Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Indennità di malattia Malattia in paesi della UE o convenzionati
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 7743
Indennità di malattia
Malattia in paesi della UE o Convenzionati
Lavoratori Italiani dipendenti da aziende operanti all’estero in Paesi CEE o disciplinati da convenzioni bilaterali tenute agli adempimenti contributivi in Italia
Il lavoratore, dipendente da ditta italiana operante all’estero, che si ammala in paesi esteri disciplinati da regolamenti CEE o da convenzioni bilaterali, dovrà:
- provvedere entro 2 giorni dal rilascio a trasmettere le attestazioni di malattia al datore di lavoro;
- rivolgersi entro i termini prescritti dalla normativa internazionale all’ente assicuratore estero presentando il certificato medico di diagnosi e prognosi.