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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Indennità di malattia
Importo
L'importo dell'indennità di malattia è pari:
- al 50% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente l'inizio della malattia - circ. 14/1981 - per le giornate indennizzabili comprese nei primi 20 giorni di malattia (non sono indennizzabili es.: carenza, domeniche, santo patrono, festività nazionali e infrasettimanali, sanzioni e sospensioni, ecc.),
- al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera per i giorni successivi della stessa malattia.
- Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria l’indennità spetta nella misura dell’80% (e non del 50% e del 66,66%) per tutto il periodo di malattia.
- Ai disoccupati e sospesi dal lavoro l'indennità spetta in misura ridotta ai 2/3.
- Ai ricoverati senza familiari a carico le indennità di cui sopra sono ridotte ai 2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera.
N.B.: La data di dimissione ospedaliera non va considerata giornata di degenza. Da tale data l’indennità non deve, pertanto, essere più ridotta.