quindi la più alta tra quella stabilita dai contratti collettivi nazionali e quella stabilita degli accordi collettivi o contratti individuali. (articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989) - Circ. 58/2006 - msg 16217/2006 - Tale retribuzione non potrà mai essere inferiore ai minimali di legge che per l'anno 2007 è pari a Euro 36,86 - circ 77/2007 lettera A punto 2 , per l'anno 2008 Euro 37,49 circ. 11/2008 allegato 1, tabella A anno 2008, operaio agricoltura, per l'anno 2009 Euro 38,69  circ. 14/2009 - circ. 36/2009 .
Dal 1° maggio 2010 , con l’entrata in vigore del regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009,il requisito occupazionale minimo di 51 giornate , previsto per il conseguimento del diritto all’indennità di malattia, può essere raggiunto anche facendo ricorso al cumulo (totalizzazione) dei periodi di lavoro prestati in altri Stati membri della C.E. unicamente con periodi esteri  relativi a rapporti di lavoro agricolo a tempo determinato che devono riferirsi all’anno solare precedente quello di insorgenza dell’evento morboso. (circ. n. 87/2010).
Pur potendo utilizzare ,ai fini del requisito occupazionale, i periodi di lavoro svolto presso altri Stati  membri della C.E ,ai fini della misura dell’indennità di malattia si tiene conto solo delle retribuzioni fruite in Italia (circ. n. 87/2010).

Retribuzione dei lavoratori a domicilio

Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera dei lavoratori a domicilio è necessario:

  1. determinare la retribuzione lorda del mese precedente l'inizio della malattia comprensiva delle maggiorazioni previste per ferie,. Festività, ecc., esclusa quella per indennità di anzianità (v. art. 8, legge 18 dicembre 1973, n. 877). Il computo della retribuzione complessiva deve essere effettuato sommando le retribuzioni delle lavorazioni riconsegnate nel mese anzidetto;
  2. determinare il numero delle giornate di lavorazione comprese nel mese considerato (escluse le domeniche) intercorrenti tra la data di consegna del lavoro e quella della sua riconsegna.

Se nel mese sono state riconsegnate più lavorazioni l'operazione deve essere, effettuata sommando tra loro i giorni compresi, tra la data di consegna e quella di riconsegna delle singole lavorazioni.

Se una delle lavorazioni riconsegnate è stata consegnata in un mese diverso da quello della riconsegna devono essere considerate le sole giornate cadenti nel mese della riconsegna;

  • dividere l'importo di cui alla lettera a) per il numero dei giorni di cui alla lettera b): il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia.

Retribuzione degli operai retribuiti in misura fissa mensile

In caso di malattia riguardante lavoratori con qualifica di operai retribuiti in misura fissa mensilizzata indipendentemente dalle ore di lavoro compiute, la retribuzione media del mese precedente può essere determinata dividendo per il divisore fisso « 26 » la retribuzione complessiva del mese considerato purché interamente lavorato: se detto mese non è stato interamente lavorato la relativa retribuzione giornaliera deve essere determinata secondo i seguenti criteri:

  1. determinare la retribuzione lorda percepita per il mese (se il periodo di paga è mensile) o per le quattro settimane (se il periodo di paga è settimanale) immediatamente precedenti l'inizio della malattia;
  2. determinare il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite comprese nel mese o nelle quattro settimane considerate [ad esempio, festività godute, permessi retribuiti, nonché la sesta giornata in caso di settimana corta, ferma restando l'esclusione delle eventuali giornate di malattia anche se per tali giornate il lavoratore ha percepito una retribuzione a integrazione dell'indennità di malattia];
  • dividere l'importo di cui alla lettera a) per il numero delle giornate di cui alla lettera c) (32); e) dividere l'importo di cui alla lettera b) per «25»;

Retribuzione di lavoratori con salari medi e convenzionali e altre retribuzioni

 

Per le retribuzioni  convenzionali dell'anno 2016 vedi circolare 51/2016

Per le retribuzioni  convenzionali dell'anno 2017 vedi circolare 168/2017

Per le retribuzioni  convenzionali dell'anno 2018 vedi circolare 61/2018 e circ. 86/2018

Per i lavoratori appartenenti a categorie per le quali sono stabiliti con decreti ministeriali salari medi o convenzionali, l'indennità di malattia deve essere calcolata in percentuale della retribuzione media giornaliera stabilita per la categoria di appartenenza del lavoratore.
Qualora al momento della liquidazione dell'indennità non risultassero ancora pubblicati i decreti recanti i salari medi da valere per l'anno in corso, l'indennità deve essere, calcolata, salvo conguaglio, in base alle retribuzioni giornaliere precedentemente in vigore. circ. 36/2009 lettera A punto 2.

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